Provvedimento del 27 marzo 2025 [10167265]
Provvedimento del 27 marzo 2025 [10167265]
[doc. web n. 10167265]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 172 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTO il verbale di accertamento redatto dalla Guardia di finanza - Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche con cui è stata accertata la presenza, presso l’immobile di proprietà delle sig.re XX e XX sito in Milano XX, la presenza di 8 telecamere funzionanti all’interno e all’esterno dell’immobile;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo proposto al Garante e l’avvio del procedimento.
Con nota del 31.3.21, la sig.ra XX segnalava a questa Autorità la non conforme installazione di due telecamere, posizionate presso il magazzino di proprietà delle sig.re XX e XX sito in Milano, XX, attualmente in locazione alla Elite Catering s.r.l., di cui la Sig.ra XX è amministratore unico, in quanto le telecamere sarebbero state puntate anche sull’ingresso della propria società e sulle sue pertinenze.
La sig.ra XX dichiarava altresì che le sig.re XX e XX avrebbero comunicato alcuni filmati, riguardanti la sua persona, all’avvocato, XX, difensore della reclamante.
A seguito di specifica richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - con nota del 16 febbraio 2022, trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo, effettuato, in data 1.2.22, presso l’immobile di proprietà delle sig.re XX e XX, sito in Milano, XX, con cui veniva accertata la presenza di 8 telecamere funzionanti all’interno e all’esterno dell’immobile.
In particolare, il verbale riferiva che le telecamere, posizionate nelle aree comuni della corte interna del suddetto immobile e all’interno dello stesso, erano in grado di riprendere sia alcune zone di accesso a locali concessi in locazione a imprese commerciali e a soggetti privati, sia zone deputate a “posto auto” degli inquilini.
In allegato al verbale, la Guardia di finanza ha anche prodotto la sentenza del Tribunale di Milano del 15.11.2021 n. 9283 avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione tra le sig.re XX e XX e Elite Catering s.r.l.
L’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui al predetto verbale, notificava, con nota del 7.3.2022 (prot. n. 14527), alle sig.re XX e XX, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 6 del Regolamento.
Le predette, tramite l’avv. XX, con nota pervenuta il 21.4.2022, inviavano al Garante scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a loro carico, dichiarando:
- di essere “proprietarie di un immobile con area cortilizia esterna suddivisa in una parte per il transito delle persone (ossia gli affittuari) ed una parte adibita a parcheggio riservato agli inquilini delimitato da un cancello”;
- che “le telecamere riprendono tale area privata a protezione della proprietà e tutela del patrimonio”:
- che “l’area cortilizia ove riprendono le telecamere è di esclusiva proprietà delle sorelle XX essendo totalmente pertinenziale all’immobile de quo”;
- che “l’area cortilizia oggi adibita a uso posto auto per gli inquilini è di pertinenza all’immobile di esclusiva proprietà delle sorelle XX”;
- che “pertanto la ripresa delle telecamere dell’area cortilizia in questione è lecita proprio perché riguarda solo le aree di propria esclusiva pertinenza del proprietario unico dell’immobile de quo”;
- che “si rientra pertanto nella previsione dell’art. 2, secondo comma, lett. c) del Gdpr che ritiene non applicabile il trattamento dei dati personali “effettuati da persona fisica per l’esercizio di attività esclusivamente personale o domestica”;
- che la necessità delle riprese è “finalizzata a tutelare la proprietà atteso che la reclamante la sig.ra XX amministratore unico di Elite Catering ha più volte minacciato di voler rimuovere con violenza le telecamere e la ha colpite con una scopa tanto che costringeva la proprietà a sporgere denuncia contro la stessa”;
- “che la XX la quale è stata sfrattata come da sentenza del Tribunale di Milano a suo tempo allegata al verbale della GdF, non paga da oltre un anno e non intende rilasciare l’immobile per il comportamento tenuto anche da ultimo rappresenta un oggettivo pericolo che giustifica l’installazione delle telecamere de quo poiché queste rappresentano un deterrente per evitare che possa commettere ben più gravi atti di danneggiamento della proprietà”;
- che “le telecamere sono state poste per prevenire e contrastare reati o azioni illecite da parte di terzi nella proprietà in considerazione anche del contesto di periferia piuttosto degradata in cui la proprietà si trova”.
In allegato alla suddetta memoria, le sig.re XX e XX hanno prodotto copia delle “dichiarazioni di assenso al trattamento dei dati personali formulato dagli inquilini dell’immobile de quo come generalizzati dalla GdF nel corso della visita ispettiva effettuata l’1 e il 2 febbraio” 2022.
Inoltre a conferma di quanto dichiarato, le predette hanno prodotto un video da cui risulta che una signora, che secondo quanto riferito dalle titolari dell’impianto risulta essere la sig.ra XX, ha tentato di modificare la posizione della telecamera oggetto d’indagine.
2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.
In via generale, si osserva che, in base all’art. 2, par. 2 del Regolamento, quando il trattamento è effettuato da una “persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).
Nel caso in esame, l’istruttoria svolta ha evidenziato che le telecamere sono idonee a riprendere alcune zone di accesso a locali concessi in locazione a imprese commerciali e a soggetti privati, sia zone deputate a “posto auto” degli inquilini; in merito, le sig.re XX e XX hanno dichiarato che oggetto di ripresa delle telecamere sono le sole aree di loro proprietà, compresa anche, per loro stessa ammissione, “l’area cortilizia esterna suddivisa in una parte per il transito delle persone (ossia gli affittuari) ed una parte adibita a parcheggio riservato agli inquilini delimitato da un cancello”, area su cui risulta che insistano diritti personali di godimento di terzi soggetti.
La reclamante, sig.ra XX amministratrice unica di Elite Catering s.r.l., società inquilina di un immobile di proprietà delle predette, non risulta aver mai rilasciato alcun consenso al trattamento dei dati personali effettuato tramite impianto di videosorveglianza e gli altri inquilini hanno rilasciato il loro consenso, solo in data 3 febbraio 2022, successivamente cioè alla effettiva installazione delle telecamere, avvenuta in data 19 marzo 2020.
Pertanto il trattamento posto in essere dalle sig.re XX e XX risulta avvenuto in assenza di idonei presupposti di legittimità, considerato che l’area ripresa dalle telecamere si estende su aree ove insistono diritti personali di godimento di soggetti terzi che transitano nelle zone riprese.
3. Conclusioni: illiceità del trattamento effettuato.
Alla luce delle valutazioni che precedono, considerati tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, si ritiene che la condotta posta in essere dalle sig.re XX e XX è contraria al principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a, c, del Regolamento, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 del medesimo Regolamento.
[OMISSIS]
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla sig.ra XX (C.F. XX) residente in Milano, XX e dalla sig.ra XX (C.F. XX), residente in Milano, XX attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) e 6 del Regolamento;
[OMISSIS]
DISPONE
[OMISSIS]
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Vedi anche (10)
-
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Zhao Shujuan - 9 ottobre 2014 [6417280]
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Salento - 20 ottobre 2022 [9831369]
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alegar s.n.c. - 6 ottobre 2022 [9827285]
-
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tecnomed Trento s.r.l. - 7 aprile 2022 [9823195]
-
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Filomeno Daniele - 29 settembre 2016 [6417498]
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