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Non è possibile far cancellare i dati conservati dagli uffici giudiziari - 7 giugno 1999

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Non è possibile far cancellare i dati conservati dagli uffici giudiziari

Non è possibile far cancellare i dati conservati dagli uffici giudiziari per ragioni di archivio e documentazione.
Il Garante ha ritenuto inammissibile il ricorso di una persona che si era lamentata del fatto che il Ministero di grazia e giustizia ed il Tribunale della sua città continuerebbero a detenere alcuni suoi dati personali relativi ad una vicenda giudiziaria conclusasi nel 1994 con un provvedimento di archiviazione.
Secondo il ricorrente la conservazione di tali dati presso il registro generale della cancelleria del Tribunale comporterebbe alcune conseguenze negative specialmente per quanto concerne lo svolgimento di svariate pratiche amministrative, nei concorsi pubblici e per il rilascio di documenti. L’interessato aveva inoltrato una richiesta al Ministero, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al CED del Dipartimento di pubblica sicurezza, ma poiché aveva ricevuto riscontro positivo solo da quest’ultimo, si era rivolto al Garante affinché provvedesse a far cancellare i dati, riguardanti sia l’iscrizione del reato nel casellario giudiziale e sia la conseguente archiviazione, contenuti negli archivi del Tribunale.
Il Garante ha innanzitutto osservato che, a parte l’esattezza o meno dell’individuazione del Ministero di grazia e giustizia quale titolare del trattamento dei dati che nell’ambito di un ufficio giudiziario sono connessi ai procedimenti penali, l’utilizzo delle informazioni al quale si riferisce il ricorso rientra tra quelli effettuati per ragioni di giustizia dagli uffici giudiziari.
Per questo tipo di trattamenti l’art. 4 della legge n. 675 del 1996 ha reso applicabili solo alcune disposizioni, in attesa che, entro il 31 luglio 1999, il Governo emani il previsto decreto legislativo con alcune norme integrative in materia. Fra le norme attualmente applicabili ai trattamenti di dati per fini di giustizia non sono comprese né quelle riguardanti i diritti di accesso alle banche dati, integrazione, rettifica e cancellazione dei dati (art. 13) né quelle in materia di ricorsi al Garante (art. 29).In caso di violazione di queste norme è quindi possibile inviare all’Autorità una segnalazione o un reclamo ma non è possibile proporre un ricorso.
Diverso il caso del CED del Dipartimento di P.S., al quale l’interessato può accedere direttamente, e del casellario giudiziale per il quali l’accesso è regolato da procedure specifiche.
L’Autorità ha sottolineato che va operata una netta distinzione tra i dati e le informazioni inserite negli archivi del CED del Dipartimento di P.S e la mera conservazione di dati ed atti presso un ufficio giudiziario per ragioni di archivio o di documentazione dei procedimenti esauritisi.
Nel CED e nel casellario giudiziale la posizione del ricorrente risulta opportunamente aggiornata perché, a seguito dell’archiviazione del reato, a carico dell’interessato non risulta più nulla.
Diverso il caso degli uffici giudiziari, dove per ragioni di archivio e documentazione deve rimanere traccia storica dei procedimenti. Tale permanenza non comporta affatto conseguenze pratiche negative per i concorsi pubblici e per il rilascio di documenti, come asserito dal ricorrente, perché è la posizione nel casellario che, in determinati casi, può essere richiesta in occasione di concorsi, colloqui di assunzione ecc.

Roma, 7 giugno 1999