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Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Provincia di Foggia - 16 settembre 2010 [1781801]

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[doc. web n. 1781801]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Provincia di Foggia - 16 settembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 44 del 16 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 15 luglio 2009 nei confronti della Provincia di Foggia, con sede in Foggia, Palazzo Dogana, piazza XX settembre 1, per la violazione dell´art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

CONSIDERATO che, a fronte di una segnalazione pervenuta, il Garante ha adottato, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettera d), del Codice, il provvedimento datato 25 giugno 2009, con il quale è stato accertato che sia mediante il motore di ricerca Google, sia attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web www.provincia.foggia.it, sono conoscibili da chiunque dati idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante, in violazione di quanto disposto dall´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO il verbale n. 16076/63983 del 15 luglio 2009 con cui è stata contestata alla predetta Provincia la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice in relazione all´art. 22, comma 8, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti, comprensivo degli allegati in esso richiamati tra cui la memoria difensiva datata 17 dicembre 2009, redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la Provincia osserva che "(…) la causa del fatto giuridico pubblicazione" è da ricercarsi nella circostanza che la segnalante, in quanto affetta da una delle patologie previste dalla norma, vanta un diritto che deve essere sottoposto a un controllo di legittimità, nell´ottica della trasparenza dell´attività amministrativa che si pone come "(…) strumento irrinunciabile e imprescindibile (…)". Si deve anche considerare ad avviso della Provincia che "(…) ci troviamo di fronte (…) non ad un dato vero e proprio bensì davanti a un meta-dato", atteso che lo stato di salute della segnalante non è riportato in alcun modo, non essendo possibile comprendere di quale patologia questa soffra. Peraltro, risultano rispettate anche le indicazioni di cui al provvedimento del Garante n. 17 del 19 aprile 2007, ciò determinando che "(…) alcun vulnus è stato arrecato al diritto alla riservatezza della denunciante";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità in ordine a quanto contestato poiché, così come riportato anche al punto 2 del citato provvedimento del Garante datato 19 aprile 2007, la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, non ostacola una piena trasparenza dell´attività amministrativa. Deve, in primo luogo, essere affermato il principio, già stabilito nel provvedimento del 25 giugno 2009, che l´indicazione in un documento, accanto al nome e cognome dell´interessato, anche del giudizio medico-legale circa l´ascrivibilità alla "Tab. "A" cat. 8^ max" dell´infermità accertata, deve ritenersi un´informazione idonea a rivelare lo stato di salute dell´interessato che quindi, come tale, rientra nel divieto di diffusione previsto dall´art. 22, comma 8, del Codice. Il provvedimento del 25 giugno 2009, le cui argomentazioni di merito devono intendersi qui integralmente richiamate, non risulta, peraltro, essere stato impugnato dalla Provincia;

RILEVATO, pertanto, che la Provincia ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute rendendoli conoscibili sia attraverso la consultazione delle determinazioni dirigenziali sul sito web www.provincia.foggia.it, sia mediante il motore di ricerca Google, contravvenendo al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di ventimila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

alla Provincia di Foggia, con sede in Foggia, Palazzo Dogana, piazza XX settembre 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Provincia di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli