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Parere sullo schema di decreto recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" - 22 settembre 2011 [1844183]

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[doc. web n. 1844183]

Parere sullo schema di decreto recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" - 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 338 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della difesa;

Visto l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero della difesa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

Il regolamento in oggetto reca modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, sul quale peraltro il Garante ha reso parere in data 12 giugno 2009, limitatamente al Titolo II del Libro I.

Il suddetto testo unico è stato emanato ai sensi  dell´articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dall´articolo 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con cui è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all´articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, provvedendo altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all´attività di semplificazione e riassetto delegata al Governo vanno annoverati, in particolare, quelli di cui al comma 3-bis dell´articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ai sensi del quale il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

In tale contesto normativo vanno dunque inquadrati sia l´odierno provvedimento, sia il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (infra: testo unico),   i quali sono destinati a realizzare, a livello secondario, il riassetto della materia, così completando l´opera effettuata, a livello primario, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell´ordinamento militare".

RILEVATO

Tra le norme introdotte o novellate dall´odierno provvedimento talune sono di particolare interesse ai fini della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

1. In primo luogo, l´articolo 4, comma 1, lettera r), dello schema di regolamento, dispone che, all´articolo 695, comma 1, del testo unico, le parole: "dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" siano sostituite dalle seguenti: "dalle disposizioni di cui all´articolo 1, comma 6, del codice", ove per "codice" si intende il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante, appunto, il "Codice dell´ordinamento militare". L´articolo 695 ("Accesso alla documentazione caratteristica") del testo unico sancisce, al comma 1, che "il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti è esercitato secondo le modalità e con le limitazioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196." L´articolo 1, comma 6, del codice dell´ordinamento militare – cui rinvia il testo novellato dell´articolo 695 - dispone a sua volta che, ove non diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal medesimo codice e dal citato testo unico si applichino la legge n. 241 del 1990, il D. P. R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa e il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, lo schema di regolamento conferma il Codice tra i parametri normativi alla cui stregua si conforma la disciplina dell´accesso "alla documentazione caratteristica", ricomprendendovi anche la legge sul procedimento amministrativo e il testo unico sulla documentazione amministrativa.

2. In secondo luogo, l´articolo 4, comma 1, lettera z), numero 2), dello schema di regolamento, sostituisce il comma 2 dell´articolo 748 del testo unico, prevedendo che il militare assente per motivi di salute trasmetta, da una parte, un certificato medico con la sola prognosi al superiore diretto, dall´altra un certificato medico recante sia la prognosi sia la diagnosi al competente organo della sanità militare, affinché "nell´esercizio delle funzioni previste dall´articolo 181 del codice" (che elenca le funzioni del Servizio sanitario militare), "venga verificata la persistenza dell´idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all´uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all´impiego".

Tale norma appare conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali – e in particolare ai principi di finalità, pertinenza e non eccedenza, nonchè (in relazione ai dati sensibili) indispensabilità di cui agli articoli 11, comma 1, lettere b) e d) e 22, comma 3), del Codice – nella misura in cui, attraverso l´adozione del sistema del doppio certificato, consente di selezionare i soli dati pertinenti rispetto alle funzioni svolte dal destinatario del certificato stesso.

Il novellato comma 2 dell´articolo 748 demanda poi a un decreto del Ministro della difesa (o del Ministro dell´economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza), previo parere del Garante, la disciplina delle modalità di adozione del sistema del doppio certificato, "in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell´Amministrazione di effettuare, tramite la Sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l´idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore".

Il medesimo comma 2 demanda invece a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato previo parere del Garante, la disciplina delle modalità per la trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanità militare.

Inoltre, l´articolo 4, comma 1, lettera z), numero 3), modifica il comma 3 del suddetto articolo 748, prevedendo che il comandante di corpo o del distaccamento tenuto a informare i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, debba comunicare soltanto il luogo in cui questi sia ricoverato e non anche – come invece prevede attualmente la norma – la malattia da cui è affetto. Tale modifica appare conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui limita le categorie di informazioni suscettibili di comunicazione nella fattispecie, escludendo quella particolare tipologia di dati sensibili rappresentata dai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato.

RITENUTO

3. Il parere è reso su di una versione aggiornata dello schema di regolamento, che tiene conto di gran parte delle osservazioni formulate, in via collaborativa, dall´Ufficio del Garante all´Amministrazione interessata.

Residua tuttavia un aspetto suscettibile di ulteriore perfezionamento, al fine di elevare lo standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, nell´ambito dei trattamenti disciplinati dallo schema di regolamento.

In particolare, l´articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, dispone che  all´articolo 1059 del testo unico sia aggiunto il comma 6-bis, alla cui stregua i dati relativi alla diagnosi inseriti nel certificato medico del personale militare sono utilizzabili dal competente organo della Sanità militare per le finalità dirette ad "accertare la persistenza dell´idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all´uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all´impiego". La norma prevede inoltre che, in caso di inidoneità, i suddetti dati siano comunicati, per i provvedimenti conseguenti, "al superiore diretto e alle Commissioni mediche". Si stabilisce tuttavia anche che al superiore diretto siano comunicati "inoltre, solo i dati riguardanti l´idoneità privi di elementi riguardanti la diagnosi".

Le citate prescrizioni sembrano in certa misura contraddittorie, in quanto imporrebbero di mettere il superiore diretto a conoscenza di dati relativi alla diagnosi proprio nei casi in cui, in ragione dell´accertata inidoneità all´impiego, l´interessato non potrà prestare servizio. D´altro canto, appare in certa misura singolare che si ragioni di "elementi riguardanti la diagnosi"  (anche se per escluderli dalla comunicazione), proprio in relazione ai casi in cui, essendo stata accertata l´idoneità all´impiego dell´interessato, probabilmente il relativo certificato medico non recherà riferimento alcuno a patologie e, quindi, a diagnosi di sorta.

Se dunque, come pare verosimile - e preferibile ai fini del rispetto dei principi di pertinenza e indispensabilità dei dati sensibili trattati -  l´intentio juris è quella di espungere dal certificato che viene inviato al superiore diretto, in caso d´inidoneità all´impiego, i dati relativi alla diagnosi, al citato articolo 5, comma 1, al capoverso "6-bis", è opportuno apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiore diretto e";

2) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, solo i dati riguardanti l´idoneità", con le seguenti: "invece, solo i dati riguardanti l´inidoneità".

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", con la seguente condizione:
all´articolo 5, comma 1, capoverso "6-bis", siano apportate le seguenti modifiche (punto 3):

a) al primo periodo, sopprimere le parole: "al superiore diretto e";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "inoltre, solo i dati riguardanti l´idoneità", con le seguenti: "invece, solo i dati riguardanti l´inidoneità".

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1844183
Data
22/09/11

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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