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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Anfiteatro Flavio s.r.l. - 28 ottobre 2021 [9721758]

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[doc. web n. 9721758]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Anfiteatro Flavio s.r.l. - 28 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 386 del 28 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale di accertamento redatto dalla Questura di Roma in data 2/10/2020 presso le attività denominate “Hotel Clarin” e “Morpheus Room” site in Roma, Via Palermo n. 36, entrambe gestite dalla società Anfiteatro Flavio s.r.l., con cui è stata accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, attivo e funzionante, a fronte del quale non risultava presente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’accertamento della Questura di Roma.

Con nota pervenuta il 25 novembre 2019, la Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, trasmetteva a questa Autorità copia del verbale inerente al controllo amministrativo, dalla stessa effettuato, in data 12 novembre 2019, presso le attività denominate “Hotel Calrin” e “Morpheus Room”, site in Roma, via Palermo 36.

Nel corso dell’accertamento, si accertava la presenza di un sistema di videosorveglianza, attivo e funzionante, rispetto al quale non risultava presente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.

Al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione in ordine alle eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, invitava la Questura di Roma a procedere a un’integrazione di quanto comunicato con il verbale del 12 novembre 2019.

Con nota del 2 ottobre 2020, veniva inoltrato un verbale di accertamento, redatto in pari data, da cui si evinceva che Anfiteatro Flavio s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, effettuava un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza, installato presso la struttura ricettiva “Hotel Clarin”, a fronte del quale “non vi era sul posto alcuna presenza di idonei cartelli informativi”.
Con nota del 9 dicembre 2020 (prot. prot. n. 47060), l’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale del 2 ottobre 2020, provvedeva a notificare ad Anfiteatro Flavio s.r.l., P.I. 09814301009, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione dell’art. 13 del Regolamento.

La società, nonostante fosse stata informata dall’Ufficio, con la suddetta nota del 9 dicembre 2020, della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo. 

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base del verbale di accertamento redatto della Questura di Roma, Divisione amministrativa e sociale, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso la struttura ricettiva “Hotel Clarin”, sito in Roma, via Palermo 36, gestito dalla società Anfiteatro Flavio s.r.l., titolare del trattamento, era attivo e funzionante, e che la società non aveva predisposto, essendovi tenuta, informative idonee, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, per informare gli interessati sul trattamento dei loro dati, non tenendo conto delle indicazioni contenute negli atti di orientamento sopra riportati.
Risulta quindi comprovato in atti che la società ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento. 

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la società non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da Anfiteatro Flavio s.r.l. attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la struttura ricettiva denominata “Hotel Clarin” sito in Roma, Via Palermo 36, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 13 del Regolamento;

ORDINA

a Anfiteatro Flavio s.r.l., P.I. 09814301009, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

quindi alla medesima Società di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei