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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Commezzadura - 25 febbraio 2021 [9567429]

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[doc. web n. 9567429]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Commezzadura - 25 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 68 del 25 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato a questa Autorità dal Sig. XX in data XX è stata lamentata la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Commezzadura della determinazione n. XX del XX, avente ad oggetto la “presa d’atto e accettazione dimissioni volontarie del dipendente dott. [iniziali del cognome e del nome reclamante]” e contenente informazioni relative al rapporto di lavoro al tempo in essere tra il Comune e il reclamante – che era impiegato in qualità di XX presso il Comune –, incluse valutazioni in merito al suo operato e informazioni attinenti al suo stato di salute.

L’interessato ha, altresì, lamentato la circostanza che tali vicende e valutazioni fossero state menzionate in un articolo del quotidiano XX del XX. Tale articolo riportava, in particolare, alcuni passaggi della determinazione sopra menzionata, nonché una dichiarazione del sindaco del Comune in merito alla circostanza che il reclamante avesse chiesto di beneficiare di un orario di lavoro flessibile e che si fosse assentato dal servizio per malattia durante le festività natalizie.

2. L’attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune, in risposta a una richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio, ha dichiarato, in particolare, che:

“il rapporto di lavoro [con il reclamante] è cessato anticipatamente per effetto di dimissioni volontarie”;

“l’adozione della determinazione di presa d’atto ed accettazione delle dimissioni è risultato atto dovuto nell’iter del procedimento amministrativo di cessazione del rapporto di lavoro”;

“[in tale determinazione] i dati personali del [reclamante], ed in particolare con riferimento ai dati identificativi, sono stati trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione”;

“nel provvedimento non [è] indicato alcun nominativo, ma soltanto le mere iniziali, la cui esposizione non è lesiva del diritto alla riservatezza, considerato da un lato il brevissimo arco temporale di effettiva prestazione lavorativa svolta (quantificata in giorni 19 […]), e dall’altro il domicilio [del reclamante] situato a 63 km di distanza dal luogo di lavoro, con difficoltà pertanto di instaurazione di rapporti extralavorativi, che avessero permesso [al reclamante] (alla prima esperienza a Commezzadura) di essere conosciuto in loco e pertanto successivamente identificato come soggetto conosciuto o conoscibile da persone terze per effetto delle sole iniziali”;

“per quanto riguarda il lamentato trattamento di dati relativi alla salute, […] le informazioni [sono] connotate da elementi di estrema genericità con assenza di qualsiasi riferimento ad eventuali patologie non riportate nei certificati medici prodotto”;

“in riferimento alla lamentata indicazioni di valutazioni in merito all’operato, […] l’interesse pubblico dell’ente nei procedimenti di assunzione di personale […] consiste nell’acquisire la migliore professionalità disponibile per garantire l’espletamento del pubblico servizio”, considerato quanto previsto dagli artt. 97, comma 4 e 98 della Costituzione, necessitando il Comune “che le proprie risorse diano attuazione pratica nello svolgimento dell’attività lavorativa delle conoscenze, attitudini e capacità che hanno permesso loro di superare il pubblico concorso per l’accesso al posto”;

“con riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione Albo Pretorio, tale adempimento è prescritto ai fini dell’acquisizione dell’esecutività delle singole determinazioni (provvedimenti dirigenziali)”;

“inoltre la pubblicazione risponde a precisi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’operato delle pubbliche amministrazioni […]. L’adempimento pertanto è avvenuto nel rispetto della specifica normativa identificata nell’art. 1 c. 1 lett. g) della L.R. Trentino Alto Adige 29 ottobre 2014 n. 10 ed art. 23 c.1 D.Lgs. 33/2013”;

“la determinazione nel suo testo integrale è stata pubblicata per il periodo dal XX e fino al massimo il giorno 8 del mese di XX. Successivamente il documento è stato oscurato per motivi di opportunità”, sebbene “non sia possibile rinvenire traccia della data esatta di oscuramento del documento” e il Comune non abbia ritenuto “possibile […] provvedere a rimuovere il riferimento all’oggetto dell’atto, salvo commettere specifici illeciti in materia di trasparenza dell’azione amministrativa”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice, invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, tra l’altro, che:

- “le dimissioni del [reclamante] […] hanno creato notevoli disagi al Comune di Commezzadura che, nel pieno della stagione invernale e delle festività natalizie si è trovato privo della figura del XX  […]”;

- “la condotta del Comune è stata improntata alla tutela del superiore interesse pubblico alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla garanzia di espletamento di servizi alla collettività”;

- “l’assunzione della determinazione n. XX del XX peraltro ha rappresentato la necessaria conclusione di un rapporto di lavoro (e del relativo procedimento amministrativo connesso e susseguente alle dimissioni); con la stessa non si intendeva […] in alcun modo arrecare danno al dipendente ma dare atto delle dimissioni motivandole secondo un principio di trasparenza”;

- “in relazione poi alla ulteriore divulgazione del contenuto della determinazione, alcun contatto diretto è stato attuato dal Comune nei confronti degli organi di stampa, essendo il compito dell’Ente legato all’adozione di atti amministrativi e non all’impiego di canali diversi di pubblicazione e divulgazione di notizie sul proprio operato diversi da quelli istituzionali”;

- “dal XX […] non è rimasta traccia alcuna della determinazione”,

Nell’ambito dell’audizione chiesta dal Comune e svoltasi in data XX, il Comune ha rappresentato, in particolare, che:

- “il Comune ha agito e continua ad agire in assoluta buona fede, atteso che il Comune ha precisi obblighi nei confronti della collettività, dovendo dare conto del proprio operato. La determinazione oggetto di reclamo aveva [, infatti,] come obiettivo non solo un obbligo giuridico ma anche morale, soddisfacendo un’esigenza di trasparenza nei confronti della collettività, alla quale doveva essere spiegato il motivo per cui si erano verificati dei disservizi”;

- “il reclamante ha avuto un rapporto di lavoro con il Comune per un periodo di circa venti giorni, svolgendo l’attività in un parcheggio pubblico, incontrando per lo più dei turisti stranieri. Pertanto, la possibilità di identificare il reclamante era limitata a un contesto molto ristretto e circoscritto al territorio del Comune. Inoltre, in un Comune così piccolo, sarebbe stato comunque impossibile garantire l’anonimato, perché l’interessato sarebbe stato comune identificabile tramite i meri elementi di contesto citati nella determina”;

-  “l’articolo apparso sul giornale […] riproponeva in sostanza quanto già riportato nella determina. Non vi era comunque volontà da parte del Comune di dare risonanza alla vicenda. Sono i giornalisti che consultano gli albi telematici per ricavarne delle notizie interessanti, per poi chiedere informazioni all’Amministrazione”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

3.1 Il quadro normativo.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche qualora operino nello svolgimento dei propri compiti di datori di lavoro, possono trattare i dati personali dei lavoratori, anche relativi a categorie particolari di dati - tra i quali sono ricompresi anche i “dati relativi alla salute” (cfr. art. 9, par. 1, del Regolamento) - se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalle norme nazionali di settore (artt. 6, par. 1, lett. c) ed e); 9, par. 2, lett. b) e par. 4; 88 del Regolamento).

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di “diffusione” di dati personali (come la pubblicazione online), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1, 3 e 4, lett. b), del Codice).

In ogni caso, i “dati relativi alla salute”, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, par. 1, n. 15, del Regolamento), per effetto delle maggiori garanzie che il Regolamento e il Codice riconoscono in ragione della particolare delicatezza di tale categoria di dati, “non possono essere diffusi” (art. 2-septies, comma 8, del Codice e art. 9, par. 4, del Regolamento).

Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).

3.2 La diffusione dei dati personali.

In tale quadro, si osserva che, sebbene la determinazione in questione non menzionasse espressamente il nome e il cognome del reclamante, quest’ultimo era in ogni caso identificabile attraverso il riferimento alle proprie iniziali. Peraltro, considerato che al tempo il reclamante era XX in servizio presso il Comune e che la determinazione fa riferimento a “[iniziali del cognome e del nome] quale XX”, il reclamante risulta essere, in ogni caso, facilmente identificabile, sia all’interno che all’esterno dell’Ente, dovendosi, pertanto, considerare le informazioni contenute nella determinazione, relative al reclamante, come “dati personali” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (cfr., sul punto, provv.ti 2 luglio 2020, n. 118, doc. web n. 9440025, e 2 luglio 2020, n. 119, doc. web n. 9440042). 

Per quanto attiene alla circostanza che la determinazione in questione menzionasse solo l’assenza per malattia del reclamante, senza l’indicazione della diagnosi, si rileva che, secondo il costante orientamento del Garante, nella nozione di dato personale relativo alla salute “può rientrare anche una informazione relativa all’assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza che sia contestualmente indicata esplicitamente la diagnosi” (par. 8 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del Garante, provv. n. 23 del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809; v. anche, con specifico riguardo al contesto lavorativo, provv. 7 maggio 2015, n. 269, doc. web n. 4167648; provv. 10 ottobre 2013, doc. web n. 2753605; provv.ti 7 luglio 2004, doc. web n. 1068839 e 1068917; in giurisprudenza, cfr. punto 50 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 6 novembre 2003 C-101/01, Lindqvist, e Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980, ove si afferma che “non può essere messo in dubbio che un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisca un dato personale "relativo alla salute" del soggetto cui l'informazione si riferisce”).

In merito a quanto dichiarato dal Comune, ovvero che “con riferimento alla pubblicazione [della determinazione] sul sito internet del Comune, nella sezione Albo Pretorio, tale adempimento è prescritto ai fini dell’acquisizione dell’esecutività delle singole determinazioni (provvedimenti dirigenziali)”, si evidenzia che il Comune non ha comprovato l’esistenza di una specifica norma di legge che stabilisca la pubblicazione di una determinazione di presa d’atto delle dimissioni di un dipendente come requisito ai fini dell’integrazione dell’efficacia dell’atto. Peraltro, anche in presenza di una norma di legge che preveda la pubblicazione di atti e documenti della pubblica amministrazione (cfr. art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – che in ogni caso deve essere rispettata anche con riguardo all’arco temporale di pubblicazione da questa stabilito - devono essere, comunque, rispettati i principi di protezione dei dati, tra i quali il principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento; cfr. parte II, par. 3(a), delle Linee guida del Garante sopra citate), fermo restando che, in ogni caso, i dati relativi alla salute non possono essere diffusi (art. 2-septies, par. 8, del Codice).

Nel caso di specie, la determinazione in questione, che riportava informazioni di dettaglio relative a vicende connesse al rapporto di lavoro, nonché valutazioni in merito al suo operato e riferimenti espliciti al suo stato di salute, è stata, peraltro, pubblicata per un periodo molto lungo, circostanza che connota ulteriormente di illiceità la diffusione dei dati personali in essa contenuti.

Il Comune ha, altresì, dichiarato che la pubblicazione della determinazione in questione nell’Albo Pretorio online del Comune sarebbe “avvenut[a] nel rispetto della specifica normativa identificata nell’art. 1 c. 1 lett. g) della L.R. Trentino Alto Adige 29 ottobre 2014 n. 10 ed art. 23 c.1 D.Lgs. 33/2013”. A tal riguardo, si evidenzia che l’art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, si limita a prevedere che “l’articolo 23 del [d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33] si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b)”, che “in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti”, nonché che “oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo”. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, “la pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4 del decreto […]”. Premesso che il Comune non aveva alcun obbligo di pubblicare la determinazione in questione, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (che, peraltro, prevede la pubblicazione dei soli “elenchi dei provvedimenti adottati”), si rileva che l’art. 7-bis, comma 3, del medesimo decreto, a cui rimanda l’art. 1 della L.R. sopra citata, prevede che “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”. Il Comune ha, invece, pubblicato la determinazione in questione, peraltro diffondendo dati personali relativi allo stato di salute, in violazione dello specifico divieto previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.

Né rileva quanto affermato dal Comune in merito alla circostanza che la pubblicazione della determinazione in questione sia stata posta in essere in ragione della generica esigenza, rappresentata dal Comune, di difendere il proprio operato nei confronti della collettività e garantire la trasparenza delle proprie scelte, essendo il trattamento – per quanto sopra detto – privo di un’idonea base giuridica.

Parimenti, risultano ingiustificate e illecite le dichiarazioni rese alla stampa (v. definizione di “comunicazione” di cui all’art. 2-ter, comma 4, lett. a) del Codice), ad opera del Comune, nella persona del Sindaco, con riguardo ad informazioni relative al rapporto di lavoro, inclusi i dati relativi allo stato di salute dell’interessato, in assenza di un’idonea base giuridica e in violazione dell’art. 2-septies del Codice, con conseguente ulteriore diffusione a mezzo stampa dei medesimi dati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il complessivo trattamento risulta essere avvenuto in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolre del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rappresenta, altresì, che per la determinazione della norma applicabile, sotto il profilo temporale, deve essere richiamato in particolare il principio di legalità di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981 che sancisce come «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati». Ciò determina l’obbligo di prendere in considerazione le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione. Dagli atti dell’istruttoria è emerso che la determinazione nel suo testo integrale è stata pubblicata dal XX all’XX e, pertanto, in piena vigenza delle disposizioni del Regolamento e del Codice. Successivamente, in data non precisata, il documento è stato oscurato, sebbene il Comune abbia ritenuto di non poter provvedere alla cancellazione dell’oggetto della determinazione, dal quale si poteva, comunque, ricavare l’informazione che il lavoratore, identificabile mediante le iniziali del cognome e del nome, avesse rassegnato le proprie dimissioni. Soltanto “dal XX”, come dichiarato dal Comune, “non è rimasta traccia alcuna della determinazione”.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Commezzadura, per aver diffuso dati personali relativi al reclamante, contenuti nella determinazione n. XX del XX, e per aver comunicato alla stampa i medesimi dati (con conseguente loro diffusione a mezzo stampa nell’articolo del quotidiano XX del XX), in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice, nonché dei principi di base del trattamento contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la pubblicazione della determinazione sul sito web del Comune è cessata, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi, è stata considerato il lungo periodo di tempo in cui i dati personali sono stati oggetto di diffusione; ciò anche alla luce delle indicazioni che, sin dal 2014, il Garante, ha fornito a tutti i soggetti pubblici nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, sopra citate. È stata, inoltre, considerata la circostanza che i dati personali del reclamante sono stati diffusi anche a mezzo stampa, per effetto di dichiarazioni rilasciate dal Sindaco del Comune.

Di contro, si è tenuto favorevolmente atto che il Comune ha tenuto una condotta collaborativa con questa Autorità al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi. Non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto dell’esteso lasso temporale durante il quale i predetti dati sono stati resi reperibili in rete, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Commezzadura, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice, nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

al Comune di Commezzadura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Del Comune, 10 - 38020 Commezzadura (TN), C.F. 00252960224, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al predetto Comune di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei