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Provvedimento del 23 marzo 2023 [9883685]

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[doc. web n. 9883685]

Provvedimento del 23 marzo 2023

Registro dei provvedimenti
n. 94 del 23 marzo 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il 17 gennaio 2022 con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto al Garante di assumere nei confronti della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (di seguito “S.E.I.F.”) ogni opportuno provvedimento ed in particolare di ingiungere il soddisfacimento della richiesta di rimozione del proprio nominativo all’interno di un articolo, a firma di XX, dal titolo “XX” pubblicato in data XX e reperibile al link https://..., in cui si riportava la notizia di un’indagine disposta dalla  procura di XX nei confronti del direttore del Dipartimento di XX di XX, accusato di “aver pilotato la selezione” di un concorso per un incarico triennale da ricercatore;

CONSIDERATO che l’interessato ha ritenuto la pubblicazione per esteso del suo nome e cognome priva di interesse pubblico ed eccedente il principio di essenzialità della notizia, rappresentando in particolare:

di non essere “persona indagata nel processo di cui all’articolo” e di essere “totalmente estraneo al procedimento giudiziario” in esso richiamato;

la lesione dell’immagine, del decoro e della propria riservatezza conseguente a detta pubblicazione, anche avuto riguardo al contesto lavorativo, “tenuto conto che egli da anni collabora con l’Università XX”;

l’assenza di un interesse pubblico alla divulgazione delle sue generalità, posto che “l’articolo in questione, anche senza la pubblicazione di tale nome al suo interno, manterrebbe inalterata la medesima funzione informativa”;

le indicazioni fornite da questa Autorità nel 2004 in merito al dovere del giornalista di “astenersi invece dal diffondere i nomi e le altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati”;

CONSIDERATO che nel reclamo l’interessato ha altresì sottolineato di aver richiesto alla Società la rimozione del suo nominativo dall’articolo in questione, senza tuttavia ottenerne un riscontro positivo;

VISTA la nota del 22 aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 12 maggio 2022 con la quale la S.E.I.F. ha dato atto di aver ricevuto, lo stesso giorno della pubblicazione dell’articolo nel proprio sito web, la richiesta di rimozione del nominativo del reclamante da parte del suo legale e rilevato che:

la precisazione del reclamante di non essere indagato nel procedimento menzionato nell’articolo appare immotivata, in quanto lo stesso non veniva indicato come tale “ma solo come il vincitore del concorso ”incriminato”;

“manifestamente infondata” appare anche la dedotta lesione della riservatezza del reclamante, sulla base dell’asserita estraneità ad un procedimento “già arrivato all’udienza preliminare, il cui oggetto era la sua designazione come ricercatore, all’esito di un concorso, oggetto di denuncia penale, siccome candidato gradito al professore denunciato”, nonché oggetto di ricorso davanti al giudice amministrativo da parte del secondo classificato;

il richiamato precedente dell’Autorità risulta del tutto estraneo alla fattispecie in esame, in quanto riferito alla raccomandazione “di non citare i familiari o i coniugi delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nei processi”;

la vicenda narrata risulta di palese interesse pubblico avendo ad oggetto un concorso universitario il cui andamento “aveva attirato l’attenzione della giustizia amministrativa e di quella penale”, e in quanto “emblematica di un certo modo di procedere nel mondo universitario”;

sulla vicenda il giornalista ha dato atto che al momento della pubblicazione pendeva ancora ricorso davanti al Consiglio di Stato;

il reclamante ha declinato l’invito del giornalista ad esprimere la propria opinione sugli avvenimenti narrati;

il rifiuto di anonimizzare l’articolo è stato giustificato dal fatto che il ruolo e le generalità del reclamante erano essenziali per comprendere meglio l’andamento della vicenda;

il reclamante è stato citato sia nell’ambito del procedimento penale, nel capo di imputazione formulato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del professore indagato, in quanto candidato prescelto da quest’ultimo, sia come controinteressato e ricorrente in via incidentale, in quello amministrativo;

la vicenda risulta ancora attuale proprio in quanto il Gup ha disposto il rinvio a giudizio dell’imputato “che si difenderà in un dibattimento in cui il reclamante sarà certamente citato come teste e del quale inevitabilmente si parlerà”.

VISTA la nota del 17 maggio 2022 con la quale il reclamante ha ribadito le proprie doglianze:

contestando l’affermazione della Società secondo cui il richiamo alle sue generalità era essenziale per comprendere meglio l’andamento della vicenda narrata, non essendo egli né una persona famosa, né nota al pubblico e rilevando la confusione tra la vicenda giornalistica e la controversia giudiziaria;

sottolineando, ancora una volta, come l’essere parte di un giudizio amministrativo innanzi al TAR e al Consiglio di Stato non giustifichi in alcun modo che “il suo nome debba essere reso pubblico sul giornale” e come non sia comprensibile che il richiamato interesse pubblico a conoscere la vicenda possa risultare menomato dall’assenza di tale indicazione;

VISTA la nota di questa Autorità del 14 ottobre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato alla S.E.I.F. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento e degli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

VISTA la nota dell’11 novembre 2022 con la quale la Società ha chiesto all’Autorità di essere audìta, “per poter rendere dichiarazioni, produrre documenti ed indicare circostanze utili” alla propria difesa;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 29 novembre 2022 nel corso della quale la S.E.I.F. oltre a richiamare gli argomenti dedotti “nelle osservazioni difensive già depositate”, ha inteso precisare che:

la pubblicazione dell’articolo costituisce espressione della libertà di stampa;

pur “comprendendo il fastidio del reclamante nel veder pubblicato il proprio nome sul giornale” l’articolo edito da Il Fatto Quotidiano risulta corretto in quanto teso a dar conto di un fenomeno, ovvero quello dei concorsi pilotati, frequente nel mondo universitario e di rilevante interesse pubblico;

la notizia riportata dal giornale era fondamentale, come pure l’indicazione delle generalità del reclamante, anche con l’auspicio, nell’esercizio della libertà di espressione, di diffondere “un’informazione che sia anche dissuasiva di pratiche scorrette che ledono la credibilità del mondo universitario”;

la sola indicazione delle iniziali del nome e cognome del reclamante non avrebbe consentito di fare chiarezza sulla vicenda e di dare evidenza di un processo informativo che rileva anche rispetto alla corretta gestione della cosa pubblica;

nell’articolo non vi è alcun intento di arrecare nocumento alla carriera del reclamante, il quale non è mai stato indicato come indagato nel richiamato procedimento penale;

allo stato attuale il procedimento penale in corso vede imputato il XX ed è giunto alla fase dibattimentale in cui il reclamante sarà presumibilmente sentito come testimone;

con riguardo al giudizio amministrativo, il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza, pubblicata in data XX, con la quale ha annullato il concorso oggetto della vicenda narrata dal giornale, a seguito del giudizio promosso davanti al TAR del XX dal candidato escluso contro l’Università XX e nei confronti del reclamante;

il candidato escluso dalla precedente selezione ha inoltre promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR del XX e che, “allo stato, risulta un avviso di Camera di Consiglio relativamente ad una udienza fissata per lo scorso 23 novembre”;

il richiamo alla pendenza di tali procedimenti serve per evidenziare l’attualità della vicenda narrata e la sussistenza di tutti i presupposti affinché l’articolo oggetto di contestazione, permanga nella versione on-line nella sua integralità, con la specifica indicazione del nome e cognome del reclamante, trattandosi di un’informazione resa nel rispetto dei canoni di essenzialità e correttezza dell’informazione, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. del Codice) e sempre che vengano effettuati nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO che:

l’articolo oggetto di reclamo riguarda una vicenda emblematica, che investe il mondo accademico e le modalità di accesso ad un concorso universitario, nel caso di specie per un incarico triennale da ricercatore presso la XX dell’Università XX, oggetto di ricorso davanti al TAR del XX da parte del candidato escluso, nonché di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX;

nell’articolo contestato, oltre alla descrizione delle modalità di svolgimento dei fatti denunciati, si dà atto dello stato dell’inchiesta penale e del procedimento davanti al giudice amministrativo, fornendo in tal modo elementi di contestualizzazione della vicenda;

dai successivi sviluppi della vicenda narrata dal giornale, emersi dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, è risultato come sia attualmente in corso un procedimento penale davanti al Tribunale di XX che vede imputato il docente coinvolto (direttore del Dipartimento di XX dell’ateneo) per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. (“induzione indebita a dare o promettere utilità”) allo scopo di garantire al candidato prescelto, a fronte della rinuncia dell’altro candidato, una vittoria senza concorrenza;

gli esiti del ricorso presentato dal candidato escluso davanti al giudice amministrativo hanno inoltre comportato la pronuncia, da parte del Consiglio di Stato, di una sentenza di annullamento del concorso richiamato nell’articolo;

tali sviluppi confermano la rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, di tale vicenda, anche in considerazione del profilo di denuncia di quelle che nell’articolo sono richiamate  come “usanze sbagliate” in un contesto universitario di primaria importanza e dello scopo del giornalista di fornire un’informazione che dia conto e al contempo dissuada da prassi scorrette che intaccano la stessa attendibilità, professionalità e correttezza di tale contesto;

nell’articolo, peraltro, si ricostruisce la vicenda senza indulgere in alcun commento o particolare lesivo della dignità del reclamante e si dà anche atto della volontà di quest’ultimo, contattato dal giornalista, di non voler rilasciare dichiarazioni e di “lasciare che la giustizia faccia il suo corso”;

il riferimento al nome e cognome del reclamante è presente unitamente a quello degli altri protagonisti del caso ed in relazione al relativo svolgimento, al fine di fornire proprio un quadro puntuale dell’accaduto, anche rispetto al richiamato avvio di un processo penale tutt’ora in corso e di un giudizio amministrativo pervenuto sino al Consiglio di Stato e poi successivamente definito con una pronuncia di annullamento del concorso;

nel caso in esame, il richiamo per esteso al nome e cognome del reclamante non appare dunque idoneo a giustificare il lamentato travalicamento del principio di essenzialità dell’informazione, tenuto conto del fatto che, nel contesto della vicenda narrata, egli riveste un ruolo di primaria importanza, quale candidato prescelto dal professore imputato del reato sopra richiamato;

la finalità giornalistica connessa alla diffusione di tali dati è stata proprio quella di fornire un quadro chiaro del contesto narrato, finalità che per essere validamente raggiunta richiedeva la necessaria menzione del nome e cognome di XX quale vincitore di un concorso le cui modalità hanno determinato il candidato escluso ad agire in sede tanto penale che amministrativa, risultando altrimenti difficile per il lettore comprendere la portata della notizia e per il giornalista esprimere il proprio legittimo diritto di cronaca e di critica;

per tali motivi il trattamento posto in essere dall’editore nei confronti del quale il reclamo è proposto non può ritenersi illecito e non è pertanto idoneo a sostenere la richiesta di rimozione dei dati del reclamante, in particolare nome e cognome, dall’articolo contestato;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei