Provvedimento del 9 maggio 2024 [10027850]
Provvedimento del 9 maggio 2024 [10027850]
[doc. web n. 10027850]
Provvedimento del 9 maggio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 297 del 9 maggio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 19 aprile 2023, con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avv. XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo ed alla società allo stesso riconducibile XX di due URL collegati ad articoli relativi a vicende politico-elettorali, nonché a notizie dai profili scandalistici riferibili ad altri soggetti e rispetto alle quali il medesimo non risulta essere mai stato né direttamente, né indirettamente coinvolto;
CONSIDERATO che nel reclamo, a fronte della richiesta di dissociare i citati URL sia dal nominativo dell’interessato che dalla denominazione della società XX in ragione del suggest “XX”, è stato rappresentato in particolare che:
il primo URL: https://... si riferisce ad un articolo ormai risalente, a firma di XX - pubblicato dal quotidiano on-line La Repubblica.it il XX e riprodotto, integralmente, nel blog in cui è rinvenibile il XX - dal titolo “XX” (originariamente reperibile all’URL: https://...);
il secondo URL: http://... si riferisce anch’esso ad un articolo della medesima giornalista - pubblicato nel sito de La Repubblica.it il XX e riprodotto, nel blog in cui è rinvenibile in pari data - dal titolo “XX” (originariamente reperibile all’URL: http://...);
entrambi gli articoli sono stati oggetto di deindicizzazione da parte dell’editore, a seguito dell’interpello preventivo dell’interessato e del riconoscimento del suo diritto all’oblio, sin dal XX;
la persistente permanenza on-line risulta quindi associata alla circostanza che tali contenuti sono stati riprodotti da blog i cui titolari non hanno fornito riscontro alle richieste del reclamante o perché resisi irreperibili, ovvero perché deceduti;
difatti, sebbene il titolare del blog che ha riprodotto il primo articolo, XX, avesse provveduto alla deindicizzazione dell’URL già nel 2017, a seguito della ricomparsa su Google di detto contenuto e di un nuovo interpello da parte del reclamante non ha invece più fornito alcun riscontro e, peraltro, lo stesso non è risultato in alcun modo contattabile, neanche attraverso il relativo profilo Facebook che non presenta più alcun contenuto;
in ragione di tale permanenza on-line il reclamante, noto imprenditore nel settore del gas, incensurato e mai indagato, risulta, quindi, a tutt’oggi collegato ad una vicenda risalente a oltre dieci anni fa, relativa al conflitto tra l’allora Ministro delle Pari opportunità XX e l’ex Sottosegretario all’Economia, XX, rispetto all’apertura dei termovalorizzatori a XX e XX che non lo ha mai visto in alcun modo coinvolto;
peraltro, l’associazione dell’interessato alle figure pure citate nell’articolo, in particolare quelle di XX e XX, implicate in altri gravi casi giudiziari, continua a lederne la sfera personale e professionale, procurandogli un pregiudizio sia a livello morale che lavorativo;
il reclamante risulta estraneo anche rispetto al contenuto del secondo articolo riprodotto nell’altro blog, in cui viene raccolta l’intervista di tale XX, fratello di una ragazza coinvolta nel presunto scandalo XX “XX”, né appare ravvisabile alcun interesse pubblico alla permanenza di un’informazione che “non cita né un’inchiesta giudiziaria, né un procedimento penale, né altra fattispecie di allarme sociale” che lo riguardi;
inoltre, il relativo titolare, XX, risulta deceduto dal 2012 e, comunque, lo spazio web che ospita il blog è la piattaforma “Blogger” di proprietà di Google;
in ragione di tali circostanze è stata quindi richiesta a Google la rimozione dai risultati di ricerca dei menzionati URL, ottenendone, tuttavia, un diniego, motivato dall’asserita sussistenza di un interesse pubblico alla notizia in relazione alla vita professionale dell’interessato;
a fronte di tale motivazione deve invece rilevarsi che l’interesse pubblico all’informazione è stato ampiamente soddisfatto in quanto gli articoli, pubblicati nel XX e nel XX, sono stati deindicizzati sin dal 2015 e che nessuno dei contenuti ivi presenti riveste tale interesse con riguardo alla realtà professionale dell’interessato;
nessun rilievo può difatti attribuirsi alla circostanza che il reclamante sia il fratello dell’ex parlamentare e deputato di XX fino al 2006, XX, o che presso l’azienda allo stesso riconducibile, la XX, abbia lavorato il citato XX;
