Divieto del trattamento
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TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Divieto del trattamento
Il Garante può vietare ad un istituto scolastico privato l´ulteriore trattamento di dati illecitamente acquisiti (nella specie, all´esito di accertamenti ispettivi l´Autorità ha rilevato che l´istituto, favorito dalla prassi dell´ente locale di consentire l´accesso ai dati a soggetti privati fuori dai casi e dei termini previsti dalla normativa in materia anagrafica, raccoglieva i dati della popolazione residente nel comune per utilizzarli per finalità commerciali).
- Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080354]
Il Garante può vietare ad un comune la comunicazione dei dati personali dei cittadini residenti fuori dai casi e dei termini previsti dalla normativa in materia anagrafica (nella specie, all´esito di accertamenti ispettivi l´Autorità ha rilevato la prassi illegittima del comune di consentire l´accesso ai dati a soggetti privati non autorizzati, che li utilizzavano per finalità commerciali).
- Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080354]
All´esito della decisione assunta a seguito del ricorso dell´interessato, il Garante può instaurare un ulteriore autonomo procedimento finalizzato alla verifica di ulteriori aspetti del trattamento (nella specie, deciso il ricorso relativo alla pubblicazione su di una rivista di una fotografia e di altri dati personali dell´interessato, l´Autorità ha inteso verificare i controlli di regola effettuati dalla società editrice della rivista per accertare la genuinità dell´identità degli inserzionisti).
- Garante 8 ottobre 2003 [doc. web n. 1053862]
Ove il titolare persista nel trattamento illecito di dati personali - nella specie, omettendo la prescritta informativa agli interessati - in violazione della misura temporanea di blocco già disposta dal Garante, questi, ferma restando l´informativa all´Autorità giudiziaria, può inibire in modo permanente il trattamento adottando un provvedimento di divieto.
- Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082479]
Il Garante, in esito ad un autonomo procedimento instaurato in occasione della decisione di un ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, può inibire permanentemente il trattamento dei dati da parte di un soggetto che acquisisca ed utilizzi indirizzi e-mail mediante procedure che non tengono conto dell´obbligo di verificare previamente la sussistenza dei requisiti di liceità dei trattamenti operati previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali, quali il consenso informato dell´interessato, ovvero della sussistenza di altri presupposti di liceità previsti dalla legge ( cfr. artt. 10,11 e 12 della legge n. 675/1996 ed art. 10 del d.lg. n. 171/1998).
È illecito l´invio si sms promozionali e pubblicitari su un´utenza telefonica mobile senza il consenso informato del destinatario. Il Garante ove riscontri il ripetersi dell´invio illecito di tali messaggi a più utenze, può instaurare un procedimento autonomo al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l´irrogazione delle sanzioni amministrative che la legge sulla protezione dei dati personali ricollega alla mancanza dell´informativa e del consenso, oltre che per l´eventuale denuncia all´autorità giudiziaria penale.
- Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1054725]