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Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto

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Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione  nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari, recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto

Camera dei Deputati - Commissione XI Lavoro Pubblico e Privato

(16 dicembre 2021)

Ringrazio la Commissione per la richiesta di audizione, che offre la possibilità di un confronto quantomai utile su di un procedimento legislativo le cui implicazioni, in termini di protezione dati, sono sicuramente considerevoli.

La revisione della disciplina attuale dei requisiti di idoneità (lato sensu considerata) all’impiego del personale addetto a servizi di trasporto si ricollega, a quanto si evince dalle Relazioni, a un’esigenza manifestata, in particolare, a seguito di alcune vicende di cronaca, richiamate anche nel dibattito parlamentare. Nel riformare la disciplina vigente, al fine di garantire requisiti di idoneità più stringenti e verifiche più puntuali, l’esigenza di sicurezza del trasporto e di tutela dei passeggeri va, peraltro, bilanciata con il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. Il trattamento dei loro dati deve, dunque, essere consentito nella misura strettamente necessaria al (e non eccedente il) perseguimento delle esigenze di sicurezza del trasporto complessivamente sottese alla disciplina in esame.

Premetto che, tra le due proposte di legge, mi soffermerò più diffusamente sulla 1782, le cui conseguenze sulla disciplina di protezione dati sono più rilevanti.

La pdl 1779 è, infatti, volta essenzialmente a consentire che le visite per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possano essere effettuate anche, “all’occorrenza e qualora tecnicamente possibile”, a cura di strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale e non soltanto da parte di “organi” dello stesso SSN. La proposta di legge legittima, inoltre, la società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa a sottoscrivere convenzioni con soggetti privati abilitati e autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, a svolgere le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità, la cui competenza spetta comunque ai servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche, nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale. In termini di protezione dati, il coinvolgimento degli enti abilitati comporterà, naturalmente, l’applicazione degli istituti (designazione del responsabile del trattamento e dei soggetti autorizzati con conseguente fornitura di prescrizioni da parte del titolare, ricomprensione di tali flussi informativi all’interno dell’informativa da rendere agli interessati, previsione di modalità di esercizio dei diritti coerenti con tale assetto) previsti dalla relativa disciplina, per ipotesi analoghe. Andrà, inoltre, curato in maniera particolare il coordinamento con le disposizioni sulle misure tecniche e organizzative funzionali alla sicurezza del trattamento (artt. 28, 29, 32 del Regolamento)

Più complesse le modifiche proposta dalla proposta di legge C. 1782, volta a disciplinare il controllo della certificazione penale dei conducenti mezzi pubblici di trasporto, tenuti oggi alla presentazione di una copia del certificato penale del casellario giudiziale solo al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. A fronte di tali previsioni, la proposta di legge sancisce, invece, in capo ai conducenti di mezzi pubblici di trasporto di linea, l’obbligo di fornire annualmente, all'azienda da cui dipendono, il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, in corso di validità, nonché un'autocertificazione sull'eventuale esistenza di altri procedimenti penali in corso presso procure diverse da quella di residenza o all'estero e di eventuali sentenze di condanna, anche non definitive, per reati ritenuti ostativi (delitti contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, la famiglia, la persona). La proposta di legge prevede inoltre che i documenti ricevuti dal datore di lavoro siano conservati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196 del 2003. La norma reca anche la disciplina transitoria e l’obbligo di adibire il personale privo di requisiti di onorabilità a mansioni che impediscano “ il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico”.

Tali previsioni legittimano un trattamento di dati inerenti “condanne penali e reati” (artt. 10 Reg. UE 2016/679, 2-octies d.ls. 196 del 2003) mediante una fonte, quale quella legislativa, idonea allo scopo. Quanto alla generale ammissibilità della misura, sotto il profilo della proporzionalità del trattamento rilevano la peculiare responsabilità affidata al personale incaricato del servizio di trasporto pubblico e i rischi, per l’incolumità degli utenti, connessi a uno svolgimento scorretto della prestazione. Valuti, dunque, la Commissione se e quanto quest’esigenza possa giustificare l’imposizione, al personale considerato, di requisiti di “onorabilità” particolarmente stringenti, con controlli più puntuali.

La scelta di introdurre verifiche annuali dei precedenti penali o, comunque, di eventuali procedimenti in corso deve, infatti, essere motivata da un’esigenza effettivamente giustificata e riscontrata. di escludere dal servizio soggetti dalla condotta potenzialmente rischiosa. In ogni caso la categoria dei reati individuati come ostativi potrebbe, in quanto ampia, almeno in certa misura ridursi, delineando in maniera più circoscritta, all’interno dei vari Titoli del codice, le sole fattispecie effettivamente espressive di una condotta o di una personalità pericolose rispetto al contesto lavorativo considerato (si pensi, segnatamente, ai delitti contro la persona, in particolare se commessi mediante violenza).

Circa le modalità di assolvimento dell’onere comunicativo introdotto dalla proposta di legge in capo al personale incaricato del servizio di trasporto, a fronte della previsione dell’autocertificazione dei procedimenti pendenti presso Procure diverse da quella di residenza e di eventuali sentenze di condanna, anche non definitive per i reati ostativi di cui al comma 3, merita invece una riflessione ulteriore la disposizione relativa all’obbligo di produzione del certificato penale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. L'art. 40 del TU in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dispone infatti che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 [dichiarazione sostitutiva di certificazione] e 47 [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà]».

La norma precisa anche che «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».

Alla luce di tali previsioni, sarebbe dunque opportuno prevedere che, ai fini della informazione sulle iscrizioni a carico del soggetto, sia sufficiente la produzione di un’autocertificazione relativa alle iscrizioni riferite alla categoria dei reati ostativi individuati dalla norma.

Alternativamente, si potrebbe circoscrivere l'obbligo di consegna dei certificati alle imprese che non gestiscono pubblici servizi, così da rendere il testo coerente con le previsioni del d.P.R. n. 445 del 2000. In tale ultimo caso, sarebbe opportuno poter disporre del certificato “selettivo”, ovvero limitato alle sole iscrizioni relative ai reati considerati di volta in volta come ostativi e pertinenti rispetto alle finalità istituzionali del richiedente, funzionale al rispetto del principio di minimizzazione dei dati.. Dal momento, però, che tale possibilità è circoscritta ai soli certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, ben si potrebbe cogliere quest’occasione per estendere, ai certificati richiesti dai privati, non esercenti un servizio pubblico, l’acquisibilità del “certificato selettivo”, con le stesse caratteristiche riportate all’articolo 28, c.2, del d.P.R n. 313 del 2002, al fine di garantire maggiore conformità al principio di minimizzazione dei dati trattati.

Naturalmente, laddove si accogliesse tale suggerimento e si ritenesse di estendere il certificato selettivo anche alle richieste di privati non esercenti pubblico servizio, il termine di 30 giorni previsto per la fase transitoria (articolo 1, comma 2) dovrebbe essere conseguentemente rimodulato.

Laddove, invece, non si ritenga di seguire tale indicazione, dovrebbe comunque garantirsi un opportuno coordinamento delle previsioni contenute nella proposta di legge con quelle relative all’accesso selettivo e diretto al sistema informativo del Casellario (artt. 25-bis e 28 d.P.R. 313 del 2002 e s.m.i.)

La proposta di legge dovrebbe, poi, essere integrata con la previsione del termine di conservazione dei (dati contenuti nei) certificati e nelle autocertificazioni, individuato in misura proporzionale e non eccedente le finalità di verifica dei requisiti di onorabilità perseguite e i tempi di svolgimento delle procedure di cui al comma 3 dell’articolo 1, salve eventualmente esigenze probatorie connesse a potenziali contenziosi.

Quanto, infine, al rinvio alle disposizioni del d.lgs. 196 del 2003, limitato dalla proposta di legge alle sole modalità di conservazione dei dati, sarebbe necessario estendere il richiamo, in via più generale, oltre che al Regolamento Ue 2016/679, alle garanzie da osservare nel trattamento dei dati in esame, citando anche, espressamente, quelle contenute nel d.M. da adottarsi ai sensi dell’articolo 2-octies d.lgs. 196. Tale regolamento, infatti, reca tra l’altro le garanzie da applicare ai trattamenti di dati “giudiziari”  trasversalmente ai vari settori, rappresentando così una cornice di riferimento unitaria per le varie fattispecie di utilizzo dei dati in esame.

Si tratta, complessivamente, di modifiche ed integrazioni utili a perfezionare il bilanciamento necessario tra le esigenze di sicurezza del trasporto e il diritto alla protezione dei dati personali,  nella direzione di un equilibrio sostenibile tra le varie istanze in gioco.