la stessa Autorità ha affermato la sussistenza del diritto alla deindicizzazione di URL che rimandano a contenuti relativi a vicende risalenti ed a fatti che non sono stati oggetto di accertamenti giudiziari (cfr. provv. n. 181 del 26.09.2019, doc. web 9206442), ovvero che risultano collegati ad articoli riguardanti vicende giudiziarie cui l’interessato era risultato estraneo (cfr. provv. n. 192 del 15.10.2020, doc. web 9491061);
la libertà di informazione non è del resto pregiudicata stante la permanenza degli articoli in questione nell’archivio dell’editore;
VISTA la nota del 24 luglio 2023, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 13 settembre 2023 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alle richieste del reclamante rappresentando che:
il reclamante, noto imprenditore nel settore del gas, ha richiesto la rimozione di due URL che rimandano a pagine pubblicate tra il XX e il XX relative a presunti legami dello stesso con ex politici di XX e del XX che ne avrebbero favorito l’attività imprenditoriale svolta attraverso la XX;
il primo URL rimanda a contenuti relativi ai rapporti intercorrenti tra il reclamante e XX – ex presidente della provincia di XX coinvolto in diversi procedimenti penali per i suoi rapporti con la Nuova Camorra Organizzata e, successivamente, con il clan dei XX – nonché con XX – ex deputato per XX e Il XX ed ex sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze nel governo XX – condannato in via definitiva per concorso in associazione mafiosa e considerato il referente politico nazionale del clan dei XX;
sulla base di quanto descritto nell’articolo, tali rapporti avrebbero permesso alla XX di espandersi notevolmente e gestire le forniture di gas in tutti i comuni dell’area a nord di XX; inoltre nell’articolo è riportata la circostanza che uno degli ex amministratori della XX, tale XX, sarebbe stato il "braccio elettorale" di XX;
secondo quanto decritto nell’articolo di cui al secondo URL, invece, il reclamante avrebbe offerto al fratello di XX – una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, che avrebbe partecipato alle feste private di XX – un lavoro presso la XX in cambio del silenzio della ragazza stessa e della sua famiglia su quanto accaduto durante il soggiorno presso XX e ciò in ragione dei presunti rapporti del reclamante con i rappresentanti campani del XX;
gli articoli sembrano quindi suggerire che, nell’ambito della sua attività imprenditoriale e del suo ruolo negli ambienti dell’imprenditoria e della politica campana, l’interessato “abbia perpetrato condotte la cui gravità le rende di interesse pubblico” e rispetto alle quali Google non possiede sufficienti elementi per effettuare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco;
allo stato degli atti Google non può che ritenere ancora sussistente un interesse pubblico alle richiamate informazioni, tenuto conto che il reclamante è tuttora attivo nella fornitura di servizi nel settore del gas attraverso la XX e che i due URL in esame sono relativi alla professione attualmente svolta dallo stesso;
la stessa Autorità ha più volte riconosciuto che deve ritenersi sussistente l’interesse pubblico a conoscere vicende "che risultano essere state poste in essere dal reclamante in correlazione con la propria attività professionale" (cfr. provv. n. 299 del 22 luglio 2021), proprio come nel caso di specie;
in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante risulta evidente la necessità per qualsiasi persona – e, in particolare, per i potenziali clienti del Sig. XX –di poter accedere alle informazioni oggetto degli URL contestati, al fine di essere messa a conoscenza di possibili "comportamenti pubblici o professionali impropri" (cfr. Linee Guida del WP29, pag. 12);
La rilevanza del ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta dall’interessato, che definisce la prevalenza dell’interesse pubblico ad avere accesso alle informazioni emerge anche dalle Linee-guida del WP29 che richiamano, tra gli esempi di coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica, proprio “uomini di affari e professionisti”;
con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL anche rispetto alle ricerche svolte con la diversa chiave “XX” l’esercizio del diritto all’oblio non può essere invocato, riguardando solo gli URL che riportano a pagine web indicizzate dal motore di ricerca per il nome e cognome di una persona fisica e non può estendersi alla denominazione sociale di un’azienda;
secondo l’Autorità tale denominazione non costituisce un elemento specificativo della persona (cfr. provv. n. 226 del 12 novembre 2020, doc. web 9522184 e conformemente provv. del 10 gennaio 2019, doc. web 9090292, e del 15 giugno 2017, doc. web 6692214);
le denominazioni commerciali di imprese sono infatti estranee alla definizione di dato personale ai sensi del Regolamento e “non ricadendo nell’ambito di applicazione dello stesso, non possono essere oggetto di esercizio del diritto all’oblio”;
VISTE le note di replica del reclamante del 21 settembre 2023 nelle quali, nel reiterare quanto richiesto, è stato ribadito che:
con riguardo all’URL che rinvia al primo articolo, la pubblicazione di quest’ultimo risale al XX e l’editore ha provveduto alla relativa deindicizzazione nel corretto bilanciamento tra cronaca e riservatezza;
“all’epoca della pubblicazione e negli anni successivi, sino ad oggi” nessuna indagine o procedimento penale ha coinvolto il reclamante, come emerge anche dai relativi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
l’articolo suggerirebbe una “non meglio precisata condotta grave” da parte del reclamante “che però non ha avuto alcun riscontro o esito processuale o investigativo che abbia coinvolto il medesimo”;
Google non può spingersi ad interpretare il contenuto di articoli giornalistici “per formulare ipotesi di connessioni criminali alle quali nemmeno gli editori nazionali hanno dato seguito”, pubblicando, negli anni successivi, altri articoli che apportassero ulteriori elementi rispetto al richiamato favor di cui il reclamante, con la sua società, avrebbe goduto da parte dei citati politici;
l’assenza di qualsivoglia evoluzione processuale o giudiziaria/politica di quanto sostenuto dal giornalista, nel corso di ben 13 anni, anche a fronte di inchieste che hanno coinvolto terze persone dimostra che, sin dall’inizio, i riferimenti contenuti nell’articolo costituivano “un’ipotesi giornalistica”;
la perdurante reperibilità in rete di tale contenuto, peraltro nello spazio web di un blogger resosi irreperibile, ha avuto e continua ad avere un impatto sproporzionatamente negativo sulla sfera dell’interessato sia rispetto al diritto all’oblio che al principio di non colpevolezza;
la dimensione pubblica del reclamante non è tale da ritenerlo investito di un ruolo primario nella vita pubblica nazionale e l’interesse pubblico, nel caso di specie, non può essere valutato solo in relazione alla notorietà del personaggio;
anche il contenuto cui rimanda il secondo URL, oltre ad essere stato deindicizzato dall’editore, riguarda una vicenda dai contorni scandalistici cui il reclamante è sempre stato estraneo e non richiama alcuna inchiesta o procedimento che lo veda coinvolto, restando confinato nell’ambito di mere congetture che non possono legittimare l’attualità dell’interesse all’informazione a distanza di 12 anni dalla relativa pubblicazione;
rispetto alla reperibilità dei contenuti attraverso la diversa chiave di ricerca “XX”, Google non ha citato il provvedimento n. 144 del 20 giugno 2019 dell’Autorità (doc. web. n. 9124401) in cui, nel caso di query correlate al nominativo dell’interessato associato alla carica di presidente di una Cooperativa, è stato evidenziato che il diritto all’oblio può essere invocato anche partendo da dati presenti nel web che non siano il nome e cognome dell’interessato nel caso in cui lo rendano comunque identificabile anche in via indiretta;
nel caso di specie, stante anche la presenza di omonimie, i risultati di ricerca pertinenti il reclamante includono sia la località di residenza (XX) che il riferimento alla società XX, per cui Google, suggerendo ricerche correlate, “guida” l’utente nella ricerca “efficace” attraverso l’abbinamento alla località o all’azienda;
i contenuti associati al nome e cognome del reclamante, laddove deindicizzati a seguito del riconoscimento del suo diritto all’oblio, sarebbero comunque agevolmente reperibili attraverso altre chiavi di ricerca “suggerite appunto nella prima pagina dei risultati abbinati al nome e cognome di riferimento”;
VISTE le successive osservazioni, prodotte dal reclamante in data 12 marzo 2024 e ribadite in data 19 aprile 2024, nelle quali ha ulteriormente sottolineato che:
il disallineamento tra biografia reale e telematica che deriva dall’attuale permanenza on-line dei contenuti giornalistici, riprodotti dai menzionati blog, ma già a suo tempo deindicizzati dall’editore, ne lede l’identità personale e la dignità sociale;
in un caso analogo, seguito dal medesimo avvocato del reclamante ed avente ad oggetto URL di blog che riproducevano, in maniera pedissequa, articoli già deindicizzati dai siti sorgente, Google ha aderito alle richieste di deindicizzazione, manifestando, quindi, una certa incongruenza rispetto a situazioni similari;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tener conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29- Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European DataProtection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
RILEVATO che:
gli articoli reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione risultano risalenti nel tempo, essendo stati pubblicati nel 201o e nel 2011 nel sito della testata giornalistica La Repubblica.it e sono stati dall’editore deindicizzati, permanendo attualmente solo nelle pagine web dei blog sopra richiamati;
il contenuto di detti articoli si riferisce ad accadimenti di oltre 10 anni fa e si limita a suggerire un coinvolgimento del reclamante in vicende che hanno riguardato soggetti terzi e rispetto alle quali non vi sono evidenze di implicazioni di ordine giudiziario o di altra natura in capo al reclamante stesso, come comprovato anche dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale prodotti dal medesimo nel corso del procedimento;
la perdurante reperibilità in rete di tali articoli, in associazione al nominativo dell’interessato, risulta pertanto idonea a creare un impatto sproporzionato sulla sua sfera giuridica sulla base delle stesse Linee-guida del WP Art. 29 (cfr. punto 8) che non risulta bilanciato da un interesse pubblico a conoscere notizie rispetto alle quali non sono emersi seguiti che abbiano rinnovato l’interesse e conferito attualità alle stesse.
RILEVATO, peraltro, che l’interessato si trova, allo stato, nell’impossibilità di vedere riconosciuti i suoi diritti, stante la rappresentata, oggettiva impossibilità di rivolgersi ai titolari dei blog nei quali risultano riprodotti gli articoli già deindicizzati dall’editore;
RILEVATO, inoltre, che, rispetto alla richiesta di rimozione dei predetti URL in quanto reperibili con il criterio di ricerca “XX”, i profili di valutazione possono riguardare solo i risultati di ricerca in associazione al nominativo dell'interessato e non invece quelli che sono rinvenibili utilizzando chiavi di ricerca che uniscano detto nominativo ad altri criteri che non costituiscono elementi specificativi della persona (cfr. da ultimo, provvedimento del Garante del 21 dicembre 2023, doc. web. 9981324 nonché, ex multis, provvedimenti del 15 giugno 2017, doc. web n. 6692614; del 12 novembre 2020, doc. web n. 9522184);
RILEVATO, infatti, che il richiamo alla denominazione commerciale di un’impresa, nel caso di specie la “XX”, in associazione al nominativo del reclamante, non costituisce elemento specificativo della persona, non essendo di per sé idoneo ad identificare in modo univoco l’interessato, potendo riferirsi, se isolatamente considerato, anche ad altri soggetti;
RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL: https://... e http://..., indicati nell’atto introduttivo del procedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al solo nominativo dell’interessato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO di dover invece considerare il reclamo infondato con riguardo al restante profilo relativo alla richiesta di rimozione dei menzionati URL anche attraverso il criterio di ricerca “XX”;
RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato nei confronti di Google LLC e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge alla medesima società di rimuovere gli URL: https://... e http://... indicati nell’atto introduttivo del procedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al solo nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google LLC in ordine al restante profilo.
Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 9 maggio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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