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Provvedimento del 25 marzo 2021 [9586888]

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[doc. web n. 9586888]

Provvedimento del 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 110 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE-Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO, in particolare, l’art. 2-ter del Codice che, per i trattamenti di dati personali effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, dispone che “La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati”;

VISTE le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica adottate dal Garante, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con provvedimento n. 515, del 19 dicembre 2018 (doc. web n. 9069637; di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2 del Codice dal Comune di Saint Vincent al fine di poter comunicare dati personali di fonte amministrativa, IMU e TARI, all’Università della Valle D’Aosta che ne ha fatto richiesta per la realizzazione di uno studio pilota sul turismo residenziale nel medesimo Comune (nota del 7 ottobre 2020, prot. n. 14547);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore il la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Comune di Saint Vincent ha inviato al Garante un’istanza, ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2 del Codice, al fine di poter comunicare alcuni di dati personali, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, estratti da banche dati amministrative (IMU e TARI), all’Università della Valle d’Aosta che ne ha fatto richiesta per la realizzazione del progetto pilota di ricerca sul turismo residenziale a Saint Vincent, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 2020 (nota del 7 ottobre 2020, prot. n. 14547).

Partendo dall’analisi dei dati del predetto comune, lo studio è finalizzato alla predisposizione di una metodologia e alla sua implementazione per la rilevazione dei flussi turistici nelle case vacanze in Valle d’Aosta, essendo attualmente assenti informazioni al proposito. Ciò, anche in vista di una sua possibile adozione nell’ambito del sistema delle statistiche regionali della Valle d’Aosta.

Nello specifico, lo studio prevede, da una parte, “la compartecipazione del Comune di Saint-Vincent il quale si impegna a collaborare mediante i propri servizi interni rilevanti ai fini della ricerca, in primo luogo quelli afferenti all’area dei tributi”. Tale collaborazione, disciplinata in una specifica convenzione, consiste nella fornitura di “archivi amministrativi comunali per la quantificazione dello stock delle abitazioni turistiche a Saint-Vincent”. Dall’altra, il progetto, la cui realizzazione è prevista nell’arco temporale intercorrente tra il 24 giugno 2020 e il 31 ottobre 2021, include lo svolgimento di specifiche interviste telefoniche, svolte da una società specializzata, per individuare l'uso che viene fatto delle abitazioni turistiche. Nella medesima intervista è previsto che venga richiesto ai proprietari di immobili a destinazione turistica, se essi siano disposti altresì a collaborare per tenere un diario sull’uso delle abitazioni, annotando il numero di persone che si avvicenderanno (cd. arrivi) e il numero di pernottamenti che mensilmente verranno effettuati nell’abitazione (cd. presenze).

A seguito della ricezione della richiamata comunicazione ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2 Codice, l’Ufficio del Garante ha ritenuto necessario avviare una specifica istruttoria al fine di verificare, in particolare, l’indispensabilità e la proporzionalità del flusso di dati sopra descritto per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico attinente alle funzioni istituzionali del predetto Ateneo. Ciò, in quanto si è ritenuto che non vi fossero, allo stato della documentazione pervenuta, gli elementi sufficienti per consentire l’avvio di tale operazione di trattamento decorsi 45 giorni dalla comunicazione nel silenzio dell’Autorità (cfr. nota del 22 ottobre 2020, prot. n. 39577).

Con successive comunicazioni del 17 novembre 2021 (prot. n. 0016712), del 17, 25 febbraio e del 3 marzo 2021, anche a seguito di numerose interlocuzioni intercorse con gli Uffici del Garante nell’ambio dell’istruttoria in corso, il Comune e in particolare l’Università della Valle d’Aosta hanno fornito i chiarimenti richiesti, dai quali è emerso quanto segue.

Il trattamento in esame è necessario per consentire la realizzazione, da parte del predetto Ateneo, di un progetto di ricerca rientrante nelle funzioni istituzionali dello stesso (legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; legge Regione Valle d’Aosta L.R. 23/07/2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”; art. 3 Statuto Università della Valle d’Aosta).

La necessità di acquisire i dati personali deriva “dall’esigenza di intervistare” gli interessati “ai fini di accertare l’effettivo uso che viene fatto dell’immobile e, in particolare, accertare se trattasi di uso turistico; nonché di verificare l’eventuale disponibilità a fornire con regolarità informazioni sull’occupazione dell’immobile stesso”; ciò in quanto dai “soli archivi amministrativi non è possibile effettuare tali accertamenti e pertanto le interviste sono essenziali ai fini dell’obiettivo perseguito”.

Nel dettaglio le informazioni che l’Università intenderebbe trattare sono:

identificazione catastale immobile

indirizzo dell’immobile

nome e cognome del proprietario

nome e cognome dell’eventuale comproprietario o diritti reali

nome e cognome del pagante effettivo TARI

domicilio del proprietario

numero di telefono (se disponibile)

e-mail (se disponibile)

annotazione.

Con riferimento all’esigenza di acquisire dati personali presso entrambe le basi dati amministrative sopra citate è stato chiarito che:

“Non è dato, ex-ante di sapere se la banca dati TARI sia un sottoinsieme di quella IMU, oppure se invece esistano immobili presenti nella banca dati TARI che non sono contemplati in quella IMU (essendo invece certo il contrario, ovvero che non tutti gli immobili presenti in IMU lo siano anche in TARI)”

“l’estrazione delle due banche dati prospetta gli immobili selezionati secondo criteri non coincidenti: nella banca dati IMU sono distinte le prime case occupate da proprietari, dal resto degli immobili residenziali denominati seconde case; nella banca dati TARI invece sono distinte le prime case occupate da proprietari o da inquilini, distinte dal rimanente numero degli immobili che non sono adibiti a prima casa. Tenuto conto che la base dati IMU è più comprensiva e suscettibile di essere presa a riferimento quale universo degli immobili, e tenuto altresì conto che l’universo rilevante ai fini dell’indagine è quello degli immobili non destinati a prima casa, ne risulta che dall’incrocio con la banca dati TARI è possibile scorporare già da subito tutti gli immobili adibiti a prima casa ed occupati non dai rispettivi proprietari ma da inquilini residenti. Ciò consente di ridimensionare l’universo di riferimento presente nella banca dati IMU, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati”.

Per questi motivi le due fonti di dati, IMU e TARI, sarebbero complementari anche perché necessarie per individuare le informazioni di contatto degli interessati destinatari delle interviste telefoniche e dunque necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca.

L’Università, nell’elencare puntualmente le informazioni che si intenderebbero estrarre dalle summenzionate banche dati amministrative, ha chiarito che verrebbero acquisite, “per quanto riguarda la base dati IMU solo i dati relativi agli immobili qualificati come “seconde case” (i quali è bene notare includono in realtà anche immobili occupati da residenti non proprietari), che contano per circa il 70% dell’intera base dati IMU. Per quanto riguarda invece la base dati TARI, non si estrarranno gli immobili qualificati come “Prime case residenti a Saint-Vincent”, e si estrarranno i rimanenti che contano per circa il 50% dell’intera base dati TARI”.

In ordine alla metodologia applicata per selezionare le informazioni da acquisire nella prima fase di realizzazione del progetto, sempre nell’ottica del principio di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento, l’Università ha successivamente chiarito che per ottenere la corretta compilazione di 95 “diari” - soglia minima per l’efficacia della ricerca-, occorre intervistare “almeno 475 unità”. Al riguardo, è stato precisato che “il tasso di caduta delle interviste telefoniche è pari all’80% (ipotesi favorevole), [pertanto] il numero di contatti da intervistare dovrebbe essere nell’ordine delle 2.375 unità”. Per questo motivo si rende necessario acquisire le richiamate percentuali delle banche dati IMU e TARI, corrispondenti ai dati relativi agli immobili qualificati come “seconde case” ciò anche “tenuto conto che il Comune di Saint Vincent conta 4.416 abitanti (rilevazione ISTAT al 31/08/2020) con una densità di 214,68 ab./Km2 e con un cluster di immobili “seconde case” di circa 1.900 unità”.

“A seguito dell’estrazione e comunicazione dei dati da parte del Comune, il Responsabile scientifico dell’Università, supportato dal proprio team, procederà con una complessa elaborazione statistica che potrà comportare l’eliminazione di record ridondanti relativi ad unità di osservazione o addirittura alla cancellazione di singoli campi dentro ciascun record. Pertanto si prevede certamente una ulteriore riduzione (minimizzazione) dei dati “utili” ai fini del progetto di ricerca, in ossequio ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati”.

L’Università ha inoltre rappresentato che la società esterna incaricata di effettuare le interviste, che verrà scelta solo dopo aver costruito il campione da intervistare, sarà designata responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.

Con specifico riguardo ai tempi di conservazione dei dati, l’Università, anche tenendo conto delle indicazioni formulate dagli Uffici del Garante in fase istruttoria, ha da ultimo rappresentato che “I dati personali raccolti ed elaborati durante il Progetto tramite interviste telefoniche e compilazione dei diari, saranno conservati per 12 mesi dalla conclusione del Progetto, decorsi i quali si procederà con la completa anonimizzazione degli stessi tramite la tecnica dell’aggregazione e K-anonimato”.

Nella documentazione trasmessa sono state inoltre descritte le tecniche di pseudonimizzazione e di successiva anonimizzazione dei dati, previste per le diverse fasi di trattamento al fine di proteggere i dati personali trattati, assicurandone adeguata riservatezza e per ridurre i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, ai sensi degli art. 25-32 del Regolamento. In particolare, è stato rappresentato che la comunicazione dei dati dal Comune all’Università “avverrà tramite l’utilizzo di file zippato (7-zip nell’ultima versione disponibile) con applicazione di crittografia AES 256 bit che prevede 14 round o cicli di elaborazione crittografica (…). Nella fase elaborativa (ex-post), ogni immobile sarà identificato in modo univoco da un codice numerico di 9 cifre ricavato dalla combinazione lineare dei dati catastali (…). A tale codice corrispondono, su file che sarà archiviato separatamente e cifrato con AES 256 bit, i dati personali. Ad ogni immobile è associato il nominativo del proprietario (o facente funzioni), il suo recapito e le informazioni di contatto, se i dati sono disponibili. In questo modo il codice numerico dell’immobile associa univocamente anche il nominativo del proprietario e quindi ne costituisce lo pseudonimo. Il nominativo del proprietario (insieme agli altri dati personali) sarà trattato solo durante le interviste telefoniche, in quanto durante le elaborazioni successive sarà irrilevante e verrà quindi collocato su un file a parte, insieme al codice di pseudonimizzazione che consente il raccordo con la base dati sugli immobili e con le risposte ai questionari. Tale file, che sarà conservato con adeguate misure di sicurezza (…) e conterrà anche l’indicazione se l’intervistato ha rifiutato di rispondere all’intervista, se invece ha (…) dichiarato la propria disponibilità a compilare il diario. La diffusione dei dati statistici potrà avvenire solo previa anonimizzazione dei dati personali (…). La principale tecnica che si intende utilizzare è quella dell’aggregazione e K-anonimato per cui i valori degli attributi saranno sottoposti ad una generalizzazione (…) definendo un valore di K sufficientemente alto”.

Da ultimo, sono state fornite agli Uffici del Garante i testi delle informazioni che saranno rese agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. A tale riguardo, è stato, in particolare, dichiarato che “Le informative sul trattamento dei dati saranno pubblicate e rese facilmente accessibili sui siti web istituzionali dell’Ente e dell’Università. Inoltre, è prevista la pubblicazione di specifico banner in prima pagina, sul sito internet istituzionale dell’Ente e dell’Università, che dia evidenza del progetto di ricerca in oggetto”.

È stata inoltre inviata la prima versione del questionario nel quale è prevista la raccolta della volontà dell’intervistato di rispondere al questionario e indicata una breve informativa sul trattamento dei dati personali da rendere oralmente agli interessati, prima dell’inizio dell’intervista.

OSSERVA

Il Comune di Saint Vincent ha presentato al Garante l’istanza ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2 del Codice richiamata in premessa al fine di poter comunicare alcuni dati personali, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, estratti da banche dati di fonte amministrativa IMU e TARI all’Università della Valle d’Aosta, che ne ha fatto richiesta per la realizzazione del progetto di ricerca sul “turismo residenziale a Saint Vincent”, approvato dal Senato Accademico del richiamato Ateneo nella seduta del 23 giugno 2020 (nota del 7 ottobre 2020, prot. n. 14547), non essendo tale comunicazione prevista da alcuna norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, comma 2 del Codice).

1. La normativa in materia di protezione dei dati personali

In primo luogo, occorre richiamare le disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (artt. 6, par. 2, 36, par. 5 del Regolamento e art. 2-ter del Codice).

In tale quadro, il Regolamento rinvia al diritto dello Stato membro che deve individuare la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Il Codice al riguardo dispone che la comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento e giudiziari di cui all’art. 10 del Regolamento, è ammessa se espressamente prevista da norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione può essere effettuata quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati (art. 2-ter del Codice).

Con riferimento al progetto in esame, tenuto conto delle finalità che si intendono perseguire rilevano, altresì, le specifiche disposizioni concernenti il trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica. A tale riguardo, si segnala che, in base al Regolamento, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (art. 5, par. 1 lett. b) del Regolamento).

Il richiamato articolo 89, al paragrafo 1, prevede che “il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo”.

I trattamenti di dati personali per scopi di ricerca scientifica devono inoltre essere svolti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 104 e ss. del Codice e dalle Regole deontologiche, Allegato A.5 al Codice che costituiscono condizione essenziale di liceità e correttezza del trattamento (art. 2-quater del Codice).

Si evidenzia anche un principio cardine della disciplina in esame in base al quale “I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura” (art. 105 del Codice).

Infine, si segnala che l’art. 14, par. 5 del Regolamento ammette una deroga in relazione agli obblighi informativi correlati al trattamento di dati personali non raccolti direttamente presso gli interessati, nella misura in cui “comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni”.

