g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto recante le Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche - 14 ottobre 2021 [9717543]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9717543]

Parere sullo schema di decreto recante le Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche - 14 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 14 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e, in particolare, l’articolo 62 che disciplina l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109, “Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194, “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

VISTA la Circolare Agid n. 62 del 30 aprile 2013, recante “Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD”;

VISTI il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha introdotto modifiche all’art. 62 del CAD e agli artt. 13, 33 e 35 del D.P.R n.223/89, e il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato l’art. 62, comma 6 bis, del CAD;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 30 del decreto-legge n. 76/2020 e dall’art. 39 del decreto legge n. 77/2021, citati:

l’art 62, comma 3, del CAD, prevede che “L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021”;

l’art 62, comma 6 bis, del CAD, prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR”;

l’art. 33, comma 2, del D.P.R n. 223/89 prevede che "Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.";

l’art. 35, comma 1, del D.P.R n. 223/89 prevede che la firma autografa dell’ufficiale di anagrafe sul certificato è "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR”;

l’art. 13, del D.P.R n. 223/89 prevede che le dichiarazioni anagrafiche relative al “trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero”, “la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza”, “il cambiamento di abitazione”, “sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR";

VISTE le note dell’8 giugno e del 4 ottobre 2021, con le quali il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, ha trasmesso all’Autorità lo Schema di decreto ministeriale ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.13, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”, unitamente a un disciplinare tecnico, che forma parte integrante del decreto;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l’ANPR, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del Regolamento anagrafico, nonché le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l’ANPR, delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, al cambiamento di abitazione (art. 1), e, in particolare:

le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell’ANPR, sono assicurati, ai sensi dall'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64 bis del CAD secondo le modalità definite in un disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del  decreto (art. 2, comma 1);

il servizio consente all’iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato esclusivamente per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica (art. 2, comma 2);

il servizio prevede, inoltre, un’integrazione di ANPR con la piattaforma “Pago PA” di cui all’articolo 5, comma 2, del CAD, per il pagamento dell’imposta di bollo ai fini dell’emissione del certificato, che deve essere effettuato attraverso la predetta piattaforma contestualmente alla richiesta del certificato (art. 2, comma 3);

il certificato rilasciato è reso disponibile all’avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis del CAD; anche successivamente al rilascio l’avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64 bis del CAD (art. 3);

per le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 223/1989, la presentazione per l’interessato e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela è assicurata in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR, previa autenticazione ai sensi degli articoli 64 e 64 bis del CAD, successivamente alla presentazione, l’interessato può consultare la dichiarazione, stamparla nonché prendere visione dell’esito del procedimento, accedendo al sito web di ANPR, mediante le modalità di cui agli articoli 64 e 64 bis del CAD (art. 4);

per l’erogazione dei servizi sono state implementate misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi e il tracciamento delle operazioni effettuate (art. 5);

la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR è in capo al Ministero dell’Interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell'adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati, la Società generale di informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell’infrastruttura, è indicata quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento; la società PagoPA S.p.A. agisce per conto del Ministero, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per il trattamento dei dati necessario all’utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis del CAD (art. 6);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame, trasmesso in data 4 ottobre 2021, tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni informali con il Ministero dell’Interno, in relazione ad alcuni profili di rilevanza per la disciplina in materia di protezione dei dati personali, concernenti, in particolare:

- la definizione, in modo più chiaro, del perimetro soggettivo dei certificati che possono essere rilasciati al soggetto richiedente;

- le modalità di messa a disposizione e/o trasmissione del certificato, su richiesta dell’interessato, anziché in automatico, nell’area riservata sulla piattaforma ANPR, tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis del CAD, al domicilio digitale o agli indirizzi disponibili nel profilo utente sulla piattaforma ANPR;

- la definizione, in modo più chiaro, dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell’Interno, la Sogei S.p.A. e PagoPA S.p.A, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;

- le modalità di utilizzo del punto di accesso telematico di cui all’art. 64 bis del CAD, per quanto riguarda la richiesta dei certificati, il loro rilascio nonché la conservazione, con particolare riguardo alle caratteristiche deli adesione dell’interessato ai servizi dell’App IO;

- la necessità di aggiornare la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, relativa ai servizi offerti da ANPR, includendovi l’analisi del servizio in esame;

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di provvedimento in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ai sensi dell’art. 62, comma 6 bis, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82, del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante le “Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


Vedi anche (10)