Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati...
Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - 5 maggio 2011 [1827129]
[doc. web n. 1827129]
vedi anche
[newsletter]
[provvedimento del 29 settembre 2010]
Internet: ordinanze di custodia cautelare e garanzie per gli interessati - 5 maggio 2011
Registro dei provvedimenti
n. 181 del 5 maggio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTA la segnalazione con la quale XY lamenta l´illecita diffusione di dati personali - quali i numeri delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte dell´Autorità giudiziaria e indirizzi di luoghi di residenza e domicilio - in relazione alla pubblicazione, in forma integrale, sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dell´ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 5 febbraio 2010 nei confronti di alcuni indagati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
VISTA la nota del 15 febbraio 2011 con la quale è stato dato avviso all´Associazione Onlus "Casa della Legalità e della Cultura", titolare dei siti (d´ora in avanti: "Associazione") e a XY dell´avvio del procedimento amministrativo, funzionale all´adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell´ordinanza, costituiti da numeri di utenze telefoniche e indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio, nonché da numeri di targa di autovetture; rilevato che con la medesima nota è stato chiesto all´Associazione di comunicare l´eventuale adesione spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante, dando assicurazione di avere provveduto alla cessazione del trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del provvedimento;
VISTA la comunicazione del 15 marzo 2011 a mezzo della quale l´Ufficio di Presidenza dell´Associazione ha riferito di avere provveduto all´oscuramento o alla cancellazione dei predetti dati riferiti alle persone citate nell´ordinanza;
VISTA la nota del 13 aprile 2011 con la quale è stata rappresentata all´Associazione l´evidente incompletezza dell´intervento di oscuramento operato sul testo del provvedimento, che ha lasciato in chiaro numerosi dati personali tra quelli indicati nella comunicazione del 15 febbraio 2011; rilevato che tale situazione perdura anche attualmente;
RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");
CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall´art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell´interessato previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell´informazione, pertinenza e non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);
CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org", nel riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche e l´indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio delle persone citate nel testo del provvedimento, nonché i numeri di targa di alcune autovetture;
RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero da parte dell´Associazione – che può esplicarsi anche mediante la pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e delle altre persone citate nel testo dell´ordinanza, effettuata attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento, travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione sul piano del rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione previsto dall´art. 137, comma 3, del Codice e dall´art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;
RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l´illiceità del trattamento effettuato dall´Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nella menzionata ordinanza del 5 febbraio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche e dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento, nonché dai numeri di targa di alcune autovetture;
VISTO il provvedimento del 29 settembre 2010 con cui il Garante, sulla base delle medesime considerazioni, con riferimento alla pubblicazione sugli stessi siti da parte dell´Associazione di un altro provvedimento giurisdizionale, ha ritenuto l´illiceità del trattamento di alcuni dati personali ivi contenuti, di cui ha disposto il divieto dell´ulteriore pubblicazione;
RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell´Associazione Onlus "Casa della Legalità e della Cultura", ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice, il divieto dell´ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";
RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2ter del medesimo Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall´Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nell´ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri delle utenze telefoniche e dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio del segnalante e delle altre persone citate nel testo del provvedimento, nonché dai numeri di targa di alcune autovetture;
b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti dell´Associazione Onlus "Casa della legalità e della cultura" il divieto dell´ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";
c) dispone che l´Associazione dia conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.
Nei confronti del presente provvedimento può essere proposta opposizione, ai sensi dell´art. 152 del Codice, davanti al Tribunale ordinario del luogo ove risiede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Roma, 5 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli