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Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che approva il documento recante Assegno di inclusione - Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale - 8 febbraio 2024 [9992965]

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[doc. web n. 9992965]

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che approva il documento recante Assegno di inclusione - Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale - 8 febbraio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 60 dell'8 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO il d.l. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione (di seguito, ADI), quale “misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”, mediante “percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (art. 1);

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del citato d.l. 48/2023:

- l’art. 2, in base al quale “L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, […] nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”, stabilendo altresì i requisiti richiesti dai nuclei familiari e dai relativi componenti;

- l’art. 4, comma 1, in base al quale l’Assegno di inclusione (di seguito, ADI) è richiesto con modalità telematiche all’INPS il quale informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa di cui al successivo art. 5 (di seguito, SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale;

- l’art. 4, commi 3 e 4, e l’art. 6, comma 1, in base ai quali il percorso di attivazione viene attuato, per mezzo del SIISL, attraverso l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del Comune di residenza e la successiva presentazione per il primo appuntamento, presso i medesimi servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del menzionato patto di attivazione digitale, da parte dei beneficiari, i quali sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa;

-  l’art. 4, comma 5, e l’art. 6, comma 2, in base ai quali i servizi sociali competenti del Comune o dell’Ambito territoriale sociale effettuano – qualora necessario, attraverso un’equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali – una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un Patto per l’inclusione;

- l’art. 4, comma 7, in base al quale “Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata […]”;

- l’art. 6, comma 8, in base al quale i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTI il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, recante “Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa” – su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 354 del 3 agosto 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9918937) – e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, recante “Assegno di inclusione” – su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 597 del 12 dicembre 2023 (in corso di pubblicazione);

VISTA la nota del 29 dicembre 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.l. 48/2023, lo schema di decreto ministeriale che approva “le linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato”, denominate Assegno di inclusione - Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale e allegate allo schema medesimo;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce che le menzionate linee guida, rivolte ai professionisti incaricati di eseguire la valutazione multidimensionale dei nuclei familiari beneficiari dell’AdI convocati dai servizi dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali competenti in materia di contrasto alla povertà, perseguono l’obiettivo di “assicurare omogeneità nei criteri di valutazione dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione […] e di assicurare omogeneità e appropriatezza nell’individuazione degli obiettivi e dei risultati e dei sostegni, nonché degli impegni, di cui si compongono i Patti per l’inclusione sociale connessi all’AdI” (art. 1);

RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema, in sintesi:

- precisano che “la valutazione multidimensionale effettuata dai servizi per il contrasto alla povertà e la definizione dei Patti per l’inclusione sociale” esclude qualsiasi tipo di analisi connessa alla profilazione occupazionale dei singoli componenti attivabili al lavoro;

- costituiscono “un aggiornamento alle caratteristiche della misura ADI della strumentazione per la definizione dei progetti personalizzati definita nell’ambito del Reddito di inclusione e parzialmente modificata in occasione della introduzione del Reddito di Cittadinanza”;

- descrivono i tre strumenti che compongono la valutazione multidimensionale (Analisi preliminare, Quadro di analisi e Patto per l’inclusione sociale) che deve essere effettuata dai professionisti coinvolti e forniscono le indicazioni per il loro utilizzo, affinché gli enti preposti possano supportarli nel lavoro di aiuto a favore delle famiglie (cfr. par. II). Nello specifico, responsabile della redazione dell’Analisi preliminare è “un operatore sociale opportunamente identificato dai servizi competenti dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS)”, responsabile della redazione del Quadro di analisi è l’“equipe multidisciplinare” coordinata da un case manager ad essa interno, responsabile della redazione del Patto per l’inclusione sociale è il “referente incaricato del servizio sociale che svolge la funzione di case manager, cioè di referente della famiglia”;

- con specifico riferimento al lavoro effettuato nell’ambito dell’equipe multidisciplinare, ricordano che “ogni professionista è tenuto al segreto professionale. Il segreto professionale è finalizzato a mantenere un patto di lealtà, all’interno del quale ogni professionista si ingaggia a tenere un’attitudine etica di profondo rispetto della dignità e della privacy di ogni famiglia”, fornendo indicazioni al fine di dare attuazione al predetto obbligo, in una prospettiva di “trasparenza fra professionisti e famiglie” (parte II, par. 2, riquadro 2);

- forniscono un esempio pratico di come debba essere effettuata la valutazione multidimensionale (parte II, par. 4);

RITENUTO, per quanto di competenza, che non vi siano osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame, in quanto esso riguarda la definizione, da parte del Ministero, di criteri e indicazioni seguiti dagli operatori, preposti all’esame della situazione e all’individuazione delle forme di sostegno da assicurare al nucleo beneficiario dell’ADI, nell’ambito dello svolgimento dei compiti propri delle professioni cui questi appartengono e, quindi, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente disciplina normativa e deontologica cui sono assoggettati;

CONSIDERATO, in ogni caso, in termini generali, che i Comuni, in forma singola o associata, quali enti competenti a gestire e fornire i servizi di carattere sociale, sono titolari dei trattamenti dei dati personali posti in essere sulla base delle linee guida in esame (al riguardo, cfr. l’art. 2, comma 10, del richiamato d.m. 8 agosto 2023), e che, pertanto, restano fermi in capo a essi, nel rispetto del principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento, gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali nel relativo contesto (come, ad esempio, le istruzioni alle persone autorizzate che agiscono sotto la loro autorità  o l’analisi dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e l’adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative per mitigarli; cfr. artt. 24, 29, 32 e 35 del Regolamento e art. 2-quaterdecies del Codice);

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che approva il documento recante Assegno di inclusione - Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, allegato allo schema medesimo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48.

Roma, 8 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi