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Provvedimento del 21 marzo 2024 [10015401]

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[doc. web n. 10015401]

Provvedimento del 21 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 21 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 11 marzo 2023 dal Sig XX, rappresentato dall’Avv. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di un Url rinviante alla pubblicazione da parte della “testata giornalistica on line Iacchitè.blog” del contenuto di “una lettera anonima” preceduta dal titolo XX, reperibile al link: http://.../;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato rappresentato in particolare che:

- il contenuto della menzionata lettera, priva di firma, aveva natura diffamatoria e che il relativo autore “si arrogava il diritto di ricostruire in maniera fantasiosa e pesantemente infamante la carriera del (…) reclamante”;

- le accuse riguardavano una asserita partecipazione del reclamante alla massoneria, l’ottenimento di un posto all’XX(XX) grazie a presunte pressioni dell’allora ministro XX, nonché un curriculum falso ed una commissione corrotta;

- era fatta altresì menzione di episodi di corruzione che si sarebbero tramutati “in vantaggi abitativi per il XX, l’utilizzo di autovetture, cene e viaggi”;

- l’autore della lettera anonima indicava come “frutto di corruzione anche il passaggio del reclamante all’XX“ rappresentando che in questa occasione l’autore della macchinazione sarebbe stato l’allora ministro XX;

- oggetto di denigrazione era anche l’Associazione di cui il reclamante è presidente, definita “una logga coperta a servizio della massomafia”;

- “le affermazioni contenute nella lettera non hanno alcun riscontro nella realtà, il reclamante è incensurato e senza alcun carico pendente”;

- pur volendo prescindere dalle “palesi falsità” contenute nella pubblicazione “non giornalistica e anonima”, si evidenziava che “il XX non è un personaggio pubblico, non riveste alcuna carica elettiva o che abbia rilievo per i lettori di una testata giornalistica”;

PRESO ATTO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google diverse richieste di deindicizzazione aventi ad oggetto l’Url in questione e che tale richieste non hanno avuto l’esito auspicato, nonostante l’allegazione dei certificati relativi a carichi pendenti e pregiudizi penali volti a documentare le falsità contenute nella lettera, tenuto anche conto della circostanza che il reclamante non è mai stato “oggetto di processi ne passati in giudicato ne pendenti ne tanto meno iniziati”;

VISTA la nota del 15 giugno 2023, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 5 luglio 2023, con la quale Google LLC ha rappresentato che :

- la lettera pubblicata all’interno dell’URL oggetto di reclamo avrebbe denunciato l’implicazione del reclamante in contesti mafiosi, sulla base di circostanze delle quali lo stesso ha contestato la veridicità;

- non è stato possibile effettuare una valutazione completa del caso stante “l’assenza di elementi sufficienti e necessari” per operare detta valutazione e per poter “operare il corretto e dovuto bilanciamento degli interessi in gioco”;

- non si è potuto che ritenere ancora sussistente un interesse pubblico alle notizie in esso riferite;

- peraltro il reclamante “ha recentemente rivestito e potrebbe tuttora rivestire un ruolo di rilevanza pubblica”, circostanza che emerge dall’URL oggetto di reclamo, dove si legge del suo percorso professionale, indicandosi, nel dettaglio, che quest’ultimo “sarebbe stato prima dirigente dell’XX e poi direttore generale della stessa XX, diventata XX” e che “successivamente, nel 2020,(…) sarebbe entrato nell’XX”;

- nel reclamo non è fatta alcuna menzione dell’attività attualmente svolta dal reclamante e Google “non è in possesso di elementi sufficienti ad escludere che il XX, ad oggi, svolga ancora un ruolo di rilevanza pubblica”;

- analogamente Google “non ha modo di verificare la veridicità delle accuse rivolte nei confronti del reclamante”;

- posto che la pubblicazione non fa riferimento a procedimenti penali pendenti o conclusi che avrebbero coinvolto il reclamante, il certificato del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti “risultano di fatto irrilevanti nel caso di specie, non essendo idonei a chiarire le vicende di cui viene riferito nell’URL in questione”;

- Google non è “nella posizione di effettuare il corretto bilanciamento di interessi e di dare dunque seguito alla richiesta di deindicizzazione” rimettendosi, pertanto all’Autorità per ogni diversa decisione in merito al reclamo in oggetto;

CONSIDERATO che tale riscontro è stato inviato dalla Società anche al reclamante, il quale non ha, tuttavia, fornito alcuna osservazione in merito a quanto in esso rappresentato;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione dell’URL in esame, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

- l’URL di cui si chiede la rimozione, pur riferendosi  ad una recente pubblicazione del 6 maggio 2021, riporta il testo di una lettera priva di firma che, oltre a richiamare una breve biografia del reclamante, contiene commenti dell’autore relativamente ad asserite condotte illecite in ordine al conferimento degli incarichi ricevuti e delle cariche ricoperte dall’interessato nella pubblica amministrazione, in particolare con riferimento all’attività prestata presso l’XX e presso l’XX;

- il testo della lettera è richiamato senza l’aggiunta di alcun ulteriore contenuto di tipo giornalistico relativamente ai fatti ivi descritti;

- la ricostruzione operata dall’autore della lettera, che richiama anche presunte collusioni mafiose alla base del percorso di carriera del reclamante, appare dunque riflettere una visione personale connotata da una valenza chiaramente diffamatoria, rispetto alla quale non assume rilevanza la circostanza che il reclamante non abbia rappresentato o dato prova di essersi attivato in altre sedi in merito a tale aspetto;

- la perdurante reperibilità on-line di tali contenuti, privi di riscontri puntualmente verificabili - tenuto comunque conto della comprovata  assenza di procedimenti giudiziari pendenti o pregressi a carico dell’interessato, – vale a creare un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica (cfr. punto 8, parte II delle citate Linee-guida del 2014) che non appare allo stato attuale bilanciato da un interesse pubblico rispetto a notizie riportate in maniera anonima e senza il supporto di una ricostruzione oggettiva e continente dei fatti ivi riportati;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’URL sopra indicato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett.u) del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’Art. 83, par. 2) lett.c) del Regolamento;

RILEVATO che in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par.5, lett.e) del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa, dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge alla medesima società di rimuovere l’URL indicato nell’atto introduttivo del procedimento quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei