Provvedimento del 24 aprile 2024 [10027483]
Provvedimento del 24 aprile 2024 [10027483]
[doc. web n. 10027483]
Provvedimento del 24 aprile 2024
Registro dei provvedimenti
n. 248 del 24 aprile 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 24 gennaio 2023, con il quale XX, rappresentato dagli avvocati XX e XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL, ritenendo insussistente l’interesse pubblico ad averne conoscibilità in riferimento alla propria persona;
CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete delle predette informazioni tenuto conto del fatto che:
alcuni degli URL oggetto di richiesta rimandano a contenuti riferiti ad altri soggetti e dunque non riguardano direttamente la propria persona;
i restanti hanno attinenza ad una vicenda giudiziaria per la quale la condanna definitiva è intervenuta nel XX e che, ad oggi, si è conclusa con l’espiazione della pena e l’estinzione del reato;
VISTA la nota del 24 gennaio 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 13 febbraio 2023 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto:
l’URL indicato con il n. 1 nel riscontro fornito corrisponde al resoconto di “un’interrogazione parlamentare svoltasi nel XX (…) nella quale il reclamante risulta menzionato in qualità di rappresentante della classe imprenditoriale italiana” e rispetto al quale il Parlamento italiano ha ritenuto di doverne dare pubblicità, scelta della quale un ente privato non può che prendere atto, pur dichiarando la propria disponibilità a deindicizzare il predetto URL nel caso di una diversa valutazione condotta dall’Autorità;
l’URL indicato con il n. 2 è invece collegato ad un articolo che riporta la notizia di una condanna a quattro anni di reclusione inflitta in via definitiva al reclamante nel XX per “XX”, richiesta in ordine alla quale l’Autorità Garante si era già pronunciata nel 2020, a seguito di reclamo proposto dal medesimo interessato, rigettando la stessa tenuto conto del fatto che si trattava di notizia aggiornata riferita ai gravi reati commessi, la cui rilevanza doveva essere valutata anche alla luce del ruolo pubblico ricoperto dall’interessato; la società si è comunque rimessa alla valutazione dell’Autorità tenuto conto del fatto che sono trascorsi tre anni dalla precedente decisione;
l’URL indicato con il n. 3 rinvia ad un file pdf pubblicato nel XX con il titolo “XX” che, nel capitolo 1, tratta dei collegamenti tra la famosa XX della XX (XX) e un’organizzazione criminale di stampo mafioso, facendo altresì menzione della condanna XX; la gravità delle accuse mosse nei confronti della XX varrebbe pertanto a giustificare la reperibilità delle informazioni in questione, tenuto anche conto della notorietà dell’XX coinvolta che ancora oggi è guidata dal reclamante;
l’URL indicato con il n. 4 rinvia a contenuti simili all’URL precedentemente analizzato relativi ad “alcune vicende di mafia che hanno coinvolto negli anni la XX del reclamante e la loro XX”; tale articolo tuttavia, a differenza del precedente URL, non menziona espressamente il reclamante, ma la relativa pagina risulta comunque essere visualizzata tra i risultati di ricerca Google associati al nome del medesimo “a causa della coincidenza tra il suo nome e quello di “XX”, XX, e del cognome con quello della XX, protagonista dell’articolo in questione”;
da ciò consegue che un intervento diretto a bloccare tali contenuti per la query collegata al nome del reclamante, comporterebbe anche la deindicizzazione del risultato per la query “XX”, nonché per l’intera XX, pertanto, alla luce dell’importanza rivestita dalla XX nell’ambito dell’attività dalla stessa svolta e alla luce delle considerazioni sopra svolte in relazione alle notizie che riguardano le dinamiche mafiose, Google LLC non ritiene opportuno un intervento in tal senso;
VISTA la nota del 7 marzo 2023 con la quale l’Autorità ha chiesto di conoscere l’eventuale esito dell’istanza di riabilitazione avanzata al giudice dal medesimo e la successiva nota inviata in pari data dal reclamante con la quale quest’ultimo ha comunicato di non avere ancora informazioni in merito, chiedendo di sospendere il procedimento nel caso in cui tale elemento fosse da ritenersi determinante;
VISTA la comunicazione del 11 gennaio 2024 con la quale l’interessato ha inviato all’Autorità il provvedimento di riabilitazione pronunciato dal giudice competente;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di deindicizzazione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RILEVATO che:
l’interrogazione parlamentare reperibile attraverso l’URL indicato con il n. 1 si riferisce a vicende che riguardano un’attività diversa da quella dell’interessato, riferendo informazioni che non appaiono pertinenti al medesimo il quale viene menzionato solo in via incidentale;
con riferimento invece alla vicenda riportata nell’articolo collegato all’URL n. 2, occorre considerare che l’interessato ha di recente beneficiato dell’istituto della riabilitazione, circostanza quest’ultima che non risulta riportata al suo interno;
relativamente al predetto contenuto, la reperibilità in rete di notizie non aggiornate inerenti la condanna del reclamante sulla base della mera associazione con il suo nominativo, determinerebbe, nei suoi confronti, il pregiudizio dell’incompletezza della notizia;
analoga valutazione può estendersi al contenuto collegato con l’URL n. 3 nel quale, oltre a riferire di vicende riguardanti alcuni componenti della XX dell’interessato che non hanno coinvolto il medesimo, è richiamata la vicenda giudiziaria di cui sopra conclusasi con la condanna dell’interessato e con la recente riabilitazione di cui non è fatta menzione;
con riferimento, infine, al contenuto reperibile tramite l’URL n. 4, la cui perdurante reperibilità Google ha motivato con riferimento alla sussistenza di ragioni diverse dalla pertinenza delle informazioni rispetto all’interessato, deve ritenersi che le motivazioni dedotte non appaiono idonee a sostanziare i motivi legittimi cogenti che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, il gestore può eccepire all’istanza di opposizione presentata dall’interessato, tenuto anche conto del fatto che i contenuti di cui si tratta dovrebbero comunque restare reperibili per chiavi di ricerca diversa dal nome e cognome dell’interessato – quali quelle indicate da Google nel proprio riscontro - con le quali quei contenuti abbiano un’effettiva attinenza;
sulla base degli elementi dedotti si reputano prevalenti le ragioni dedotte dal reclamante a fondamento della propria richiesta, ritenendosi pertanto che la perdurante reperibilità in rete dei contenuti sopra indicati, in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, risulta idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sfera giuridica del medesimo (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);
RITENUTO, quindi, di dover considerare il reclamo fondato con riguardo agli Url sopra indicati e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la deindicizzazione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:
a) dichiara il reclamo fondato con riguardo agli URL oggetto di reclamo e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la deindicizzazione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 24 aprile 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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