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Parere su uno schema di decreto di modifica del DM 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica" - 25 marzo 2021 [9677947]

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[doc. web n. 9677947]

Parere su uno schema di decreto di modifica del DM 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica" - 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, del 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica” adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale sostituisce il comma 2-bis dell´articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il parere reso dal Garante sul predetto decreto in data 17 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 31 gennaio 2019, “Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”, adottato di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

VISTO il parere reso dal Garante, in data 31 ottobre 2018 sullo schema del predetto decreto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

RELATORE il prof. Pasquale Stazione;

PREMESSO

Con nota del 15 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno ha trasmesso al Garante uno schema di decreto ministeriale recante modifica del d.M. del 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”, per l'acquisizione del parere previsto, in particolare, dall'art.10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

Lo schema di decreto prospetta una ulteriore modifica del decreto ministeriale 23 dicembre 2015 e dei relativi Allegati A e B, finalizzata a ripristinare, nelle disposizioni individuanti i soggetti legittimati alla richiesta e le informazioni di dettaglio contenute nella suddetta carta di identità elettronica, l’espressione “genitori” in sostituzione di quelle di “padre” e “madre".

Tale proposta tiene, indubbiamente, conto della necessità, segnalata dal Garante anche successivamente all’adozione del parere dell’ottobre 2018, di un intervento volto ad eliminare le criticità, in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori, derivanti dall'applicazione delle modifiche introdotte alla procedura di rilascio della carta di identità elettronica dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla dicotomia tra figura materna e paterna.

Tuttavia, appare opportuno considerare una soluzione integrativa rispetto a quella proposta, volta a coniugare il principio di esattezza dei dati trattati e l’esigenza di corrispondenza dei presupposti di emissione della CIE con la disciplina anagrafica, con il diritto all’identità del minore.

RILEVATO

Lo schema di decreto in analisi novella il vigente d.M. 23 aprile 2015 e i relativi allegati - come successivamente modificati -, attuativo dell’art. 10, comma 3, d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. 125/2015, avente ad oggetto la disciplina delle procedure di emissione della CIE,  le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, nonché le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE (art. 2 del decreto ministeriale stesso).

Le modifiche in esame afferiscono, in particolare:

-alle modalità di presentazione della richiesta di CIE e il processo di emissione (art. 4 e All. B);

-alle informazioni di dettaglio contenute nel documento (All. A).

L’odierno provvedimento intende conformare il citato decreto del 2015 all’esigenza, rappresentata dal Garante nel su richiamato parere dell’ottobre 2018, di adeguare la disciplina inerente procedure e presupposti per l’emissione della CIE alla complessità delle fattispecie suscettibili di verificarsi in concreto, ivi incluse le ipotesi nelle quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore non siano riconducibili alla dicotomia incentrata sul binarismo tra figura materna e paterna.

La corretta rappresentazione del ruolo svolto, rispetto al minore, dal soggetto richiedente l’emissione della CIE è, infatti, funzionale non soltanto all’osservanza del principio di esattezza nel trattamento dei dati e al diritto all’identità del minore stesso, quanto anche al corretto svolgimento delle procedure per il suo espatrio. Una non del tutto corretta rappresentazione, sul documento identificativo, del soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore potrebbe infatti risultare ostativa all’espatrio del minore stesso, anche sulla base di quanto previsto dal Codice delle frontiere Schengen di cui al Regolamento (UE) 2016/399.

Sotto questo profilo – e con riferimento precipuo ai casi nei quali gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore non corrispondano alle dizioni padre/madre - il riferimento, proposto dall’odierno decreto, alla nozione di “genitore” (che in quanto funzionale è neutra rispetto al genere) è certamente conforme al principio di esattezza nel trattamento dei dati personali e alla su richiamata esigenza di corretta rappresentazione del ruolo del richiedente la carta d’identità rispetto al minore. Tuttavia, rispetto ai casi nei quali i soggetti richiedenti l’emissione della CIE in favore del minore siano effettivamente il padre e la madre, è opportuno, proprio in base al principio europeo di esattezza, mantenere la vigente dizione, indubbiamente più connotativa, di “padre” appunto e “madre”,  non sostituendola con (ma semplicemente affiancandola a) quella di “genitore”, utilizzabile invece con specifico riferimento alle ipotesi nelle quali i richiedenti l’emissione del documento siano soggetti altrimenti esercenti la responsabilità genitoriale.

Si tratterebbe, in altri termini, di rendere le modifiche proposte al d.M. del 2015 non già sostitutive ma meramente aggiuntive e tali, quindi, da consentire, da parte dei richiedenti la CIE, di indicare la figura che più esattamente corrisponda alla propria.

RITENUTO

La soluzione su esposta appare quella maggiormente idonea a garantire il diritto del minore a vedere correttamente rappresentate, sul proprio documento d’identità, le proprie origini e, quindi, i propri rapporti parentali, in modo veritiero e tale da non suscitare contestazioni anche potenzialmente ostative all’esercizio di diritti fondamentali quali, ad esempio, la libertà di movimento nel caso dell’espatrio che, come detto, esige una attenta verifica dei soggetti cui il minore sia affidato e della loro legittimazione specifica.

Si ritiene, pertanto, auspicabile che le novelle apportate dallo schema di decreto all’articolo 4, nonché agli allegati A e B del d.M. del 23 dicembre 2015 siano espresse in forma non già sostitutiva ma aggiuntiva, affiancando pertanto (e non sostituendo) alla già presente nozione di “padre” e di “madre”, ovunque compaiano, quella di “genitore”, nella seguente composizione:

“padre/genitore e madre/genitore”.

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento e 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, relativamente allo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di modifica del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”, esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei