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Provvedimento di divieto del trattamento dei dati personali riferiti ad un episodio di violenza sessuale descritta all'interno di servizi giornalistici - 29 novembre 2018 [9065807]

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NEWSLETTER DEL 7 DICEMBRE 2018

- PROVVEDIMENTO DEL 25 LUGLIO 2018

 

[doc. web n. 9065807]

Provvedimento di divieto del trattamento dei dati personali riferiti ad un episodio di violenza sessuale descritta all'interno di servizi giornalistici - 29 novembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 490 del 29 novembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

RILEVATA l’avvenuta diffusione, nell’ambito di un articolo pubblicato su un sito web  riconducibile al titolare del trattamento, di informazioni idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima di un episodio di violenza sessuale verificatosi nel mese di luglio 2018;

VISTO il provvedimento del 25 luglio 2018 con il quale è stato disposto in via d’urgenza nei riguardi di Sky Italia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la misura temporanea della limitazione del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, riferita ad ogni ulteriore diffusione - anche on-line ed ivi compreso l’archivio storico - delle informazioni idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima della violenza descritta all’interno di un articolo pubblicato sul sito web www.tg24.sky.it in data 21 luglio 2018, nonché nel filmato ad esso correlato, ovvero in altri articoli e/o video eventualmente presenti in siti web comunque riconducibili al medesimo titolare;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevedeva – e tuttora dispone nel nuovo testo novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c), del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 – che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; 

il Garante ha più volte affermato che detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati, a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare tutela accordata dall’ordinamento, anche in sede penale, alla riservatezza delle persone offese da tali delitti (cfr., in www.gpdp.it, provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958; provv. del 13 luglio 2005, doc. web n. 1152088; provv. 8 aprile 2009, doc. web n. 1610028); 

la diffusione all’interno dell’articolo di informazioni idonee a rendere, sia pure indirettamente, la vittima identificabile, risulta in contrasto con le esigenze di tutela della dignità della medesima (art. 8, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A.1 del Codice));

VISTA la nota del 27 luglio 2018 con la quale è stato trasmesso al titolare il menzionato provvedimento di limitazione del trattamento chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota del 3 agosto 2018 con la quale Sky Italia S.r.l. ha dichiarato, in particolare, di aver provveduto a rimuovere “dai propri sistemi il filmato correlato all’articolo” – effettuando il medesimo intervento “anche con riguardo ad un secondo video di analogo contenuto” – nonché ad eliminare “ogni riferimento alla nazionalità della vittima sia nel testo dell’articolo” indicato nel provvedimento di limitazione del trattamento che “in un altro articolo sulla medesima vicenda” presente sul proprio sito web;

CONSIDERATO che il provvedimento del 25 luglio 2018, tenuto anche conto delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, ha carattere provvisorio e che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato; 

RILEVATO che non sono emersi nuovi elementi tali da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità nel citato provvedimento del 25 luglio 2018;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, l’illiceità dell’avvenuta diffusione di dati personali idonei a identificare, sia pure indirettamente, la vittima della violenza sessuale descritta nell’articolo descritto in premessa e nel filmato ad esso correlato;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre nei confronti di Sky Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 139, comma 4, del Codice – nel nuovo testo introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. f), del d.lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 – e dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on-line ed ivi compreso l’archivio storico, delle informazioni idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima della violenza descritta all’interno dell’articolo pubblicato sul sito web www.tg24.sky.it in data 21 luglio 2018, nonché nel filmato ad esso correlato, ovvero in altri articoli e/o video eventualmente presenti in siti web comunque riconducibili al medesimo titolare; 

RICORDATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 139, comma 4, del Codice e dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone nei confronti di Sky Italia S.r.l. il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on-line ed ivi compreso l’archivio storico, delle informazioni idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima della violenza descritta all’interno dell’articolo pubblicato sul sito web www.tg24.sky.it in data 21 luglio 2018, nonché nel filmato ad esso correlato, ovvero in altri articoli e/o video eventualmente presenti in siti web comunque riconducibili al medesimo titolare;

b) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia