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Comunicazione di dati dall’INPS al Ministero del Lavoro per la ricostruzione del curriculum professionale di particolari categorie di lavoratori -...

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[doc. web n. 1885290]

Comunicazione di dati dall INPS al Ministero del Lavoro per la ricostruzione del curriculum professionale di particolari categorie di lavoratori - 21 marzo 2012

Registro dei provvedimenti n. 115 del 21 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la comunicazione dell´Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione provinciale di Ancona (nota prot. n. 0002463, del 10 gennaio 2012);

VISTO l´art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all´Autorit aventi rilevanza esterna, pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008 e disponibile sul sito web istituzionale all´indirizzo www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477480;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. L´Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione provinciale di Ancona (di seguito INPS) ha rappresentato di aver ricevuto, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - gi Direzione provinciale del lavoro di Ancona (di seguito Ministero), una richiesta volta ad acquisire copia dell´estratto contributivo relativo a quindici lavoratori (individuati nominativamente) indicando come base normativa l´art. 3, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2004, disciplina attuativa dell´art. 47, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all´amianto).

A detta del Ministero, le finalit istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell´attivit di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all´amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

2. A seguito di richiesta dell´Ufficio del 16 febbraio 2012, con comunicazione del 27 febbraio 2012 l´INPS ha precisato la tipologia dei dati oggetto di comunicazione e le modalit che intenderebbe seguire per darvi corso, utilizzando a tal fine i dati contenuti nell´estratto conto previdenziale, e precisamente quelli relativi a:

a. "periodo lavorativo dal al, tipo di contribuzione [ ], contributi utili a pensione (n. settimane), retribuzione o reddito espresso in lire ed in euro, nome in chiaro dell´azienda datore di lavoro (per gli anni ante 1975 viene riportata solo la matricola attribuita dall´INPS), eventuali note relative alla contribuzione";

b. l´eventuale comunicazione al Ministero richiedente verrebbe effettuata in forma cartacea.

3. Nel confermare le informazioni fornite dall´INPS, il Ministero (cfr. nota del 29 febbraio 2012) ha puntualizzato che:

a. la richiesta di estratto contributivo indirizzata all´INPS e riferita ai lavoratori interessati alla ricostruzione del proprio curriculum lavorativo al fine di conseguire i benefici di legge per i lavoratori esposti all´amianto "unicamente finalizzata ad individuare l´effettivo datore di lavoro che nel tempo ha provveduto ai versamenti contributivi";

b. l´esatta individuazione del datore di lavoro possibile mediante l´utilizzo dei dati detenuti dall´INPS per le proprie finalit istituzionali necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini demandate al Ministero, consentendo allo stesso di acclarare l´identit del datore di lavoro e la circostanza dell´eventuale cessazione dell´attivit o fallimento, nonch la sua irreperibilit . Verifiche, queste, prodromiche alla redazione del curriculum lavorativo, soggetto a comunicazione all´INAIL per le valutazioni di competenza;

c. tali dati, che non potrebbero essere acquisiti aliunde, risultano invece detenuti dall´INPS, con caratteristiche tali da risultare "precisi chiari ed univoci".

OSSERVA

4. L´INPS ha effettuato una comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice, al fine di poter comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - gi Direzione provinciale del lavoro di Ancona, su richiesta dello stesso, i dati personali contenuti nell´estratto contributivo di alcuni lavoratori al fine di svolgere le indagini previste dall´art. 3, comma 5, D.M. 27 ottobre 2004, in vista del riconoscimento a favore degli stessi dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all´amianto.

La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, ammessa se espressamente prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, qualora risulti comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in quest´ultimo caso, il titolare deve effettuare una preventiva comunicazione al Garante (artt. 19, comma 2, e 39 del Codice).

5. Dall´esame della normativa applicabile, richiamata nel menzionato D.M. 27 ottobre 2004 (ed indicata dagli Enti sopra indicati), risulta quanto segue:

a. i lavoratori che (sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina di settore) siano stati adibiti ad attivit lavorative che comportano l´esposizione all´amianto (la cui sussistenza e durata accertata dall´INAIL) hanno diritto a benefici previdenziali, previa presentazione di apposita istanza redatta in conformit ai modelli allegati al citato decreto e corredata dal curriculum professionale rilasciato (di regola) dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha prestato la propria attivit lavorativa (art. 3, comma 3, decreto cit.);

b. il curriculum professionale, predisposto anch´esso secondo uno schema contenuto nel menzionato decreto, deve contenere gli estremi del datore di lavoro nonch l´indicazione, per ogni periodo lavorativo, dei reparti e delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;

c. "nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile" il curriculum rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, "previe apposite indagini" (art. 3, comma 5, decreto cit.). Nessuna ulteriore indicazione fornita quanto alle modalit di svolgimento delle menzionate indagini.

6. All´interno di tale cornice normativa, pertanto, ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39 comma 2 del Codice, considerata la mancanza di un´espressa previsione di legge o di regolamento che in via diretta ammetta la comunicazione di dati dall´INPS al Ministero, deve tuttavia rilevarsi che, ai sensi dell´art. 3, comma 5 del D.M. 27 ottobre 2004, il Ministero pu lecitamente porre in essere le necessarie operazioni di trattamento finalizzate allo svolgimento delle necessarie indagini, acquisendo le informazioni di carattere personale che risultino comunque pertinenti e non eccedenti in vista della redazione del curriculum professionale da trasmettere successivamente all´INAIL (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

In tale prospettiva, tuttavia, l´estratto conto previdenziale predisposto dall´INPS secondo procedure dallo stesso Ente predefinite nel perseguimento delle proprie finalit istituzionali, contiene dati personali che risultano eccedenti rispetto alla diversa, ancorch legittima finalit perseguita dal Ministero: in particolare, non risulta pertinente la prospettata comunicazione dei dati personali relativi alla retribuzione o al reddito percepito dal lavoratore, nonch l´ammontare dei contributi utili al conseguimento del trattamento pensionistico.

Potranno invece pertanto formare oggetto di comunicazione da parte dell´INPS, anche mediante la prospettata comunicazione cartacea in plico chiuso, i soli dati richiesti dall´allegato 2 al D.M. 27 ottobre 2004 ovvero, in particolare, quelli relativi a:

a. denominazione del datore di lavoro, con l´eventuale indicazione dello stabilimento presso il quale l´attivit lavorativa stata prestata da ciascun lavoratore;

b. periodo lavorativo;

c. mansioni cui il lavoratore stato adibito, con l´eventuale indicazione del reparto.

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 39, comma 2, del Codice, determina che l´INPS di Ancona possa comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - gi Direzione provinciale del lavoro di Ancona, alle condizioni richiamate, i dati personali ricavati dall´estratto conto previdenziale relativi a ciascun lavoratore indicato dal Ministero, limitatamente a

a. denominazione del datore di lavoro, con l´eventuale indicazione dello stabilimento presso il quale l´attivit lavorativa stata prestata da ciascun lavoratore;

b. periodo lavorativo;

c. mansioni cui il lavoratore stato adibito, con l´eventuale indicazione del reparto,

ritenendo che, pur in assenza di un´espressa previsione di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, tale comunicazione sia necessaria al fine della redazione del curriculum professionale per ciascuno di essi previsto dall´art. 3, comma 5, D.M. 27 ottobre 2004.

Roma, 21 marzo 2012

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli