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Istituto Nazionale di Statistica - Schema di regolamento per l'individuazione dei soggetti privati che partecipano al Sistema Statistico Nazionale...

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[doc. web n. 1085752]

Istituto Nazionale di Statistica - Schema di regolamento per l´individuazione dei soggetti privati che partecipano al Sistema Statistico Nazionale (Sistan) - 21 febbraio 2000

Il Garante, nell´esprimere parere favorevole sullo schema di regolamento governativo che stabilisce i criteri e le procedure per l´individuazione dei soggetti privati che partecipano al Sistema Statistico Nazionale (Sistan), ribadisce l´importanza di una chiara spiegazione dei diritti riconosciuti all´interessato dall´art. 13 della legge n. 675.

Roma, 21 febbraio 2000

Istituto Nazionale di Statistica
Segreteria centrale del Sistema Statistico Nazionale
Via Cesare Balbo,16
00186 Roma


OGGETTO: programma statistico nazionale 2000-2002

Con la nota sopra evidenziata codesto Istituto ha trasmesso a questa Autorità la documentazione relativa al programma indicato in oggetto, ai fini del parere previsto dall´art. 6-bis, comma 2, del d. lg. n. 322/1989.

Tale disposizione stabilisce, com´è noto, che nel predetto programma siano illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d. lg. n. 322/1989 e dalla legge n. 675/1996, nonché i dati di cui agli artt. 22 e 24 di tale legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento.

A tale proposito, a seguito anche dei colloqui informali intercorso, si rileva prioritariamente che l´insieme della documentazione sintetizzata negli elenchi delle rilevazioni ed elaborazioni relative ai dati "particolari", appare idonea a realizzare la richiesta finalità di pubblicità sugli scopi perseguiti, rendendo superflua l´allegazione di tutte le schede ricognitive compilate dai responsabili per descrivere le modalità dei trattamenti e i dati sensibili o di carattere giudiziario trattati.

È tutttavia opportuna, come peraltro previsto da codesto Istituto, l´aggiunta al programma statistico di una di queste schede, al fine di fornire, a titolo esemplificativo, una maggior completezza d´informazione agli interessati.

Su tali schede non si hanno, poi, osservazioni particolari da formulare, a parte la già rappresentata esigenza di aggiungere una breve nota esplicativa alla domanda n. 2, che, illustrando le finalità dell´art. 13 della legge n. 675 e tenendo presente quanto previsto in materia dall´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, renda maggiormente comprensibile il quesito agli incaricati della loro compilazione.

Parimenti idoneo a realizzare le cennate esigenze informative appare il paragrafo 1.3 che verrà inserito nel programma statistico nazionale 2000-2002. Al riguardo, tuttavia, sembrerebbe opportuna una maggiore attenzione all´esplicitazione delle garanzie che l´ordinamento ha predisposto a tutela degli interessati, con particolare riferimento ai diritti di accesso e rettifica previsti – pur con i temperamenti ora introdotti dall´art. 6-bis, comma 8, del d. lg. n. 322/1989 – dall´art. 13 della legge n. 675/1996.

Si prega, infine, di menzionare nelle premesse al decreto di approvazione del programma statistico in questione l´avvenuta consultazione di questa Autorità che resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE