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Procedimento relativo ai ricorsi - I dati comunicati all'interessato debbono risultare agevolmente comprensibili -25 novembre 2002 [1067317]

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[doc. web. n. 1067317]

Procedimento relativo ai ricorsi - I dati comunicati all´interessato debbono risultare agevolmente comprensibili - 25 novembre 2002

Secondo le norme che regolano l´accesso dell´interessato, il titolare del trattamento è tenuto ad estrarre i dati personali e a comunicarli al richiedente mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico ovvero mediante trasmissione per via telematica, se richiesta. In ogni caso il titolare è obbligato a renderne agevole la comprensione all´interessato (nel caso in questione il Garante ha ordinato all´Inps di comunicare, in forma intellegibile, una serie di informazioni relative ad una pensione già erogata in favore di un´assicurata).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale, Centro operativo, Sede di Policoro (MT);

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente espone di aver ricevuto un riscontro inidoneo dall´Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale, Centro operativo di Policoro (MT), ad una istanza, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con particolare riferimento ad una serie di informazioni relative alla pensione erogata dall´istituto.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Centro operativo dell´Inps di Policoro (MT) ha risposto con nota fax del 12 novembre 2002, sostenendo:

  • di aver già fornito all´interessata, anche a seguito di istanze proposte ai sensi della legge n. 241/1990, numerose informazioni "inerenti i pagamenti della pensione" e che l´istituto ha inoltre constatato sia l´indebita percezione di somme da parte della ricorrente, sia la mancata dichiarazione di titolarità di altra pensione Inps erogata dallo Stato;
  • che, di seguito ad alcuni procedimenti amministrativi, davanti al Tribunale di Matera-Sezione lavoro pende tra le parti un giudizio civile che renderebbe inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996;
  • di aver comunque evaso le odierne richieste dell´interessata relative alla ricostruzione della pensione erogata consegnando "le stampe delle sequenze dei pagamenti avvenuti", desunte dal programma informatico "Gapnl";
  • che "l´ulteriore corrispondenza concernente il problema ripetizione somme è stata depositata nel fascicolo di parte "dinanzi al Tribunale di Matera".

L´istituto titolare del trattamento ha inoltre fornito indicazioni sulle modalità di pagamento e sugli uffici pagatori della posizione in questione, nonché sulle trattenute effettuate, chiedendo infine di porre a carico della ricorrente le spese del procedimento in ragione della ritenuta "temerarietà " del ricorso.

La ricorrente, con nota fax del 14 novembre 2002, ha ribadito le proprie richieste con specifico riguardo alla difficile comprensione dei dati contenuti nella documentazione ricevuta dall´ente previdenziale, documentazione che sarebbe inoltre incompleta.

Il suddetto ente, con fax del 18 novembre 2002, ha ribadito le proprie posizioni precisando che, come da nota dell´Ufficio legale Inps di Matera in data 11 novembre 2002, "il fascicolo di pensione della ricorrente è stato a suo tempo depositato in Tribunale per la costituzione in giudizio dell´istituto".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di conferma dell´esistenza di dati personali relativi ad una pensionata, trattati a cura del Centro operativo dell´Inps di Policoro (MT), e di comunicazione dei medesimi in forma intelligibile.

Il ricorso è ammissibile risultando infondata l´eccezione proposta da parte resistente in relazione all´art. 29, comma 2, della legge n. 675. Come emerge dalla documentazione in atti il giudizio in corso dinanzi al Tribunale di Matera attiene a profili del tutto diversi da quelli in esame (ripetizione di somme), non riguardanti l´esercizio degli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675.

La richiesta dell´interessata di ottenere tutela ai sensi degli artt. 13 e 29 di tale legge accedendo, previa conferma della loro esistenza, al complesso dei dati personali che la riguardano detenuti dall´istituto previdenziale è quindi legittima.

Il ricorso è inoltre parzialmente fondato.

Il diritto esercitato nel caso di specie, come più volte rilevato dal Garante, ha caratteri peculiari e non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241 del 1990.

Alla richiesta presentata ai sensi del citato art. 13 il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo e tempestivo (a prescindere dalla circostanza che alcune informazioni siano eventualmente già nella disponibilità della richiedente) estrapolando i dati e comunicandoli all´interessata senza aggravio di spese.

Ai sensi dell´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 il titolare del trattamento è tenuto ad estrarre i dati personali a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e a comunicarli al richiedente rendendo agevole la loro comprensione e trasponendoli in ogni caso su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica, se vi è (come nel caso di specie) specifica richiesta (cfr. Provv. del Garante del 28 dicembre 2000, in Bollettino, n. 16, p. 10 ss.).

Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell´interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72).

Tutto ciò non è avvenuto integralmente nel caso di specie.

Dalla documentazione in atti, tenuto conto in particolare della nota della ricorrente del 14 novembre 2002, emerge che non tutti i dati personali che la riguardano, relativi ai punti da 1 a 3 della medesima istanza e contenuti nella documentazione ivi menzionata (ricostruzione pensione "effettivamente" erogata; modalità di pagamento e uffici pagatori; corrispondenza intrattenuta) sono stati oggetto nei termini dovuti di conferma della loro esistenza e di comunicazione in forma intelligibile.

In particolare dalla rassegna di stampe relative ai pagamenti avvenuti non risulta possibile decifrare le informazioni personali per mancanza di criteri, informazioni aggiuntive o codici interpretativi necessari per comprendere i dati stessi.

La richiesta della ricorrente di conoscere, in modo intelligibile, le informazioni che la riguardano contenute nella documentazione già messa a disposizione riferita al trattamento pensionistico dell´interessata è legittima, così come statuito da questa Autorità in analoga fattispecie con decisione del 26 marzo 2001 (pubblicata in Bollettino n. 18, pag. 9).

Ciò anche in quanto l’art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 obbliga il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell´art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare…, ad agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato".

I profili indicati invece ai punti 4 e 5 della citata nota della ricorrente del 14 novembre 2002 (motivazione trattenute nel mod. Obis/M; diffida del 22.7.2002) non riguardano, invece, aspetti tutelati ai sensi del menzionato art. 13 e il riscontro integrativo dell´istituto non dovrà intervenire in proposito.

L´Inps, Centro operativo di Policoro, dovrà pertanto integrare i riscontri già forniti, entro un termine che appare congruo fissare al 28 febbraio 2003, mettendo a disposizione dell´interessata, nelle modalità sopra precisate, la conferma dell´esistenza di tutti i dati che la riguardano, ivi compresi quelli relativi al fascicolo depositato presso il Tribunale di Matera ove disponibile in copia, e comunicando i dati stessi in forma intelligibile, anche mediante integrazione di quanto già specificato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie in parte il ricorso e ordina a Inps, Centro operativo di Policoro (MT), di corrispondere alle richieste dell´interessata, nei termini di cui in motivazione, entro il 28 febbraio 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità, entro la stessa data, dell´avvenuto adempimento.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067317
Data
25/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso