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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - 24 gennaio 2024 [9985697]

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[doc. web n. 9985697]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - 24 gennaio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 24 gennaio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

VISTO, l’art. 3, comma 4, del richiamato d.lgs. 175/2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO l’art. 15, comma 1.1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di seguito, ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti;

VISTO l’art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n 80, che prevede, tra l’altro, la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante la disciplina delle ONLUS e l’istituzione della relativa Anagrafe;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo Settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore ed è stato oggetto di una recente novella legislativa (cfr. art. 26 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), in particolare, dispone che:

- le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (art. 83, commi 1-4);

- è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito, RUNTS) (artt. 45 ss.), le cui previsioni attuative sono oggetto di definizione da parte di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 53, comma 1);

- le menzionate  detrazioni e deduzioni si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 con riferimento alle ONLUS di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché agli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS a decorrere dalla sua operatività (art. 104, comma 1, come da ultimo integrato dal citato art. 26 del d.l. 73/2022);

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561, che ha disposto l’operatività del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2018 – sul quale il Garante ha reso parere favorevole con provv. n. 1 dell’11 gennaio 2018 (disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 7936278) – che ha previsto, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in via sperimentale e facoltativa, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019;

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018 – sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con prov. n. 66 dell’8 febbraio 2018 (doc. web n. 7772714) – che, sempre in via sperimentale e facoltativa, disciplina, in attuazione del citato d.m. 30 gennaio 2018, le modalità di trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate, individuando, in particolare, le modalità con cui gli interessati possono esercitare la propria opposizione all’inserimento delle spese citate nella dichiarazione precompilata;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, con il quale si disciplina la trasmissione “a regime”, a partire dall’anno d’imposta 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei predetti dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sul quale il Garante ha reso parere favorevole con provv. n. 3 del 14 gennaio 2021 (doc. web n. 9538552), ove è stata evidenziata la necessità che il relativo provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate mantenesse le misure già individuate a garanzia dei diritti e le libertà degli interessati per la trasmissione dei dati in via sperimentale e facoltativa;

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, attuativo del citato d.m. 3 febbraio 2021, sul quale il Garante ha reso parere favorevole con provv. n. 42 dell’11 febbraio 2021 (doc. web n. 9556670), con cui sono state mantenute le summenzionate misure a garanzia dei diritti e le libertà degli interessati, con particolare riferimento all’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;

VISTA la richiesta di parere del 4 dicembre 2023 sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, che va a sostituire il citato d.m. 3 febbraio 2021;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare, che:

- la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche eroganti (di cui vanno inclusi i dati identificativi), resti facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, diventando obbligatorio solo per gli enti di più grandi dimensioni, come peraltro previsto nel regime precedente (art. 1, commi 1 e 2);

- debba altresì essere comunicato l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata (art. 1, comma 3), mentre non vadano indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti (art. 1, comma 5);

- la comunicazione contenga esclusivamente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 1, comma 4);

- le modalità tecniche per le predette trasmissioni telematiche siano stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante (art. 2);

RILEVATO che i trattamenti di dati personali disciplinati nello schema in esame hanno per oggetto anche informazioni di carattere sensibile, idonee a rivelare, in particolare, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché lo stato di salute e la vita sessuale (art. 9 del Regolamento), il cui trattamento è ammesso, in particolare, in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento e art. 2-sexies del Codice);

CONSIDERATO, inoltre, che, tramite lo schema di decreto in esame, sostitutivo di quello del 3 febbraio 2021, viene ridefinita la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, ampliandola agli ulteriori enti iscritti nel RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 117/2017, al fine di recepire le modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina di settore (introduzione, ad opera del d.l. 73/2022, dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 104 del medesimo d.lgs. 117/2017) e alla luce del fatto che dal 23 novembre 2021 il RUNTS è diventato operativo;

CONSIDERATO, infine, che il Ministero ha confermato le modalità di trasmissione stabilite dal menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, che, nel richiamare quelle stabilite con il precedente provvedimento del 9 febbraio 2018, contemplano misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato nel trattamento dei dati personali, già vagliate dal Garante nei citati pareri;

RITENUTO, pertanto, che il Garante non ha osservazioni da formulare in ordine allo schema di decreto sottoposto ad esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei