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Provvedimento del 13 dicembre 2018 [9073755]

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[doc. web n. 9073755]

Provvedimento del 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 502 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 21 marzo 2018 con il quale XX, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere:

- nei confronti di Google LLC, la rimozione, dai risultati di ricerca rinvenibili in associazione al suo nominativo, dei due seguenti URL:

1)    http://...;

2)    https://...;

- nei confronti di GEDI Digital S.r.l., società del gruppo GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in qualità di titolare del trattamento effettuato dal quotidiano "Il Tirreno", l'adozione di misure atte ad inibire l'indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al sito del giornale, di un articolo reperibile tramite il primo degli URL sopra indicati; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante associazione al suo nominativo degli articoli reperibili attraverso i predetti URL, il primo dei quali non contenente dati personali a lui riferibili e l'altro riguardante una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto, ma ormai risalente nel tempo;

VISTE le note del 15 maggio 2018 con le quali GEDI Digital S.r.l. e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al trattamento di dati personali effettuato all’interno dell’articolo giornalistico indicato nell'atto di ricorso, affermandone la titolarità in capo ad altro soggetto;

VISTA la nota del 15 maggio 2018 con la quale GEDI News Network S.p.A., intervenendo spontaneamente nel procedimento, ha comunicato di essere titolare del trattamento di dati personali posto in essere dal quotidiano “Il Tirreno”, dichiarando altresì di aver provveduto ad effettuare l’interdizione dell’indicizzazione dell’articolo indicato dal ricorrente, nonché di uno ulteriore avente medesimo contenuto, mediante la compilazione del file “robots.txt” in associazione all’uso dei “Robots Meta Tag”;

VISTE le note del 16 e del 25 maggio 2018 con le quali Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha comunicato:

di non aver individuato il nominativo del ricorrente nella pagina reperibile tramite l’URL indicato in premessa con il n. 1 e di aver pertanto adottato misure manuali al fine di impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca restituiti in associazione a detto nominativo;

di non poter invece aderire alla richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 2, ritenendo tuttora sussistente l’interesse della collettività alla reperibilità delle relative informazioni, in quanto riguardanti un procedimento penale nel quale il ricorrente è stato coinvolto, ma del quale non è noto l’esito; 

CONSIDERATO che: 

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento che ha reso necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

l’Autorità, in virtù della diretta applicabilità del Regolamento ed in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, ha disposto, con provvedimento n. 374 del 31 maggio 2018, la disapplicazione, a partire dalla predetta data, delle norme relative al procedimento su ricorso contenute nel Codice in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento stesso;

con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - sono state apportate le modifiche necessarie ad adeguare il contenuto del Codice alla normativa europea, prevedendo, tra l'altro, l’espressa abrogazione delle disposizioni relative alla tutela alternativa a quella giurisdizionale contenute nella sezione III del capo I del titolo I della parte III del medesimo Codice;

l’atto presentato dall’interessato deve essere pertanto deciso dal Garante secondo le disposizioni applicabili al procedimento su reclamo attualmente contenute nell’art. 77 del Regolamento e nell'art. 143 del Codice novellato- oltreché nel regolamento interno n. 1/2007, per la parte compatibile con il nuovo quadro normativo - fermo restando il principio generale di conservazione degli atti sinora posti in essere;

RILEVATO, in via preliminare, che:

GEDI Digital S.r.l. ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle richieste avanzate dall’interessato;

GEDI News Network S.p.A., intervenuta spontaneamente nel corso del procedimento e qualificatasi quale titolare del trattamento effettuato dal quotidiano "Il Tirreno", ha dichiarato di aver aderito alle predette istanze disponendo l’interdizione dell’indicizzazione dell’articolo indicato dal medesimo, tramite la compilazione del file “Robots.txt” associato all'uso dei “Robots Meta Tag”;

RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare il reclamo inammissibile nei confronti di GEDI Digital S.r.l., pur dovendosi prendere atto delle misure adottate da GEDI News Network S.p.A.; 

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, il Garante è competente a eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri nei confronti di Google LLC, in quanto stabilita in Italia attraverso Google Italy;

- anche ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, il trattamento effettuato da Google LLC, nella fattispecie in esame, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano, tenuto anche conto dei principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta diretta ad ottenere la rimozione dell’URL individuato in premessa con il n. 1, che la resistente, non avendo individuato il nominativo dell’interessato all’interno della pagina ad esso corrispondente, ha provveduto ad adottare misure manuali atte ad impedirne il posizionamento tra i risultati di ricerca restituiti in associazione a detto nominativo e, pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell'URL indicato in premessa con il n. 2 – che tuttora appare tra i risultati restituiti dal motore di ricerca digitando il nominativo dell’interessato – che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia; 

RILEVATO che:

la vicenda nella quale è stato coinvolto l’interessato è da reputarsi ormai risalente nel tempo, in quanto riferita a fatti verificatisi nel 2001;

la pagina reperibile attraverso l'URL sopra individuato contiene solo un estratto dell’articolo originariamente pubblicato sul sito web dell’editore - raggiungibile attraverso un apposito link inserito all’interno di essa - nel quale tuttavia non risulta più presente;

tale circostanza comporta la persistente diffusione di informazioni parziali che, in conseguenza dell’avvenuta rimozione dell’articolo, non sono più integrabili con quelle riferite all'intera vicenda in esso descritta – e della quale, peraltro, non sono noti gli esiti processuali – amplificando in tal modo il rischio di circolazione di dati inesatti o comunque non aggiornati (cfr. punto n. 7 delle citate “Linee Guida”);

non può pertanto ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale della collettività alla reperibilità in rete di dette informazioni in associazione al nominativo dell’interessato; 

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato in ordine a tale richiesta e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL individuato in premessa con il n. 2 quale risultato di ricerca reperibile in associazione  al nominativo dell’interessato;  

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento:

a) dichiara il reclamo inammissibile nei confronti di GEDI Digital S.r.l., pur prendendo atto dell’avvenuta deindicizzazione dell’articolo posta in essere da GEDI News Network S.p.A., in qualità di titolare del trattamento effettivo;

b) con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Google LLC:

- prende atto con riguardo all’URL individuato in premessa con il n. 1, delle misure manuali adottate dalla società al fine di inibirne il posizionamento quale risultato di ricerca restituito in corrispondenza del nominativo dell’interessato, per cui non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

- dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL individuato in premessa con il n. 2 e, per l’effetto, ingiunge alla medesima di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL in questione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al medesimo nominativo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice, Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia