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Lavoro e previdenza - La mera visione dei dati non integra il diritto di accesso - 25 novembre 2002 [1067321]

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[doc. web. n. 1067321]

Lavoro e previdenza - La mera visione dei dati non integra il diritto di accesso - 25 novembre 2002

Il datore di lavoro, a fronte di un´istanza di accesso formulata dal dipendente, volta a conoscere le informazioni contenute nelle note caratteristiche, non può limitarsi a consentire la semplice visione della documentazione, ma ha l´obbligo di fornire riscontro al richiedente provvedendo a comunicare i dati mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero, se richiesta, mediante trasmissione in via telematica.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Spampinato

nei confronti di

Banca Carime S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Banca Carime S.p.A., espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata il 19 settembre 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di "visionare le proprie note caratteristiche relative all’ultimo triennio e di averne copia".

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito la propria richiesta precisando che analoga istanza era stata avanzata da altri dipendenti e la Banca non l’aveva soddisfatta malgrado l’intervento di un’organizzazione sindacale.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 novembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca Carime S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 12 novembre 2002, sostenendo che:

  • il ricorrente «è stato invitato a prendere visione delle note caratteristiche (…) relative all’ultimo triennio per il giorno 11.11.02 (…)»;
  • in tale data (come risulta da verbale allegato alla documentazione in atti), il ricorrente «dopo aver visionato la documentazione in questione (…) ha comunque richiesto copia (…) della stessa ed i rappresentanti della Carime (…) hanno comunicato che la Banca non aderisce a tale richiesta» non ritenendo necessaria anche la consegna di copie della documentazione.

Il ricorrente, con nota fax del 13 novembre 2002, ha ribadito che «Banca Carime continua a rifiutare il rilascio di copia delle note in discussione (…)».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso di un dipendente della Banca Carime S.p.A. ad alcuni dati personali che lo riguardano relativi alle note caratteristiche riferite all’ultimo triennio.

Il ricorso è fondato.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro incompleto alla richiesta del ricorrente consentendo allo stesso di prendere unicamente visione dei dati personali che lo riguardano, senza provvedere (pur in presenza della specifica istanza formulata sia nella originaria richiesta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, sia in occasione della visione dei dati), alla loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico.

Ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 il titolare del trattamento è tenuto ad estrarre i dati personali a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e a comunicarli al richiedente rendendo agevole la loro comprensione e trasponendoli in ogni caso su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica, se vi è (come nel caso di specie) specifica richiesta (cfr. Provv. del Garante del 28 dicembre 2000, in Bollettino, n. 16, p. 10 ss.).

Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all’interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell’interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72, che trova peraltro conferma nel decreto del Tribunale di Bologna del 2 luglio 2002).

Ciò non è avvenuto nel caso di specie nel quale la società ha consentito unicamente la consultazione.

La società dovrà pertanto corrispondere alla richiesta dell’interessato volta ad ottenere la trasposizione su supporto cartaceo o informatico di tutti i dati personali richiesti, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2003.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Banca Carime S.p.A. di trasporre su supporto cartaceo o informatico i dati personali oggetto di richiesta, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 febbraio 2003, dando conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli