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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 27 aprile 2023 [9894458]

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[doc. web n. 9894458]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

VISTO, inoltre, l’art. 3, comma 3, del richiamato d.lgs. 175/2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

VISTO, infine, il comma 4 del medesimo art. 3, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015 – come successivamente modificato dai decreti 2 agosto 2016, 27 aprile 2018, 9 maggio 2019, 19 ottobre 2020 e 29 gennaio 2021 – recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate – sui quali il Garante si è pronunciato con i pareri, rispettivamente, del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058), del 28 luglio 2016 (provv. n. 335, doc. web n. 5407732), del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178), del 31 gennaio 2019 (provv. n. 30, doc. web n. 9084311) e del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223);

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, il quale prevede, tra l’altro, che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, sono inviati al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dal menzionato art. 3, comma 3, del d.lgs. 175/2014 – sul quale il Garante si è pronunciato con il parere del 28 luglio 2016 (provv. n. 335, doc. web n. 5407732);

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020 – come successivamente modificato dal decreto 28 dicembre 2022 – recante l’adeguamento del tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione al medesimo Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento, e di quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture – sui quali il Garante si è pronunciato con i pareri, rispettivamente, del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223) e del 21 dicembre 2022 (provv. n. 443, doc. web n. 9843393);

VISTO, inoltre, il decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 che prevede l'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere pediatrico;

VISTO l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie che ha previsto, tra l’altro, che i Collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia sono trasformati in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche e che l'Albo degli infermieri professionali assume la denominazione di Albo degli infermieri e l'Albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di Albo degli infermieri pediatrici;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 (sul quale il Garante si è pronunciato il 26 settembre 2019 con provv. n. 174, doc. web n. 9162444), che prevede, tra l’altro, che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate:

- gli iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista e gli iscritti all'albo dei biologi inviano al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 175/2014;

- la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibile al Sistema TS l’elenco degli iscritti all’albo dei fisioterapisti;

- l'Ordine dei biologi rende disponibile al Sistema TS l’elenco degli iscritti all’albo dei biologi;

VISTI i decreti del Ministero della salute 8 settembre 2022, che prevedono che:

- sono istituiti gli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista, e che gli Albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso i predetti Ordini della professione sanitaria;

- l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi e i rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, dell'Ordine nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi;

VISTA la richiesta di parere del 27 marzo 2023 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, corredata della relativa relazione illustrativa, con il quale vengono disposte:

- la modifica al richiamato d.m. 1° settembre 2016, al fine di prevedere la trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei soggetti iscritti all’Albo degli infermieri pediatrici (art. 1); al riguardo, viene altresì specificato che tali soggetti trasmettono i predetti dati entro le scadenze previste dall’art. 7 del summenzionato d.m. 19 ottobre 2020, con l’eccezione delle spese sostenute nel 2023, la cui trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio 2024;

- la modifica al richiamato d.m. 22 novembre 2019, al fine di individuare (art. 2): la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista (subentrando, per tale funzionalità, alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione); la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, subentrata all’Ordine nazionale dei biologi, quale soggetto tenuto a rendere disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti all’Albo dei biologi;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame, nell’adeguare i flussi al Sistema TS, a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di dati relativi ad alcune categorie di operatori (infermieri pediatrici, fisioterapisti e biologici) a seguito di modifiche intervenute nelle rispettive discipline di settore, si inserisce all’interno di un quadro consolidato di garanzie a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, vagliato anche dal Garante;

RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sottoposto all’esame dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2019, concernente la trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei