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Voto degli italiani all'estero: più tutele per i loro dati - 26 giugno 2003

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Voto degli italiani all’estero: più tutele per i loro dati
(dichiarazione del prof. Gaetano Rasi)

“Per gli italiani residenti all’estero e chiamati a dare il loro voto in occasione di consultazioni politiche o di referendum ci sono oggi tutele precise contro l’uso illegittimo dei loro dati personali”.

Lo afferma Gaetano Rasi, componente del Garante per la protezione dei dati personali, illustrando il contenuto del parere fornito al Ministero degli affari esteri con il quale il Garante ha precisato quali sono gli usi conformi alla legge sulla privacy dei dati personali contenuti nell’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto. “L’elenco è liberamente consultabile da chiunque – ha affermato Rasi -  ma può essere utilizzato esclusivamente per usi legati alle consultazioni politico-elettorali e referendarie alle quali sono chiamati di volta in volta ad esprimersi i nostri concittadini residenti all’estero. Non è consentito, quindi, usare i loro dati per l’invio di pubblicità e messaggi promozionali, essendo questi dati utilizzabili solo per le attività di predisposizione delle liste  e per quelle relative allo svolgimento della campagna elettorale, anche tramite l’invio  di comunicazioni propagandistiche”.

L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è previsto dal recente regolamento attuativo  (d.P.R. n.104/2003)  della legge sull’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (legge n. 459/2001) e contiene solo informazioni  espressamente indicate nel  regolamento (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, indirizzo, comune di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero).All’elenco provvisorio distribuito agli uffici consolari può dunque applicarsi, per analogia, il regime di pubblicità previsto per le liste elettorali (d.P.R. n. 223/1967).

Ma rispetto al regime di pubblicità dei dati presenti nelle liste elettorali, in base al quale viene consentito a chiunque di copiare stampare o mettere in vendita tali liste elettorali, il regime di pubblicità dei dati contenuti nell’elenco provvisorio trova un limite specifico  nell’art. 5 del regolamento attuativo n. 104/2003 della legge sull’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero (legge n. 459/2001), che vieta la comunicazione  e la diffusione dei dati degli elettori  residenti all’estero salvo che per le finalità politico-elettorali sancite dalla legge sul diritto di voto degli italiani all’estero, in particolare per quelle legate alla predisposizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale.

Nel suo quesito il Ministero degli affari esteri, in occasione della recente consultazione referendaria, chiedeva di conoscere se l’elenco dei residenti avesse carattere pubblico e in  caso affermativo se le rappresentanze diplomatico–consolari dovessero limitarsi a consentirne la visione  o potessero anche rilasciarne copia a chi ne facesse richiesta.


Roma, 26 giugno 2003