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Provvedimento del 24 giugno 2021 [9697869]

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[doc. web n. 9697869]

Provvedimento del 24 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 24 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 23 ottobre 2020 dal sig. XX, consigliere del comune di XX, rappresentato dall’avvocato Antonio Russo, nei confronti di Google LLC, con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di 6 Url collegati ad articoli dell’aprile del 2020 riportanti la notizia di una lite avvenuta con il sig. XX, un giornalista freelance, sulla base, secondo quanto riportato dai suddetti articoli, della pubblicazione di una foto sulla pagina Facebook di detto giornalista;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato che si è trattato di una lite con un suo compaesano, episodio che si è chiuso il giorno dopo con la completa riappacificazione dei due contendenti, tant’è che la querela, che era stata depositata la sera precedente, è stata ritirata dal giornalista il giorno successivo a quello della lite;

PRESO ATTO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli Url in questione, e che tali richieste sono state rigettate;

VISTA la nota del 20 novembre 2020, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 10 dicembre 2020, con la quale Google ha rappresentato che gli Url in esame rimandano ad articoli pubblicati nell’aprile 2020 su testate giornalistiche riportanti la notizia di una violenta lite tra il reclamante, consigliere comunale della città di XX, e un giornalista freelance, che, al momento dell’aggressione, prestava servizio quale volontario della protezione civile, e che avrebbe riportato, a seguito della colluttazione, “un trauma facciale e altre contusioni”;

CONSIDERATO che, pertanto, secondo il motore di ricerca, sarebbe sussistente un interesse generale alla reperibilità delle predette informazioni a partire dal nominativo del reclamante, sulla base delle seguenti motivazioni:

insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, considerato che i contenuti cui tali Url rinviano sono stati pubblicati nell’aprile 2020, alcuni giorni dopo l’episodio in questione;

ruolo ricoperto nella vita pubblica dal reclamante: tal proposito, la Corte di Giustizia e il WP29 hanno indicato la prevalenza dell'interesse generale ad avere accesso alle informazioni quando l'interessato esercita un ruolo pubblico; nel caso in esame, è indubbio che il reclamante, in qualità di politico, rientri a pieno titolo tra i soggetti che la Corte di Giustizia e, in particolare, le “Linee guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12), annoverano tra coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica (cfr. Linee Guida WP29, pag. 13);

natura giornalistica dei contenuti in questione relativi a notizie riportate da testate giornalistiche registrate quali “Fanpage” e “Worldmagazine”: come statuito dalle Linee Guida del WP29, la natura giornalistica di un’informazione e il fatto stesso che sia stata pubblicata da un giornalista costituiscono elementi a conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia (cfr. Linee Guida del WP29, pag. 19).

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli Url indicati dal reclamante, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo – oggettivamente non invocabile nel caso di specie –  anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RITENUTO di dover tenere in considerazione, in particolare, quanto indicato nei punti 2 e 5 delle richiamate Linee Guida del 2014, in base alle quali il pubblico deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica, e rilevato che tra questi rientrano, ad esempio, politici e professionisti (cfr. provv. del 29 ottobre 2020 doc. web n. 9559901 e provv. del 2 luglio 2020, doc web n. doc. web n. 9445918);

CONSIDERATO, che si tratta di un assai recente episodio di cronaca locale, che ha interessato una persona attiva nella politica locale, rivestendo un ruolo elettivo nel Consiglio comunale, e che pertanto non sussistono i presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio nel caso di specie;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli Url sopra indicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli Url oggetto di reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei