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Parere del Garante su uno schema di decreto in tema di modalità di comuinicazione dei dati di idoneità psicofisica per il rilascio di patente di guida - 17 ottobre 2019 [9207176]

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[doc. web n. 9207176]

Parere del Garante su uno schema di decreto in tema di modalità di comuinicazione dei dati di idoneità psicofisica per il rilascio di patente di guida - 17 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 17 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - di seguito Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 luglio 2019 (prot. n. 24562);

VISTO il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;

VISTO il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

VISTO il parere del Garante del 15 febbraio 2018, n. 78 (doc web n. 8043000) sullo schema di decreto in materia di certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore;

VISTO il d.P.R. 28 marzo 2019 n. 54, “Regolamento recante modifica dell’art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha chiesto il parere del Garante su uno schema di decreto, che attua l’art 1 del d.P.R. 28 marzo 2019 n. 54 (“Regolamento recante modifica dell’art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 concernente i certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore”). Il predetto articolo ha previsto modalità semplificate nell’ambito delle procedure per il “rilascio” o “conferma di validità” della patente di guida, stabilendo che siano individuate, con decreto del Ministero (il cui schema è oggetto del presente parere, come richiesto nel citato provvedimento del Garante del 15 febbraio 2018, n. 78), le modalità con le quali deve essere comunicata per via telematica dal medico accertatore o dalla commissione medica locale l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida. Ciò, nella prospettiva della semplificazione già operata dal predetto d.P.R. in ordine al processo di dematerializzazione degli atti procedimentali (in linea con gli obiettivi fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale).

Lo schema si compone di 4 articoli, relativi rispettivamente a: trasmissione dell’attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica (art. 1), ricevuta da rilasciare all’utente in seguito all’accertamento sanitario (art. 2), indicazione della scadenza di validità della patente successivamente all’accertamento sanitario (art. 3), visualizzazione della relazione medica da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (art. 4).

RILEVATO

Il nuovo quadro complessivamente definito dalle citate disposizioni prevede che, per attestare l’idoneità psicofisica dei conducenti, ai fini del rilascio e la conferma di validità della patente di guida, il sanitario invia, esclusivamente in via telematica, una relazione medica ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, superando le precedenti modalità di comunicazione cartacea della documentazione. La trasmissione avviene utilizzando un unico modello, allegato al d.P.R. 28 marzo 2019 n. 54, - con contestuale soppressione di quelli precedentemente rilasciati dai medici monocratici e dalle Commissioni mediche locali - che si limita ad indicare se il candidato al conseguimento della patente di guida è in possesso dei requisiti d’idoneità psicofisica richiesti, specificando le eventuali prescrizioni. I dati personali, anche relativi alla salute, di maggior dettaglio (quali, statura, peso, acuità visiva, acuità uditiva, tempi di reazione e eventuali minorazioni invalidanti) restano, invece, nell’esclusiva disponibilità del medico accertatore (cfr. art. 1 dello schema).

All’interessato viene fornita la ricevuta dell’avvenuta trasmissione dell’attestazione al citato Dipartimento del ministero dei Trasporti. Questa viene generata automaticamente dal sistema informatico conformemente al modello allegato allo schema di decreto e, nei soli casi in cui il medico o la commissione medica abbiano ritenuto insussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o il rinnovo della patente di guida o abbiano ritenuto necessario imporre specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero abbiano disposto il rinnovo della patente per un termine inferiore a quello ordinario di cui all’art. 126 del Codice della strada, riporta anche le motivazioni della decisione adottata (cfr. artt. 2 e 3 dello schema).

Lo schema individua, come modalità di “visualizzazione della relazione medica da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale”, l’inserimento del “codice univoco” attribuito dal sistema a ogni relazione medica (e riportato nella ricevuta da rilasciare all’utente) e il codice fiscale dell’utente (cfr. art. 4 dello schema).

RITENUTO

Esaminato lo schema di decreto, il Garante rileva che non risultano espressamente individuate, nell’ambito delle modalità di comunicazione per via telematica della citata attestazione, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dai trattamenti disciplinati dallo schema di decreto in esame, tenuto altresì conto della tipologia dei dati trattati. Risulta pertanto necessario, a tal fine, prevedere uno specifico allegato tecnico recante gli elementi necessari previsti dal quadro normativo generale in materia di protezione dei dati personali (artt. 24, 25 e 32 del Regolamento, nonché, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla salute, art. 9 del Regolamento e art. 2-sexies del Codice).

In tale quadro, fermo restando il principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento, appare utile prevedere specifiche misure tecniche tra le quali, ad esempio:

- l’introduzione di differenti livelli di autorizzazione per il trattamento dei dati nell’ambito del sistema gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che garantisca accessi selettivi da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento (artt. 5, par 1, lett. b), c) e f), 25 e 32 del Regolamento);

- l’utilizzo di canali di trasmissione sicuri e il tracciamento delle operazioni svolte da ciascun soggetto autorizzato al trattamento (artt. 5, par 1, lett. f), 25 e 32 del Regolamento).

Ciò premesso il Garante ritiene comunque opportuno fornire alcuni ulteriori suggerimenti: nelle premesse e nell’art. 1, le fonti normative richiamate dovrebbero essere integrate con un espresso riferimento al mutato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, indicando espressamente il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, par 4, del Regolamento, esprime il parere sullo schema di decreto del Ministero con le osservazioni di cui in motivazione.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia