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Newsletter 5 - 25 aprile 2004

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N. 209 del 5 - 25 Aprile  2004

• Operazioni finanziarie e privacy

• Notificazioni: i chiarimenti del Garante

 

Operazioni finanziarie e privacy
Conoscibili tutti i dati personali anche quelli relativi alla propensione al rischio dell´investitore

Colpito da un’ingente perdita finanziaria, un cliente di una banca che pensava  invece di aver sottoscritto un investimento “tranquillo” si è rivolto all’istituto di credito, presso il quale aveva eseguito l’acquisto dei titoli, chiedendo di  avere accesso ai suoi dati personali, in particolare a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al rischio dell’investitore. Di fronte all’inerzia della banca che non gli ha fornito alcuna risposta ha presentato ricorso al Garante.

Nel definire il procedimento l’Autorità ha ribadito che il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di  operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell’investimento. La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti.

Accogliendo il ricorso il Garante ha stabilito che l’istituto di credito non ha risposto in modo idoneo alla legittima richiesta di accesso del cliente. La banca, infatti, anziché comunicare in modo chiaro e comprensibile i dati personali in suo possesso, come prescritto dal Codice della privacy, aveva fornito al cliente solamente copia di alcuni documenti relativi alla sottoscrizione del titolo obbligazionario,  inviando oltretutto copia di un tabulato relativo all’ordine di acquisto incomprensibile per la presenza di codici e copia di una richiesta di apertura di un conto per deposito titoli intestato ad un’altra persona. L’istituto, inoltre, non aveva specificato, come legittimamente richiesto dal cliente, il possesso o meno nei propri archivi di altri dati personali, in particolare di eventuali informazioni relative all’esperienza del ricorrente in materia di investimenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio. 

Il Garante ha quindi ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già forniti, rendendo altresì comprensibili le informazioni del tabulato informatico attraverso la spiegazione dei codici.  Il ritardo e l’incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche l’attribuzione delle spese del procedimento alla banca.     



Notificazioni: i chiarimenti del Garante

Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti di dati personali (Provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.garanteprivacy.it), l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti per il settore privato (imprese, banche, assicurazioni, professionisti, enti no-profit) sui seguenti trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni del Codice sulla privacy.

Dati genetici e biometrici. La notificazione del trattamento di questo genere di dati trattati nell’ambito dell’espletamento delle professioni sanitarie e dagli avvocati, se ricorrono i casi segnalati nel suddetto  provvedimento n. 1/2004, non va effettuata anche laddove l’attività sia prestata in forma associata o qualora sia svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.

Posizione geografica di persone od oggetti. Non devono essere notificati al Garante i trattamenti di dati personali relativi alla registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro; alla rilevazione di immagini o suoni; alla lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi.

Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica. Per quanto riguarda questa categoria, non devono essere notificati i trattamenti di dati sanitari e/o sulla vita sessuale effettuati nell’ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefono.

Nell’ambito dei dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit, non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico che svolgono attività di ricovero e assistenza ai malati psichici.

Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica. Non devono essere notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di fornire all’interessato beni, prestazioni o servizi; verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati; registrare gli accessi ad un sito web.

Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti. Non devono essere notificati i trattamenti per adempimenti fiscali o contabili oppure per svolgere investigazioni difensive e curare la difesa in sede giudiziaria. Sono esclusi anche i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro. Sono sottratti all’obbligo di notificazione anche i soggetti pubblici che utilizzano la banca dati elettronica per riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni.

Non sono invece sottratti all’obbligo di notificazione i trattamenti di immagini e suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Per ulteriori e più precise indicazioni sui trattamenti per i quali è previsto l’esonero della notificazione,  si rimanda agli specifici casi espressamente citati nel parere del Garante pubblicato sul sito web www.garanteprivacy.it

 

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