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Procedimento relativo ai ricorsi - Tardività del riscontro alla richiesta di accesso e spese del procedimento - 12 dicembre 2001 [40915]

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 [doc. web n. 40915]

Procedimento relativo ai ricorsi - Tardività del riscontro alla richiesta di accesso e spese del procedimento - 12 dicembre 2001

Qualora il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo all´invito ad aderire formulato dal Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati personali detenuti da una centrale rischi privata).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal signor ZY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Massarani e Paolo Segalina presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;

nei confronti di

CRIF S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che CRIF S.p.A. detenga nel proprio archivio dati personali, anche sensibili, che sarebbero trattati e conservati in modo illegittimo. Tali dati, consultabili da banche e società finanziarie, fornirebbero un´immagine distorta del ricorrente il quale verrebbe pertanto considerato come un "cattivo pagatore" ed incontrerebbe quindi difficoltà ad accedere ad ulteriori finanziamenti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato chiede che il Garante accerti l´illegittimità della conservazione, del trattamento e della comunicazione a terzi dei dati "sensibili e/o personali" dell´interessato, ed ordini alla società titolare del trattamento di cancellare i dati personali in questione, liquidando a favore del ricorrente le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 13 novembre 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, CRIF S.p.A. ha risposto con nota fax anticipata in data 21 novembre 2001 precisando:

  • "di adeguarsi spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo a cancellare le posizioni " allo stesso relative;
  • di non trattare dati sensibili relativi all´interessato;
  • di aver verificato l´esistenza di una manifestazione di consenso del ricorrente in ordine a tutte le posizioni segnalate nella banca dati della società, e di aver rilevato a seguito "di verifiche più approfondite" che "l´informativa relativa alla posizione del finanziamento con Finemiro S.p.A. del 6 ottobre 1999 non appare…sufficientemente esplicativa e dunque induce alla cancellazione di tale segnalazione";
  • di ravvisare l´opportunità di cancellare anche le "successive posizioni… intestate" al ricorrente "in quanto vi è la possibilità che le stesse siano state influenzate dalla segnalazione di Finemiro S.p.A." sopra ricordata.

Con fax in data 26 novembre il ricorrente ha contestato alcune affermazioni della società osservando di non aver mai concesso "l´autorizzazione" al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che la società avrebbe dovuto cessarne comunque la divulgazione già al momento della ricezione della prima istanza formulata da esso ricorrente ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali. Nel fax sopra menzionato Crif S.p.A. non avrebbe inoltre manifestato la volontà di cessare la divulgazione dei dati personali dell´interessato, "essendosi limitata a ravvisare la sola e mera opportunità di cancellare tali dati".

Con memoria di replica in data 28 novembre 2001 CRIF S.p.A. ha infine precisato:

  • di aver "già provveduto a cancellare dalla banca dati tutte le posizioni" riferite al ricorrente fin dal 21 novembre scorso;
  • di essere provvista delle dichiarazioni di consenso del ricorrente per tutte le posizioni dello stesso a suo tempo censite;
  • di aver cancellato le posizioni del ricorrente "e segnatamente quella avente ad oggetto il finanziamento accordatogli da Finemiro S.p.A.", in quanto tale consenso appariva assistito "da una informativa resa dalla banca all´interessato in maniera non sufficientemente esplicativa".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto nell´ambito di una c.d. "centrale rischi privata" in riferimento ad operazioni di finanziamento richiesto dall´interessato, con specifico riguardo ad una istanza di cancellazione dei dati conservati nell´archivio della centrale che sono risultati diversi da quelli di tipo sensibile.

In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo CRIF S.p.A. provveduto a cancellare dalla propria banca dati tutte le posizioni dell´interessato precedentemente censite, riferite ad operazioni di finanziamento dallo stesso richieste.

Tale riscontro è però avvenuto solo a seguito della presentazione del ricorso a questa Autorità, il che giustifica la determinazione sulle spese di seguito riportata.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene infine congruo determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, da porre a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro non tempestivo alle richieste dell´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico di Crif. S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente

Roma, 12 dicembre 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli