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Accesso ai documenti amministrativi - Pubblicità della situazione patrimoniale titolare carica elettiva - 8 giugno 1999 [40369]
- Autore:
- Garante per la protezione dei dati personali
- Doc-Web:
- 40369
- Data:
- 08/06/99
- Argomenti:
- Pubblica Amministrazione , Enti locali
- Tipologia:
- Parere del Garante
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[doc. web n. 40369]
Accesso ai documenti amministrativi - Pubblicità della situazione patrimoniale titolare carica elettiva - 8 giugno 1999
Il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di alcune cariche elettive o direttive non fa sorgere l´obbligo di pubblicare i dati patrimoniali né il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio; in questi ultimi, com´è noto, possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse, cessioni di stipendio) alcune delle quali aventi anche natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato, ecc.).
Roma, 8 giugno 1999
Comune di Viterbo
Ufficio Gruppi Consiliari
Consigliere Antonella Bruni
Via F. Ascenzi 1
01100 Viterbo
e, p.c. Comune di Viterbo
Dott. Rosario Terranova
Segretario Generale
Via F. Ascenzi 1
01100 Viterbo
OGGETTO: regime di conoscibilità da parte dei consiglieri comunali dei dati contenuti nei cedolini dello stipendio dei dirigenti dell´amministrazione comunale.
È stato chiesto a questa Autorità un parere in merito ai rapporti tra il diritto di accesso dei consiglieri di enti locali agli atti e ai documenti in possesso dell´amministrazione comunale e provinciale e la legge sulla protezione dei dati personali.
In particolare si chiede di conoscere se un consigliere comunale, per l´espletamento dei compiti connessi con il mandato, possa prendere visione dei cedolini degli stipendi di alcuni dirigenti dell´amministrazione comunale.
Su tali aspetti il Garante si è già pronunciato adottando alcuni pareri di cui si trasmette copia. In tali provvedimenti, viene segnalato che la legge 5 luglio 1992, n. 441, concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di alcune cariche elettive o direttive, è applicabile anche ai componenti degli organi elettivi locali e ai titolari di cariche direttive degli enti, degli istituti e delle società indicati nell´art. 12 della medesima legge.
In particolare si osserva che l´art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha esteso l´applicabilità dell´art. 12 della legge n. 441 "al personale di livello dirigenziale o equiparato di cui all´art. 2, commi 4 e 5, del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche" .
Peraltro, il regime di pubblicità della situazione patrimoniale relativa al suddetto personale non fa sorgere l´obbligo di pubblicare i dati patrimoniali relativi a tali soggetti né il diritto di conoscere il contenuto dei loro cedolini dello stipendio, nei quali, com´è noto, possono essere contenute informazioni di vario genere (multe disciplinari, pignoramenti per alimenti o tasse, cessioni di stipendio) alcune delle quali aventi anche natura "sensibile" (sussidi di cura, indennità missione handicappati, iscrizione al sindacato, ecc.).
Al riguardo il Garante, con il parere reso al Comune di Roma sulle misure da adottare a tutela della riservatezza dei dati contenuti nel cedolino dello stipendio dei dipendenti comunali, sottolinea la necessità di adottare le opportune misure volte a tutelare la riservatezza dei dipendenti per fare in modo che i dati contenuti nel cedolino non siano immediatamente accessibili ad altre persone, rimanendo conoscibili dai soli incaricati del trattamento che li devono necessariamente utilizzare per la gestione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, il diritto del consigliere comunale (art. 31, comma 5, legge n. 142/1990) di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l´efficacia dell´operato dell´Amministrazione e di accedere, a tale scopo, ai documenti formati dalla pubblica amministrazione di appartenenza e a qualsiasi notizia od informazione utili ai fini dell´esercizio delle funzioni consiliari, può essere certamente soddisfatto attraverso:
1) la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti (leggi n. 441/1992 e n. 127/1997 citate);
2) l´esame dei contratti collettivi, destinati per loro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;
3) l´accesso alle deliberazioni e alle determinazioni, concernenti indennità e altri emolumenti corrisposti, adottate dall´Amministrazione a favore dei dipendenti medesimi.
IL PRESIDENTE