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Mancato rispetto del termine a rispondere

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancato rispetto del termine a rispondere

È inammissibile il ricorso al Garante inoltrato prima della scadenza del termine di cinque giorni a disposizione del titolare del trattamento, che decorre dalla proposizione dell´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lgs. 196/2003).

  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 53 [doc. web n. 1064782]


Prima di proporre il ricorso al Garante, l´interessato deve attendere almeno cinque giorni a decorrere dalla presentazione dell´istanza preventiva al titolare del trattamento, onde consentire a quest´ultimo di fornire un adeguato riscontro. In difetto, il ricorso è inammissibile (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1080551]


È inammissibile il ricorso al Garante nel caso in cui venga depositato prima che sia decorso il termine di cinque giorni dall´avvenuta proposizione dell´istanza con la quale sono stati esercitati i diritti previsti dalla legge per la tutela dei dati personali, a meno che il ricorrente non dimostri che il decorso integrale del detto termine avrebbe esposto taluno ad un pregiudizio imminente ed irreparabile (nella specie il ricorso al Garante è stato inoltrato il giorno successivo all´invio dell´istanza preventiva e, in atti, non era allegata o, comunque, non era desumibile alcuna circostanza che potesse giustificare l´esenzione dal rispetto del termine - fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083139]


Tra l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 e la proposizione del ricorso al Garante deve intercorrere il termine di cinque giorni previsto dalla legge per consentire al titolare o al responsabile del trattamento di rispondere all´istanza stessa. Ne consegue che il ricorso presentato prima dell´avvenuto decorso del termine è inammissibile (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084355]