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Provvedimento del 12 maggio 2022 [9789593]

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[doc. web n. 9789593]

Provvedimento del 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 183 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 23 giungo 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati a pagine contenenti il riferimento che riportano una notizia risalente al 2019 relativa ad una sanzione pecuniaria disposta dal giudice londinese per essere stato «sorpreso a fotografare le gambe di una donna all’interno di un treno in transito nella capitale inglese»;

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato in particolare che:

l’interessato ha chiesto a Google con due diverse istanze (20 gennaio e 9 marzo 2020) la deindicizzazione degli articoli reperibili attraverso i citati URL e il motore di ricerca ha respinto entrambe le richieste (comunicazioni del 28 gennaio e 22 aprile 2020);

il caso in questione ha perso di attualità e «non riguarda una persona che detiene attualmente una posizione pubblica di rilievo nella società, né il fatto presentato ha alcun legame con la vita professionale dello stesso», la cui immagine viene invece fortemente compromessa in virtù di siffatto trattamento;

il riconoscimento del diritto all’oblio invocato per il caso di specie e la conseguente deindicizzazione trovano fondamento, oltre che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, nell’art. 17, par.1 del Regolamento nella parte in cui «subordina la possibilità di richiedere/ottenere la cancellazione dei dati voluta qualora gli stessi abbiano esaurito la finalità per la quale erano stati creati e/o diffusi»  (lett. a) e «laddove vi è opposizione dell’Interessato al trattamento, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, non sussistendo alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento» (lett. c.);

«non sussiste una specifica finalità in capo a Google che possa considerarsi prevalente rispetto ai diritti dell’Interessato, in primis quello alla riservatezza, legittimando l’ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano»;

la deindicizzazione richiesta non pregiudica la libertà di informazione a cui fa menzione l’art. 17, par. 3 essendo comunque consultabili gli articoli sui siti di origine, dovendo comunque detta libertà trovare un bilanciamento con i contrapposti interessi di soggetti terzi coinvolti;

la reperibilità degli articoli attraverso il motore di ricerca si pone in contrasto con i principi di correttezza del trattamento e minimizzazione dei dati (art. 5 del Regolamento) e risulta priva di una valida base giuridica (art. 6 del Regolamento);

l’opposizione di cui agli artt. 17 e 21 del Regolamento trova infine valido fondamento alla luce della circostanza che, nel caso di specie, il titolare non ha dimostrato l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, tali da prevalere rispetto agli interessi, ai diritti e alle libertà dell’interessato;

VISTA la nota del 27 aprile 2021 (prot. 23308/21) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 18 maggio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL riportati nel reclamo, di non poter adottare alcun provvedimento in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del sig. XX in quanto trattasi di cc.dd. URL redirects e di dover pertanto prendere in considerazione i seguenti URL indicati dal reclamante nella richiesta inoltrata a Google in data 20 gennaio 2020 e allegata al reclamo:

1. https://...

2. https://...

3. https://...

4. https://...

5. http://...

6. https://...;

con riferimento all’URL n. 4 che la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

con riferimento agli URL indicati con i nn 1, 5, 6 che i contenuti risultano inaccessibili a Google LLC essendo necessaria una registrazione presso i relativi siti per poter accedere ai contenuti, invitando pertanto il reclamante a inviare uno screenshot dei relativi contenuti per consentire alla Società di svolgere le dovute valutazioni;

con riferimento agli URL indicati con i nn. 2 e 3 di non poter aderire alla richiesta del reclamante non sussistendo i presupposti per il diritto all’oblio; ciò in quanto:

a) gli URL in esame rimandano ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria che ha interessato il reclamante in epoca recente (2019) rispetto alla quale non risulta maturato il requisito del trascorrere del tempo ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio;

b) risulta sussistente l’interesse della collettività alla reperibilità di informazioni in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante nella vita pubblica il quale, «secondo quanto riportato negli articoli, ricopre il ruolo di dirigente responsabile delle risorse umane e dei servizi generali della XX ed è, inoltre, un ex atleta olimpico che ha gareggiato per la nazionale italiana alle Olimpiadi del 1992 e del 1996», in linea con le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte di Giustizia e dalle Linee Guida del WP29, ;

c) gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno un indubbio contenuto giornalistico (essendo pubblicati da rinomate testate giornalistiche britanniche come il Daily Mail e il Sunday Sport), circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle Linee Guida del WP29 (p.19);

VISTA la nota di replica del 30 maggio 2021 con cui il reclamante ha ribadito le proprie istanze eccependo che:

il motore di ricerca non può invocare «principi giuridici relativi ad una disciplina giuridica, quella giornalistica, non applicabile al contesto e all’attività da esso svolta, superando - o meglio raggirando - i diritti degli interessati così come previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali»;

il fatto che il reclamante sia stato un atleta olimpionico nel 1992 e 1996 «(ex già all’epoca dei fatti)», e ricoprisse nel 2019 il ruolo di Responsabile Risorse Umane della divisione Produzione della “XX”, non consentono di qualificarlo come personaggio pubblico, tenuto conto delle indicazioni desumibili dalle Linee Guida WP”) del 2014 e dalla “La Risoluzione 1165 (1998) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa”; peraltro i dati personali contenuti negli articoli di cui si chiede la deindicizzazione contengono delle informazioni non più attuali in quanto, al momento di presentazione del reclamo l’interessato ricopriva altro incarico (XX);

gli accadimenti riportati negli articoli di cui si chiede la deindicizzazione rappresentano nella vita del reclamante «un mero errore, che ha determinato nella sua sfera personale e professionale enormi pregiudizi e ingenti perdite economiche e finanziarie (tra queste anche la perdita del proprio lavoro)»;

la finalità informativa e la natura giornalistica sottesa all’interesse pubblico concreto sono state soddisfatte nel momento della pubblicazione della notizia, ovvero nel 2019 «non sussistendo ulteriori motivi che possano quindi giustificare la permanenza del collegamento tra i dati dell’interessato e i link segnalati», idoneo di fatto a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica dell’interessato stesso;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

PRESO ATTO, con riferimento all’URL n. 4, che la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO che, con riferimento agli URL 2 e 3:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante in epoca recente (2019), in relazione ad una condotta (c.d. “upskirting” configurata come reato in diversi paesi europei e inquadrabile nell’ambito della “molestia sessuale” in Italia, in assenza di una disposizione di legge ad hoc), avvenuta pubblicamente, per la quale l’interessato ha subìto una sanzione pecuniaria dall’autorità giudiziaria inglese;

si tratta di informazioni rispetto alle quali, allo stato attuale, non può dirsi del tutto venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza, tenuto conto − oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti, anche del ruolo dell’interessato nella vita pubblica quale figura che ha ricoperto e tutt’ora ricopre – come emerge anche dalle precisazioni fornite dallo stesso, oltre che dalle informazioni reperibili sul web− posizioni apicali in diverse importanti aziende nazionali e straniere nel campo della gestione delle risorse umane;

RILEVATO che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento agli URL  1, 5 e 6 i cui articoli sono integralmente accessibili agli abbonati ma che, da quanto è comunque possibile cogliere dalla parte liberamente consultabile, presentano contenuto analogo a quello degli altri articoli sui quali l’Autorità ha effettuato la propria valutazione;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei