Provvedimento del 4 giugno 2025 [10152780]
Provvedimento del 4 giugno 2025 [10152780]
[doc. web n. 10152780]
Provvedimento del 4 giugno 2025
Registro dei provvedimenti
n. 337 del 4 giugno 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato in data 20 novembre 2024 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo dell’URL https://... rinviante a notizie ritenute false e lesive della propria reputazione, secondo le quali l’interessato si sarebbe attribuito autonomamente il ruolo di professore ordinario e sarebbe stato inoltre coinvolto in uno scandalo legato alla vendita di finte lauree professionalizzanti;
VISTA la nota del 16 dicembre 2024 con cui Google LLC, in risposta alla richiesta di osservazioni dell’Ufficio del 26 novembre 2024, ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione del reclamante reputando che l’URL lamentato rimandi a notizie tutt’oggi di pubblico interesse in quanto:
il reclamante svolge un ruolo pubblico come professore universitario in una nota università;
le notizie raggiungibili tramite l’URL afferiscono a presunte condotte di rilevanza penale verificatesi nel contesto dell’attività professionale del reclamante;
benché risulti smentita la circostanza che l’interessato si sia attribuito autonomamente la qualifica di professore ordinario, tale aspetto costituisce soltanto una parte residuale delle notizie reperibili attraverso l’URL, le quali si concentrano invece in modo prevalente su altre questioni, come le presunte accuse di vendita di false lauree professionalizzanti;
non sono stati forniti elementi sufficienti a comprovare la non veridicità di tali notizie, essendo stato prodotto un certificato del casellario giudiziale dal valore probatorio significativamente limitato poiché risalente al 2022;
VISTA la comunicazione del 17 febbraio 2025 con la quale il reclamante, nel dare riscontro alla nota dell’Ufficio dell’8 gennaio 2025, ha fornito elementi ulteriori volti a documentare l’infondatezza delle notizie raggiungibili attraverso l’URL lamentato, allegando il certificato ex art. 335 c.p.p. (“Comunicazione di iscrizione indagato”) rilasciato nel 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX e precisando, in merito all’asserita vendita di finte lauree professionalizzanti, che:
il corso di studi “XX” (classe di laurea XX) è stato presentato al Ministero dell’Università, che lo ha approvato come “professionalizzante” e, con decreto ministeriale, lo ha accreditato come tale a partire dall’anno accademico 2019/2020;
tale corso di studi è classificato come “professionalizzante” all’interno della banca dati ministeriale dell’offerta formativa (SUA-CdS) compilata annualmente da tutti gli Atenei;
il corso è presentato come “corso di laurea professionalizzante” nel sito internet dell’Ateneo;
VISTA la nota del 13 marzo 2025 con cui Google LLC, in risposta all’ulteriore richiesta di osservazioni dell’Ufficio del 21 febbraio 2025, ha comunicato nuovamente di non poter aderire alla richiesta del reclamante in quanto:
il certificato “Comunicazione di iscrizione indagato” del 2025 non fornisce un quadro chiaro dell’attuale posizione dell’interessato, poiché riguarda la sola fase delle indagini preliminari e non risulta aggiornato rispetto a eventuali rinvii a giudizio o sviluppi processuali;
Google LLC non ha accesso alla banca dati (SUA-CdS) menzionata dall’interessato rispetto al corso di studi “XX”, potendo invece accedere alla relativa pagina presente nel sito internet dell’Ateneo ove tale corso è indicato come “Laurea Triennale” e risulta sospeso dall’anno accademico 2023/2024, così come sembrerebbe suggerire anche l’URL contestato;
il reclamante non ha preso posizione rispetto a ulteriori informazioni rinvenibili nell’URL contestato, quali l’«asserito plagio di alcuni esami, alle sue pretese apparizioni in programmi televisivi in veste di esperto di biologia e medicina relativamente all’emergenza da COVID-19, né alla diffusione di notizie false e all’utilizzo di un dataset falso (…) nel corso di alcuni esami»;
VISTA la comunicazione del 14 maggio 2025 con cui il reclamante, a seguito della nota dell’Ufficio del 17 aprile 2025, ha prodotto un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciato nel 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell’atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida”, 14/EN WP 225, adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-131/12, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
RILEVATO che:
la pagina web reperibile tramite l’URL lamentato riporta notizie e informazioni associate al reclamante, quali l’autonoma attribuzione da parte dello stesso del ruolo di professore ordinario e il suo coinvolgimento in condotte di plagio, nella diffusione di notizie false e in uno scandalo legato alla vendita di finte lauree professionalizzanti in relazione al corso di studi “XX”;
diversamente da quanto riportato nella pagina web, il reclamante ricopre il ruolo di professore ordinario, così come riconosciuto dalla stessa Google LLC nel riscontro del 16 dicembre 2024;
la natura “professionalizzante” del corso di studi “XX”, oltre ad essere espressamente indicata nella relativa pagina del sito internet dell’Ateneo, risulta altresì documentata dall’interessato attraverso gli elementi dallo stesso prodotti;
il reclamante, sulla base degli atti giudiziari forniti, non risulta essere stato destinatario di alcun provvedimento penale di condanna, né di essere coinvolto in procedimenti giudiziari riguardanti, tra le altre, condotte di plagio o la vendita di finte lauree professionalizzanti;
i suddetti elementi smentiscono le circostanze attribuite al reclamante all’interno della pagina web collegata all’URL lamentato e attestano la non veridicità delle notizie ivi riportate;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo fondato e, per l’effetto, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione dell’URL contestato quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:
a) dichiara il reclamo fondato con riferimento all’URL oggetto di reclamo per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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