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Trattamento dei dati - Norma del regolamento organico del personale sul comportamento da tenere anche all'esterno dell'ufficio - 12 ottobre 1998 [...

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[doc. web n. 1109147]

Trattamento dei dati - Norma del regolamento organico del personale sul comportamento da tenere anche all´esterno dell´ufficio - 12 ottobre 1998

L´accertamento e la sindacabilità della lealtà e correttezza della condotta dei dipendenti devono essere effettuati nel rispetto delle norme poste a tutela della vita privata, come pure di altre disposizioni, anche di rango costituzionale, a garanzia delle libertà fondamentali.

Roma, 12 ottobre 1998

Sig. (...)

OGGETTO: Norma del regolamento organico del personale sul comportamento da tenere anche all´esterno dell´ufficio


Con la nota sopra indicata la S.V. ha chiesto di conoscere se una norma di un regolamento organico del personale che impone di ispirare il comportamento anche esterno del dipendente "alla peculiare natura e finalità dell´ente da cui dipende l´Ospedale" (nel caso di specie gestito da un Istituto religioso) integri un´interferenza nella vita privata del dipendente medesimo. .

In proposito, il Garante osserva che la predetta norma non viola in quanto tale il diritto alla vita privata del dipendente.

Negli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro previsti per numerosi dipendenti pubblici e privati è stabilito il principio secondo cui il lavoratore deve mantenere anche fuori dell´ufficio una condotta conforme al proprio "status" e alla dignità delle proprie funzioni (si veda, ad esempio, l´art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile ai dipendenti pubblici).

Tale principio è affermato anche da vari contratti di lavoro nel settore privato nonché, di recente, da alcuni codici etici e deontologici.

Tutto ciò non esclude la necessità che, in sede di concreta applicazione di tali disposizioni (alla luce della legge n. 675/1996 e di quanto riconosciuto dalla giurisprudenza già prima della entrata in vigore della stessa legge), l´accertamento e la sindacabilità della lealtà e della correttezza della condotta dei dipendenti siano effettuate nel rispetto delle norme poste a tutela della vita privata, come pure di altre disposizioni, anche di rango costituzionale, a garanzia delle libertà fondamentali.

IL PRESIDENTE