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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione italiana di tiro con l’arco - 20 ottobre 2022 [9831323]

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[doc. web n. 9831323]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Federazione italiana di tiro con l’arco - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 340 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo del 13 aprile 2021 presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal Sig. XX nei confronti di Federazione italiana di tiro con l’arco;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo e l’attività istruttoria.

Con reclamo del 13 aprile 2021, il Sig. XX ha segnalato che la Federazione italiana di tiro con l’arco (di seguito “FITARCO”), in data 27 giugno 2016, ha pubblicato, sul proprio sito internet (www.fitarco-italia.org), un provvedimento disciplinare a carico dello stesso, contenente dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) consistenti in riferimenti espressi a un procedimento penale di cui il reclamante è stato imputato e alle relative pronunce di condanna.

L’istante ha altresì riferito che le predette informazioni erano “agevolmente consultabili sul web da parte di chiunque selezion[asse] il (..) nome [XX], associandolo a quello della Federazione” (v. istanza di reclamo del 13 aprile 2021, pag. 2).

Nell’ambito dell’attività istruttoria avviata dal Garante, l’Ufficio, con nota del 26 maggio 2021, ha chiesto alla predetta Associazione di fornire informazioni e chiarimenti sui fatti oggetto di reclamo, nonché di esplicitare le modalità di pubblicità delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva federale afferenti alla FITARCO, chiarendone le finalità e i relativi tempi di conservazione.

Il titolare del trattamento ha fornito riscontro al Garante con comunicazione del 1° luglio 2021, dichiarando quanto di seguito riportato:

in merito al trattamento dei dati personali degli associati per le finalità di giustizia sportiva federale, quest’ultimo “rientra tra le attività espressamente previste dall’ordinamento federale per quanto attiene ai rapporti di tesseramento della Federazione” come “esplicitato nell’informativa sul trattamento dei dati personali sottoposta agli interessati al momento del tesseramento” (cfr. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 2; più nello specifico v. Informativa FITARCO, par. “Base giuridica”, lett. a);

per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia della Federazione, essi sono espressamente previsti dall’art. 12.4 del Regolamento di giustizia federale FITARCO che ne stabilisce le relative modalità, statuendo che le predette pronunce siano “pubblicate per un tempo adeguato nel sito Internet istituzionale della Federazione, nella pagina Giustizia Federale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link nella relativa pagina accessibile dalla home page” (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 2); tale disposizione “è emanazione diretta di analogo obbligo previsto dall’art. 11, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano” (di seguito “CONI”). Al riguardo, occorre rammentare che “la valenza pubblicistica di alcune attività delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), nonché il principio di trasparenza nell’esercizio di tali attività, sono espressamente previste [dall’art. 23, commi 1 e 1 bis] dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”. Quest’ultimo, peraltro, statuisce l’obbligo per le Federazioni sportive di conformarsi agli indirizzi e ai controlli del CONI medesimo e di operare secondo principi di imparzialità e di trasparenza (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pagg. 2 e 3). Alla FITARCO, pertanto, si applica “seppur con i modi ed entro i limiti peculiari relativi alla natura giuridica della Federazione e delle sue attività, [il] Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016”. Tale normativa, all’art. 12, prevede specifici obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale, tra cui possono essere ricompresi i “provvedimenti come quello oggetto del reclamo” (..). I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono [pertanto] essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Federazione (art. 8, comma 1 del D.lgs. 33/2013). Di qui, le disposizioni contenute rispettivamente nell’art. 12.4 del Regolamento di giustizia federale Fitarco e nell’art. 11, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sopra richiamate” (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pagg. 3 e 4);

relativamente all’adeguatezza dei tempi di conservazione in rete delle predette decisioni, l’applicazione a tale fattispecie della normativa di cui al d. lgs. 33/2013 ne ha determinato la relativa individuazione nel termine quinquennale previsto dall’art. 8, comma 3 del succitato decreto (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 4);

con riferimento alla specifica vicenda oggetto di reclamo, “il Sig. XX non ha mai esercitato, nei confronti della Federazione titolare del trattamento, i diritti che il GDPR gli conferisce agli articoli 15 e successivi. Malgrado il ricevimento, in data 4.11.2020, di un’istanza volta a ottenere la riabilitazione sportiva del XX, quest’ultimo non ha mai richiesto alla FITARCO l’oscuramento e/o la cancellazione dei dati contenuti nel provvedimento pubblicato sul sito Internet federale” (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 5). Ad ogni buon conto, a seguito della presentazione del predetto reclamo “la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco ha proceduto (..) all’immediato oscuramento di tutti i dati personali contenuti nel provvedimento di giustizia sportiva ritenuti non indispensabili alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, compresi quelli riconducibili all’art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati desumibili dalle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna. La Federazione ha proceduto altresì a disporre la deindicizzazione, dai risultati offerti dai motori di ricerca su Internet, dei collegamenti (link) alla documentazione e ai provvedimenti oggetto del reclamo” e si dichiara disponibile, su indicazione del Garante, a rimuovere integralmente i predetti documenti dal sito web federale (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pagg. 6 e 7).

2. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi.

Il 21 febbraio 2022 l’Ufficio ha notificato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, le presunte violazioni del Regolamento riscontrate con riferimento all’art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e all’art. 10 del Regolamento, nonché all’art. 2-octies del Codice.

Il 22 marzo 2022 la Federazione ha inviato i propri scritti difensivi nei quali, oltre a richiamare integralmente quanto sostenuto nella nota di riscontro del 1° luglio 2022, ha rappresentato che:

a) con riferimento alla base giuridica del trattamento inerente alla pubblicazione sul sito internet della FITARCO dei dati personali del reclamante, la stessa è da ricondursi all’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento; ciò in base all’obbligo delle Federazioni sportive di conformarsi, per espressa previsione normativa (v. legge del 16 febbraio 1942, n. 426), a quanto prescritto dal Comitato olimpico nazionale italiano (cfr. nota del 22 marzo 2022, pagg. 4-5);

b) in ordine ai tempi di pubblicazione online dei predetti dati personali, la “FITARCO ha ritenuto il termine quinquennale adeguato alle finalità della pubblicazione stessa” ai fini “dell’adempimento delle complessive finalità di giustizia sportiva”, tra cui “la necessità di rendere il provvedimento accessibile al diretto interessato anche ai fini di una sua impugnazione, di verificare eventuali recidive, di permettere ai giudici/arbitri di gara di verificare se l’atleta destinatario del provvedimento sia o meno squalificato e se, quindi, lo stesso possa prendere parte alle competizioni” (cfr. nota del 22 marzo 2022, pag. 5).

3. Osservazioni sulla normativa in materia di protezione dei dati personali e violazioni accertate.

In primis si rappresenta che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.

Tanto doverosamente premesso, all’esito dell’attività istruttoria e dell’esame della documentazione acquisita nel corso della stessa, è stato accertato che il trattamento posto in essere da FITARCO, mediante pubblicazione sul proprio sito internet dei dati personali relativi a condanne penali e reati del reclamante, è avvenuto in violazione della normativa di protezione dei dati personali (v. nello specifico, art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e art. 10, del Regolamento, nonché art. 2-octies, del Codice); ciò anche tenuto conto delle peculiarità dell’ordinamento sportivo e delle modalità di funzionamento degli Organi di giustizia ivi costituiti, come di seguito più diffusamente esplicitato.

L’ordinamento giuridico sportivo, munito di propri regolamenti e statuti nonché di specifici Organi di giustizia sportiva, costituisce un ordinamento autonomo riconosciuto dalla legislazione nazionale e sottoposto al c.d. vincolo di giustizia cui gli associati sono tenuti ad aderire ai sensi dei relativi statuti (v. artt. 1 e 2, del D.L. del 19 agosto 2003, n. 220 - “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, convertito con modificazioni dalla legge del 17 ottobre 2003, n. 280; v. anche D. lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 – “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; cfr. anche Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 – “Convenzione contro il doping”, ratificata dall’Italia con legge del 29 novembre 1995, n. 522).

Si tratta di un sistema dotato di propria autonomia normativa, con facoltà di emanare norme di fonte secondaria, entro i limiti del necessario rispetto delle leggi dell’ordinamento giuridico italiano.

In tale contesto, oltre alle norme di diritto statale (cc.dd. fonti eteronome), costituiscono fonti autonome del predetto ordinamento lo statuto e i regolamenti del CONI, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri, nonché quelli delle Federazioni sportive nazionali, soggetti di natura privata con compiti di “valenza pubblicistica” nei casi espressamente individuati dal CONI nel proprio statuto (v. art. 15, comma 1, del D. lgs. 242/1999).

Le Federazioni sportive nazionali, per espressa previsione normativa, pur nell’ambito della propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono tenute a conformare i propri ordinamenti interni non solo alla legge, ma anche allo statuto e ai principi fondamentali emanati dal CONI (v. art. 16 del D. lgs. 242/1999; v. artt. 20 e 22 dello Statuto del CONI, modificato dal Consiglio Nazionale il 23 febbraio 2021 con deliberazione n. 1684 - approvato con DPCM dell’8 febbraio 2022). Più nello specifico, il CONI, in quanto “autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, (..) presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale (..), stabilendo i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali” (v. artt. 1, 2 e 6, comma 4, dello Statuto del CONI).

Nell’ambito dell’espletamento di tali poteri, il CONI ha adottato un “Codice della giustizia sportiva” volto ad individuare le regole di funzionamento e di gestione degli organi costituiti al proprio interno e quelli delle Federazioni sportive nazionali (il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello e il Collegio di garanzia dello Sport); sono inoltre previste specifiche sanzioni disciplinari nonché disciplinate le modalità di funzionamento dei relativi procedimenti, ivi comprese le forme di pubblicità delle connesse decisioni (cfr. artt. 2, 6, comma 4 e 12, dello Statuto del CONI; v. anche artt. 1, 2 e 3, del Codice della giustizia sportiva, adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI, n. 1538, del 9 novembre 2015 - approvato con DPCM del 16 dicembre 2015).

Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, il summenzionato Codice della giustizia sportiva prevede che “le decisioni degli organi di giustizia [siano] pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione [di volta in volta interessata] in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page” (v. art. 11, comma 4 del Codice della giustizia sportiva).

Alla luce del succitato principio di necessaria conformità degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali all’ordinamento del CONI, analoghe disposizioni, in ordine alle modalità di pubblicazione delle decisioni, sono contenute all’interno del Regolamento di giustizia federale adottato dalla FITARCO e applicato nel caso di specie (cfr., nello specifico, art. 12.4, del Regolamento di giustizia federale, adottato con delibera del Consiglio Federale FITARCO n. 123 del 14 maggio 2016 e della Giunta Nazionale del CONI n. 224 del 24 maggio 2016).

Specifiche previsioni sono, inoltre, disposte in relazione alle modalità di funzionamento dei procedimenti disciplinari avviati dagli Organi di giustizia sportiva federale, ove, con particolare riferimento agli effetti della pubblicazione on line delle relative decisioni, è stabilito che “il termine per l’impugnazione [dei provvedimenti adottati dagli organi sportivi federali] decorre dal giorno seguente alla pubblicazione [sul sito internet della Federazione] delle [predette] decisioni” (cfr. art. 12, comma 4, art. 28, comma 2, art. 40, comma 6 e art. 42 del Regolamento di giustizia federale FITARCO, cit.; v. anche quanto contenuto nel Codice di giustizia sportiva del CONI, cfr. art. 11, comma 4, art. 23, comma 2, art. 35, comma 6, art. 37, commi 2 e 7 e art. 59, comma 1).

Dall’insieme delle disposizioni sopra indicate, gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti sportivi previsti dal Regolamento di giustizia federale della FITARCO non appaiono rispondere, come sostenuto dalla Federazione (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pagg. 3 e 4), alle finalità di trasparenza individuate dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Esse, infatti, sembrano piuttosto connesse ad esigenze di c.d. efficacia legale dei predetti atti e, più in generale, di conoscenza e prevedibilità del diritto nonché di certezza dei rapporti giuridici nell’ordinamento sportivo.

I trattamenti di dati personali effettuati in adempimento dei predetti obblighi di pubblicazione, pertanto, devono essere posti in essere alla luce e in conformità con la specifica disciplina di settore summenzionata, non potendo trovare idonea base giuridica nell’art. 12 del d.lgs. 33/2013.

Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva, del resto, non costituiscono “atti di carattere normativo e amministrativo generale”, come dichiarato dalla Federazione (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 4), non presentando le caratteristiche di generalità e di indirizzo espressamente richiamate dal succitato d.lgs. 33/2013 (v. art. 12; cfr. anche Autorità nazionale anticorruzione, delibera del 28 dicembre 2016 – “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, par. 4); circostanza peraltro confermata dall’elenco degli atti di carattere normativo e amministrativo ex art. 12 del D. lgs. 33/2013 individuato dal CONI medesimo nell’ambito delle indicazioni specificatamente fornite alle Federazioni sportive nazionali in attuazione del predetto decreto: elenco ove non è contenuto alcun riferimento ad uno specifico obbligo di pubblicazione delle decisioni degli Organi di giustizia (cfr. CONI, circolare del 17 maggio 2019 - “Indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate”; cfr. anche Autorità nazionale anticorruzione, delibera del 28 dicembre 2016, cit., All. 1). Ad ulteriore riprova di quanto appena evidenziato, si osserva altresì che le decisioni degli Organi di giustizia della FITARCO non sono pubblicate nella sezione del sito web della predetta Federazione appositamente prevista per l’adempimento degli obblighi di cui alla normativa in materia di trasparenza (c.d. sezione “Federazione trasparente”, v. CONI, circolare del 17 maggio 2019, cit., pag. 8), ma sono invece reperibili in una diversa sezione del predetto sito internet, specificatamente dedicata alla differente tematica della giustizia sportiva.

Tanto chiarito in ordine alla natura dell’obbligo di pubblicazione delle decisioni oggetto di contestazione, si rammenta comunque che il titolare del trattamento, in applicazione dei principi di finalità e di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web atti e documenti contenenti dati personali, è tenuto, ad ogni modo, a selezionare con attenzione le informazioni oggetto di pubblicazione, verificando, caso per caso, se ricorrano o meno i presupposti per l’oscuramento di determinati dati; ciò al fine di ridurre al minimo l’utilizzazione di informazioni personali, ed evitarne il relativo trattamento laddove le finalità perseguite nelle singole ipotesi possano essere ugualmente realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (art. 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento).

All’atto della pubblicazione di atti e documenti su un sito web, pertanto, il titolare deve porre in essere una puntuale verifica inerente alla rispondenza della predetta diffusione di dati personali rispetto a quanto strettamente necessario e proporzionato al raggiungimento delle finalità perseguite dall’atto oggetto di pubblicità, ponendo particolare attenzione in presenza di informazioni idonee a rivelare condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento e art. 2-octies del Codice).

Tale peculiare tipologia di dati personali, infatti, è protetta da un quadro di garanzie particolarmente stringenti che prevede la possibilità per i titolari di trattare (e, più nello specifico per il caso in esame, di diffondere) le predette informazioni solo ove ciò sia espressamente previsto da una disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie specifiche per i diritti e le libertà degli interessati (art. 5, par. 1, lett. a) e art. 10, del Regolamento; art. 2-octies, del Codice; v. anche, per i profili di compatibilità con il caso in esame, provv. del Garante del 15 maggio 2014 - “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pagg. 36-38).

I suddetti principi trovano peculiare applicazione anche nella fattispecie dedotta in contestazione, rispetto alla quale, la scrivente Autorità, non rinviene, a differenza di quanto sostenuto dalla Federazione (v. supra, par. 1, lett. a) della presente decisione), l’esistenza, all’interno delle sopra menzionate norme del diritto sportivo (in particolare, l’art. 12 del Regolamento della Giustizia federale FITARCO), di una base giuridica idonea a consentire, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento e dell’art. 2-octies del Codice, la diffusione online dei dati giudiziari inerenti al reclamante.

Ciò né in ordine alla “necessità” della pubblicazione dei predetti dati giudiziari rispetto alle finalità di pubblicità delle decisioni previste dalle predette previsioni (art. 5, par. 1, lett. b) e lett. c), del Regolamento), né relativamente all’individuazione, nell’ambito delle sopra richiamate disposizioni dell’ordinamento sportivo, di garanzie specifiche per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento e art. 2-octies, comma 1 del Codice).

Ne consegue, pertanto, la violazione, da parte della FITARCO, dell’art. 5, par. 1, lett. a), lett. b) e lett. c) e dell’art. 10 del Regolamento nonchè dell’art. 2-octies del Codice.

In relazione ai tempi di conservazione delle summenzionate decisioni sul sito internet www.fitarco-italia.org, la Federazione ha inizialmente (v. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 4) dichiarato di avere individuato un termine quinquennale in adempimento alle previsioni di cui al d. lgs. n. 33/2013 (v. art. 8 del d. lgs. n. 33/2013; cfr. nota di riscontro del 1° luglio 2022, pag. 4).

Tale indicazione, tuttavia, per le ragioni sopra espresse, non appare, allo stato degli atti e della documentazione acquisita, conforme al principio di “limitazione della conservazione” dei dati personali previsto dal Regolamento (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento), non potendosi applicare al caso di specie, come già esplicitato, l’obbligo di pubblicazione di cui alla normativa in materia di trasparenza sopra richiamata.

In sede di memorie difensive (v. supra, par. 1, lett. b) del presente provvedimento) la FITARCO ha diversamente giustificato l’adeguatezza del termine di cinque anni in relazione all’adempimento delle complessive finalità di giustizia sportiva, quali, ad esempio, “la necessità di rendere il provvedimento accessibile al diretto interessato anche ai fini di una sua impugnazione, di verificare eventuali recidive, di permettere ai giudici/arbitri di gara di verificare se l’atleta destinatario del provvedimento sia o meno squalificato e se, quindi, lo stesso possa prendere parte alle competizioni” (cfr. nota del 22 marzo 2022, pag. 5).

Tuttavia anche tale tempistica non appare in linea con l’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento, non essendo state fornite dal titolare indicazioni idonee a comprovare la correlazione, in termini di stretta necessità, del predetto termine in rapporto alle finalità sopra indicate, come richiesto dall’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento.

Al riguardo, infatti, gli esempi riportati dal titolare non appaiono contenere elementi idonei a ritenere che la pubblicazione per cinque anni dei dati afferenti ai dati del reclamante sia necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, né che tali obiettivi non possano essere realizzati in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per i diritti degli interessati; ciò considerati, nello specifico, i più brevi termini per l’impugnazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva previsti dall’ordinamento di settore (v. artt. 28 e 42 del Regolamento della Giustizia federale FITARCO), nonché la possibilità per i giudici/arbitri di gara di effettuare le verifiche sulla condizione dei partecipanti (recidive, squalifiche, ecc.) mediante modalità che non prevedano la pubblicazione on line dei dati giudiziari ad essi riferiti (ad esempio per il tramite della consultazione di elenchi messi a disposizione internamente dalla Federazione, ecc.).

Alla luce di quanto esplicitato, si rileva pertanto anche la violazione, da parte di FITARCO, dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento.

4. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento.

Per i suesposti motivi l’Autorità ritiene che le dichiarazioni, la documentazione e le ricostruzioni fornite dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria, non consentano di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a disporre l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla FITARCO risulta quindi illecito, nei termini complessivamente sopra indicati, in relazione all’art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e all’art. 10 del Regolamento, nonché all’art. 2-octies del Codice.

La violazione delle disposizioni sopra richiamate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento come previsto altresì dall’art. 166, comma 2 del Codice.
Preso atto inoltre della circostanza che la FITARCO, nel corso del procedimento, ha dichiarato di aver provveduto ad oscurare i dati personali afferenti al reclamante e di aver disposto la deindicizzazione degli stessi nei motori di ricerca, si ritiene che non ricorrano, allo stato degli atti, i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2 del Regolamento.

Da ultimo l’Autorità rileva, in termini più generali, l’opportunità che la questione inerente al regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva sia attentamente considerata in stretta correlazione con il diritto alla protezione dei dati personali degli atleti interessati dalle predette decisioni o di altri soggetti richiamati dalle stesse.

Come già rilevato supra, infatti, le previsioni in materia di pubblicità dei provvedimenti in ambito sportivo sono innanzitutto connesse ad esigenze di conoscenza e prevedibilità del diritto nonché di certezza dei rapporti giuridici all’interno dell’ordinamento sportivo. Le stesse, tuttavia, appaiono al contempo contribuire, anche in considerazione delle caratteristiche peculiari che connaturano quest’ultimo, ad assicurare il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati; tutto ciò in un settore, quello delle competizioni sportive, che ha sofferto, soprattutto negli ultimi anni, di un ingente incremento di nuovi e gravi fenomeni criminosi (v. in merito, il recente “Rapporto globale globale sulla corruzione nello sport” pubblicato il 9 dicembre 2021 dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta alla droga e al crimine).

E’ pertanto alla luce di tale delicato contesto che deve essere posto in essere un attento bilanciamento tra l’interesse pubblico sotteso al regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari di cui sopra e i diritti fondamentali della persona tutelati dal Regolamento.

A tal fine, il Garante si riserva di avviare, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. d) del Regolamento, un’attività di interlocuzione con il CONI che, nell’affrontare complessivamente le questioni inerenti alle modalità di pubblicazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei relativi tempi di conservazione in rete delle stesse, individui specifiche garanzie a tutela della riservatezza degli interessati, volte a prevenire il ripetersi di casi analoghi a quello in esame.

5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. L. 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali riferito al reclamante, di cui è stata accertata l’illiceità, nei termini sopra esposti.

Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del Regolamento laddove prevede che “se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione è calcolato in modo da non superare il massimo edittale previsto dal medesimo art. 83, par. 5.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2 del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nell’ipotesi in esame, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

la rilevante gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento), in relazione alla natura -concernente l’inosservanza dei principi di liceità del trattamento-, alle modalità -inerenti alla diffusione on line di dati personali di particolare delicatezza-, e alla durata -quantificabile in circa cinque anni-, della predetta violazione;

il comportamento significativamente negligente e il grado di responsabilità del titolare (art. 83, par. 2, lett. b), lett. d), del Regolamento) con specifico riferimento alla mancata adozione di misure tecniche e organizzative volte a prevenire l’illecita diffusione on line di dati giudiziari; ciò in particolare alla luce delle indicazioni già da tempo fornite dal Garante con un provvedimento di portata generale in merito ai principi da applicare al fine di tutelare la riservatezza degli interessati anche in presenza di obblighi normativi di pubblicazione di atti e documenti (v. provv. del Garante del 15 maggio 2014 - “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”);

la natura particolarmente sensibile delle informazioni oggetto di diffusione (art. 83, par. 2, lett. g) del Regolamento), ovvero concernenti dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento;

l’adozione, da parte del titolare, di misure atte a mitigare o a eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c) del Regolamento). Al riguardo va positivamente considerata la circostanza che FITARCO, dopo l’apertura dell’istruttoria, si sia tempestivamente attivata al fine di interrompere la condotta illecita, mediante oscuramento dei dati riferiti al reclamante e deindicizzazione dai principali motori di ricerca del provvedimento disciplinare riferito allo stesso; 

la circostanza che l’Associazione abbia attivamente cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento), nonché il fatto che non risultino precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento).

Si ritiene, inoltre, che assumano rilevanza, nel caso di specie, in considerazione dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), la natura di ente associativo che non persegue fini di lucro del contravventore nonché le esigue dimensioni economiche dello stesso rispetto ad altre Federazioni Sportive Nazionali (v. in merito, il bilancio d’esercizio della FITARCO per l’anno 2021).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000 (diecimila) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dell’art. 10 del Regolamento, nonché dell’art. 2-octies del Codice.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, che ha riguardato i principi di protezione dei dati personali e ha avuto ad oggetto dati personali relativi a condanne penali e reati, si rileva, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) rileva, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83, del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla Federazione italiana di tiro con l’arco, con sede in Roma, C.F. 80063130159, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. e) e dell’art. 10 del Regolamento, nonché dell’art. 2-octies del Codice;

b) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

ORDINA

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento alla medesima Federazione italiana di tiro con l’arco, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento.

INGIUNGE

d) quindi alla Federazione di pagare la predetta somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

e) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/20129.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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