A tale riguardo, le regole deontologiche prevedono più specificamente che “Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti per altri scopi, e l’informativa comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta idonee forme di pubblicità” indicando talune modalità a titolo esemplificativo (art. 6, comma 3).

2. Le determinazioni dell’Autorità

In via preliminare, si evidenzia che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”).

Ciò posto, all’esito dell’esame della documentazione acquisita nonché delle dichiarazioni rese all’Autorità, delle interlocuzioni intercorse con gli Uffici del Garante e di quanto richiamato in premessa, la comunicazione da parte del Comune di Saint Vincent all’Università della Valle d’Aosta dei dati personali sopra richiamati, presenti nella banche dati amministrative TARI e IMU, pur in assenza di una previsione di legge o di regolamento che la ammetta espressamente, nei termini di seguito evidenziati, può essere effettuata in quanto necessaria per consentire la realizzazione, da parte del predetto Ateneo, del progetto di ricerca sul " turismo residenziale a Saint Vincent", rientrante nelle funzioni istituzionali dello stesso (cfr. art. 33 Cost.; legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; legge Regione Valle d’Aosta L.R. 23/07/2010, n. 22 recante “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”; art. 3 Statuto Università della Valle d’Aosta).

A tale riguardo, sono stati considerati diversi fattori, con particolare riferimento alla presenza di garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento: da una parte, la pertinenza e non eccedenza delle informazioni richieste, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento), e le metodologie applicate ai fini dell’individuazione del campione di riferimento, in conformità al principio di esattezza dei dati (art. 5, par. 1, lett. d) del Regolamento); dall’altra l’adeguatezza, tenuto conto anche del contesto di riferimento e dello stato dell’arte, delle misure di pseudonimizzazione di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento e dei principi di correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento.

Cionondimeno, si ritiene necessario formulare le seguenti specifiche ingiunzioni all’Università della Valle d’Aosta volte ad assicurare l’effettiva applicazione dei principi di limitazione della finalità e limitazione della conservazione (artt. 5, par. 1, lett. b) e e) e 58, par. 2, lett. d) del Regolamento).

Tenuto conto, che la raccolta di dati personali è indicata come necessaria al fine di individuare i soggetti da contattare per l’intervista, una volta costituito il campione di interessati da intervistare i dati personali eventualmente restanti dovranno essere cancellati.

Parimenti, dovrà procedersi alla cancellazione dei dati personali degli interessati, contatti telefonicamente, che dichiarano di non voler aderire al progetto di ricerca rispondendo alle domande del questionario; rispetto allo scopo della raccolta è infatti sproporzionata l’ulteriore conservazione di queste informazioni così come la conservazione del dato relativo al rifiuto di partecipare al progetto di ricerca.

Con riguardo, alla fase delle interviste telefoniche, al fine di garantire l’effettiva applicazione del principio di trasparenza e correttezza del trattamento, si ritiene necessario ingiungere all’Università di integrare l’informativa sul trattamento dei dati personali che verrà resa oralmente nel corso della telefonata con gli elementi di cui all’art. 13 par. 1 del Regolamento, usando un linguaggio semplice e chiaro, secondo quanto previsto all’art. 12, par. 1 del Regolamento, rimandando espressamente alle informative complete che saranno rese disponibili sui siti web del Comune di Saint Vincent e dell’Università della Valle d’Aosta.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, par. 5 del Regolamento e 2-ter, comma 2 del Codice, determina che il Comune di Saint Vincent possa comunicare all’Università della Valle d’Aosta i dati personali richiamati in premessa, presenti nelle banche dati amministrative IMU e TARI, per la realizzazione del progetto di ricerca pilota sul turismo a Saint Vincent inerente alle funzioni istituzionali dell’Università della Valle d’Aosta;

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento e 2-ter, comma 2 del Codice, ingiunge all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, P.IVA 01040890079, rappresentata dal Rettore pro tempore, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, Aosta di:

cancellare i dati personali eventualmente restanti, una volta costituito il campione di interessati da intervistare;

cancellare i dati personali degli interessati contattati telefonicamente che abbiano dichiarato di non voler aderire al progetto di ricerca rispondendo alle domande del questionario, ivi compresa l’informazione relativa al rifiuto a partecipare al progetto;

integrare le informazioni da rendere oralmente nel corso della telefonata e con gli elementi di cui all’art. 13 par. 1 del Regolamento, usando un linguaggio semplice e chiaro, secondo quanto previsto all’art. 12, par. 1 del Regolamento, rimandando espressamente alle informative complete che saranno rese disponibili sui siti web del Comune di Saint Vincent e dell’Università della Valle d’Aosta.

Si chiede all’Università della Valle d’Aosta di comunicare a questa Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese o si intendono intraprendere al fine di dare attuazione a quanto prescritto; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9586888
Data
25/03/21

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni del Garante