g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 luglio 2015 [4348885]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4348885]

Provvedimento dell´8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 423 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 2 aprile 2015 da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Macaluso e Massimo Maccaldi, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l., con il quale la ricorrente, professionista specializzata nella direzione di scuole internazionali in Italia e all´estero, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente digitando il proprio nome e cognome, di un thread sul sito "International School Review" risalente al maggio 2006 contenente dati personali che la riguardano, ha chiesto la deindicizzazione dell´url (http://...); ciò in quanto le affermazioni diffamatorie postate da persona anonima in un blog intitolato "Mr. Popinchalks letter" hanno "leso gravemente la propria reputazione personale e professionale" e trascorsi "oltre dieci anni dalla loro pubblicazione le stesse non possono ritenersi di interesse attuale e non sono utili ai potenziali clienti che si avvicinano alle scuole internazionali presenti in più paesi del mondo"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 20 e 21 aprile 2015, con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel richiamare quanto già esposto anteriormente alla presentazione del ricorso, ha ribadito di non poter accogliere le richieste di deindicizzazione avanzate dalla ricorrente non ritenendo sussistenti, nel caso specifico, i "presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio" delineati dalla Corte di Giustizia dell´ Unione Europea nella c.d. sentenza Costeja del 13 maggio 2014; infatti, da un lato, "le informazioni rispetto alle quali la ricorrente chiede la deindicizzazione sono dei commenti rilasciati da alcuni utenti del sito "International School Review" dove gli insegnanti delle varie scuole internazionali nel mondo possono scambiarsi le proprie opinioni in merito ai vari istituti. In particolare, si tratta di alcune review negative piuttosto generiche (…) che si inseriscono in una discussione tra utenti (…)"; dall´altro, "tali commenti, al di là del loro contenuto asseritamente ingiurioso, seppur risalenti al 2006, possono ancora considerarsi attuali" e di interesse, "dato che la professione esercitata dalla ricorrente è, per sua stessa ammissione, pubblica e di assoluto rilievo internazionale"; la resistente ha inoltre rilevato come, alla luce dei criteri individuati dalle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014, che interpretano i  princìpi stabiliti dalla citata sentenza Costeja, "la natura delle notizie è un aspetto che deve essere valutato  per stabilire la rilevanza delle informazioni indicizzate. Invero, laddove i dati in questione rappresentino chiaramente l´opinione personale di qualcuno, senza integrare fatti storici, è meno probabile che sussista la necessità di rimuovere le informazioni, pur riconoscendo che la permanenza delle stesse possa non sempre essere gradevole per l´interessato";

VISTE le note del 22 e 30 aprile 2015 con le quali la ricorrente, nel rilevare come le argomentazioni fornite dalla controparte siano "fuorvianti", ha evidenziato che: a) le informazioni che la riguardano "oltre ad essere isolate, sono obsolete in quanto risalgono al 2006 e da allora mai una notizia, informazione o giudizio negativo è stato mai diffuso in rete o su altri media";  b) le stesse sono relative ad una persona che non ha mai rivestito alcun ruolo nella vita pubblica, in quanto la ricorrente ha svolto un´attività esclusivamente "manageriale in scuole internazionali private, senza compiti diretti nei confronti degli insegnanti, né dei clienti (genitori e alunni)"; c) non sussiste alcun interesse generale alla conoscenza delle stesse in quanto "nessun potenziale utente o fruitore dei servizi delle scuole internazionali private può avere interesse a notizie inaccurate, tanto più tenuto conto del loro carattere anonimo"; quanto, infine, all´osservazione della società resistente secondo cui le informazioni oggetto del ricorso non sarebbero "notizie attinenti a fatti storici ma solo commenti che costituiscono libera manifestazione del pensiero", la ricorrente ha richiamato il punto 4) delle Linee guida adottate dal WP29, laddove si riterrebbe "probabile considerare appropriato il de-listing del risultato di una ricerca quando la sua mancata accuratezza è riferibile a un fatto e quando questo presenta una inaccurata, inadeguata e fuorviante impressione di un individuo";

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell´ Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. sentenza Costeja) ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la deindicizzazione dei risultati che emergono  inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell´Unione Europea con la predetta sentenza ha riconosciuto che il diritto all´oblio, il cui principale elemento costitutivo è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull´interesse economico del gestore (…), ma anche sull´interesse" del pubblico "ad accedere all´informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona, riconoscendo l´esistenza di un´eccezione alla regola generale laddove "per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, l´ingerenza nei diritti fondamentali (dell´interessato) è giustificata  dall´interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso (…) all´informazione di cui trattasi"; considerato inoltre che, già prima della citata pronuncia della Corte di Giustizia, "dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che" il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste "quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca" e che la  "Suprema Corte aveva specificato che l´oblio deve intendersi nel diritto "a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati"(sentenza n. 5525/2012);

CONSIDERATO che le Linee Guida sull´attuazione della citata sentenza emanate dal WP29 il 26 novembre 2014 individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti nei casi di esercizio del diritto all´oblio al fine di effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione; rilevato che tra i criteri che devono essere considerati per la disamina delle richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca vi è anche quello del trattamento pregiudizievole per l´interessato, laddove questo abbia un impatto sproporzionatamente negativo sullo stesso che non risulta motivato trattandosi di "una condotta impropria di minima rilevanza o significato che non è più (o non è mai stata) oggetto di dibattito pubblico e se non vi è alcun interesse pubblico più generale alla disponibilità di tale informazione" (punto 8 delle Linee Guida);

RILEVATO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione dell´url indicato dalla ricorrente appare meritevole di considerazione ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, tenuto conto dell´ampio lasso di tempo trascorso dall´inserimento del post, peraltro anonimo, sul blog in questione (quasi dieci anni) nonché del contenuto dello stesso che, a prescindere dal suo eventuale carattere diffamatorio, risulta privo di qualunque interesse pubblico anche in quanto non è mai stato oggetto di alcun dibattito che ne giustifichi la permanenza in rete;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover  accogliere il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, di dover ordinare a tale società, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla rimozione del link all´url http://...;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Google e, per l´effetto, ordina a tale società, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice di provvedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla rimozione del link all´url http://...;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia