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Parere su un disegno di legge della Provincia di Trento recante interventi e misure a sostegno del sistema economico trentino - 23 febbraio 2023 [9868127]

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[doc. web n. 9868127]

Parere su un disegno di legge della Provincia di Trento recante interventi e misure a sostegno del sistema economico trentino - 23 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 46 del 23 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett.c);

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di un disegno di legge recante interventi e misure a sostegno del sistema economico trentino.

Il disegno di legge mira a razionalizzare la disciplina contenuta nella legge 13 dicembre 1999, n. 6, “Legge provinciale sugli incentivi alle imprese”, nella prospettiva di semplificare e omogeneizzare il quadro degli interventi di sostegno per accrescere la base produttiva provinciale.

Il testo contempla, pertanto, una pluralità di misure di sostegno delle attività produttive, sottendendo una molteplicità di procedimenti amministrativi, alcuni dei quali comportano anche trattamenti di dati personali, di varia natura.

RILEVATO

Il disegno di legge, ai suoi primi articoli, individua gli obiettivi perseguiti nell’accrescimento e nella diversificazione della base produttiva, dei livelli quantitativi e qualitativi dell’occupazione, nonché nella promozione dell’avvio di nuova imprenditorialità, sostenendo la ricerca e i processi d’innovazione tecnologica e digitale.

Gli articoli 3 e 4 individuano l'ambito soggettivo di applicazione della normativa (con riferimento a micro, piccole, medie e grandi imprese) e delineando le diverse tipologie di intervento a sostegno (tra le quali agevolazioni fiscali e voucher).

L’articolo 7 disciplina le modalità di gestione degli interventi e delle misure agevolative, indicando al contempo i “soggetti del sistema di incentivazione”. La gestione di tali interventi può essere sia diretta, da parte della Provincia, sia affidata ad enti strumentali, quali ad esempio la società Trentino Sviluppo S.p.a. (comma 1, lett. b). Parimenti, l’attività istruttoria e l’erogazione del contributo possono essere affidate anche a soggetti terzi.

Il comma 2 dell’articolo 7 demanda, poi, a una deliberazione della Giunta provinciale la definizione delle modalità di gestione delle misure contemplate dalla legge, rispetto ai singoli interventi.

Il disegno di legge disciplina, inoltre, gli interventi suscettibili di attuazione a favore della localizzazione produttiva (art. 8), della realizzazione di eventi e progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione in mercati esteri di filiere, distretti produttivi e gruppi di imprese, anche in sinergia con i progetti di solidarietà internazionale (art. 12); definisce le linee di intervento per gli investimenti nell’economia volti a sostenere il consolidamento e la crescita del sistema economico, tra i quali, ad esempio, quelli a favore della connettività per l’utilizzo di servizi per l’accesso a internet a banda larga o per le ristrutturazioni, anche a fini di adeguamento alle politiche di tutela ambientale (artt. 17 e 18).

Gli articoli da 20 a 22, ancora, delineano indirizzi di intervento per la crescita, la qualificazione e l’internazionalizzazione delle imprese, oltre che per il sostegno della nuova imprenditorialità. In tale contesto vengono previsti aiuti per i servizi di consulenza, per assicurare la collaborazione tra scuola e imprese, per i progetti di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e, più in generale, alla conciliazione dei tempi della professione e del lavoro di cura; per la costituzione di nuove imprese, anche innovative, favorendo quelle a partecipazione femminile o di soggetti “svantaggiati” (art. 22, c.2, lett.b).

L’articolo 25 del disegno di legge disciplina la procedura istruttoria di erogazione dell’agevolazione, che si prevede possa avvenire anche da parte di enti terzi previa stipula di apposite convenzioni, con l’eventuale coinvolgimento del comitato per la ricerca e l’innovazione e del comitato per gli incentivi. L’articolo 26 individua gli obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti definendo altresì i profili di decadenza dal contributo, nonché i casi di inammissibilità della domanda. L’articolo 27 disciplina, infine, le modalità del controllo -eventualmente a campione- suscettibile di essere effettuato, oltre che sulle rendicontazioni anche sul rispetto di tali obblighi.

Particolare rilievo assume, infine, l’articolo 29 del disegno di legge, recante “disposizioni in materia di protezione dei dati personali”. La norma prevede espressamente che, per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico, riconducibili alle materie di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), del Codice, la Provincia sia autorizzata - anche per mezzo dei propri enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche- al trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dagli interventi, compresi quelli relativi a condanne penali e reati, di cui all’articolo 10 del Regolamento.

La norma prevede, dunque, che il trattamento di tali tipologie di dati (che si precisa essere “limitato alle attività relative alle procedure di concessione ed erogazione degli interventi”) avvenga secondo criteri, modalità e misure di sicurezza stabiliti con regolamento di attuazione, conformemente all’articolo 2-sexies del Codice. E’, altresì, demandato al medesimo regolamento il compito di individuare la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati.

L’articolo 29 individua, inoltre, i ruoli e le responsabilità, in termini di protezione dei dati, prevedendo per la Provincia il ruolo di titolare del trattamento e, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), quello di responsabili (enti strumentali e soggetti terzi).

RITENUTO

Il disegno di legge legittima la Provincia a svolgere i trattamenti di dati personali, anche soggetti a tutela rafforzata quali quelli di cui all’articolo 10 del Regolamento, funzionali ai molteplici procedimenti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi di sostegno al tessuto economico-produttivo provinciale contemplati dal disegno di legge. Si demanda invece, alla fonte regolamentare, l’individuazione delle tipologie di dati, operazioni eseguibili e garanzie da accordare in relazione ai trattamenti in questione.

La natura di alcuni dei dati suscettibili di trattamento – soggetti, come anticipato, a tutela rafforzata – e la varietà dei procedimenti amministrativi nei quali potranno articolarsi le misure di sostegno contemplate dal disegno di legge comportano la necessità di maggiore dettaglio nella disciplina di rango primario. Il rinvio alla fonte regolamentare (certamente possibile, anche ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 5 del Codice, seppur con i limiti precisati nel parere, reso alla Provincia, con provv. n. 172 del 12 maggio 2022) non può, infatti, assorbire interamente la disciplina di tali trattamenti, le cui caratteristiche essenziali devono essere delineate con legge.

In particolare - e preliminarmente- le norme sulla protezione dei dati inserite non possono limitarsi alla mera e generica autorizzazione della Provincia al trattamento dei dati personali funzionali all’attuazione degli interventi di sostegno. Esse dovrebbero, invece, indicare quantomeno (anche, eventualmente, con rinvio integrativo alla fonte regolamentare) la tipologia di trattamenti suscettibili di realizzazione in relazione ai diversi procedimenti amministrativi ipotizzati, le caratteristiche essenziali degli stessi e le garanzie da accordare agli interessati.

Tale esigenza (che comporta anche l’effettuazione di una valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, sussistendone i presupposti) è, peraltro, ancor più rilevante rispetto alle categorie di dati (quali quelle di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) soggetti a una tutela rafforzata.

In tale prospettiva, va anzitutto rilevato come il disegno di legge non menzioni i dati appartenenti alle categorie particolari, di cui all’articolo 9 del Regolamento, tra quelli necessari ai fini dell'attuazione delle diverse misure di incentivo alle imprese. Essi, tuttavia, potrebbero almeno astrattamente rilevare ai fini di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), almeno laddove la condizione di “svantaggio” che deve caratterizzare i soggetti destinatari di alcune misure di sostegno includa anche il riferimento a disabilità, patologie o altre condizioni sanitarie o caratteristiche soggettive per le quali, comunque, si debbano acquisire dati appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento. E’, pertanto, opportuna un’indicazione puntuale dei dati personali da acquisire ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari alla fruizione dei benefici in questione.

Per quanto invece concerne il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, è necessaria una precisazione ulteriore rispetto a quella, non particolarmente significativa, di cui all’articolo 29, comma 2, ultimo periodo. Essa, infatti, si limita ad autorizzare il trattamento dei dati, relativi a condanne penali e reati (senza invece includere anche quelli relativi a misure di sicurezza e prevenzione) funzionale alle “attività relative alle procedure di concessione ed erogazione degli interventi previsti” dalla legge stessa, senza tuttavia chiarire quali attività e procedure siano ipotizzate.

Conseguentemente, non è neppure chiaro per quali finalità i dati in questione siano trattati, se ad esempio per l’accertamento di requisiti di onorabilità specifici e, a fortiori, le fattispecie di reato la condanna o l’imputazione per le quali ostino al riconoscimento dei benefici.

Al fine di legittimare il previsto trattamento di dati relativi a condanne penali o reati è necessario, dunque, definirne l’ambito e le finalità, limitando la raccolta ai soli dati inerenti alle fattispecie di reato ostative, anche con il ricorso al certificato “selettivo” di cui all’articolo 28 d.P.R.313 del 2002 e chiarendo se effettivamente non rilevino, conformemente alla disciplina di settore, informazioni sull’applicazione di misure di prevenzione.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul disegno di legge recante interventi e misure a sostegno del sistema economico trentino, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a sottolineare l’esigenza di:

a) indicare nell’articolato (anche, eventualmente, con rinvio integrativo alla fonte regolamentare) la tipologia di trattamenti suscettibili di realizzazione in relazione ai diversi procedimenti amministrativi funzionali agli interventi previsti dalla legge, le caratteristiche essenziali degli stessi e le garanzie da accordare agli interessati;

b) individuare le tipologie dei dati personali da acquisire ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari alla fruizione dei benefici di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b);

c) definire ambito e finalità del trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, limitandolo a quelli inerenti alle fattispecie di reato ostative al riconoscimento dei benefici previsti, anche con il ricorso al certificato “selettivo” di cui all’articolo 28 d.P.R.313 del 2002 e chiarendo se effettivamente non rilevino informazioni sull’applicazione di misure di prevenzione.

Roma, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei


Vedi anche (10)