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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla trasmissione al Sistema Tessera sanitaria, a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento - 10 giugno 2021 [9681102]

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[doc. web n. 9681102]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla trasmissione al Sistema Tessera sanitaria, a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento - 10 giugno 2021

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 10 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

VISTO, l´art. 3, comma 4, del richiamato d.lgs. 175/2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

VISTO, inoltre, il comma 3, del medesimo art. 3, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

VISTI i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, recanti le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché la loro compilazione agevolata e consultazione da parte del cittadino – sui quali il Garante si è espresso favorevolmente con i pareri, rispettivamente, del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058) e del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178);

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, recante le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento, e di quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223);

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, il cui art. 4, recante “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce, in particolare, che:

- l’Ordine dei biologi sia incluso tra i medesimi Ordini, e siano istituiti gli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevedendo che ciascun Ordine abbia uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, e che gli Ordini territoriali siano riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma (comma 1);

- i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica siano trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (comma 9, lett. c));

- la Federazione nazionale degli Ordini di cui al comma 9, lettera c), assuma la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (comma 11);

VISTO il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, che ha istituito gli albi delle 17 professioni sanitarie che fanno parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali si aggiungono a quelli già preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019, che ha previsto la trasmissione telematica al Sistema TS, da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’art. 4, comma 1, della l. 3/2018, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all’albo istituito ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2019 – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 26 settembre 2019 (provv. n. 174, doc. web n. 9162444);

VISTO l’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel modificare l’art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO il successivo comma 538 del medesimo art. 1 della l. 145/2018, ai sensi del quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al citato art. 4, comma 4-bis, della l. 42/1999;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, con il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTA la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto del Ministro, con il quale si prevede, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del richiamato d.lgs. 175/2014, l’estensione della rilevazione delle spese sanitarie, oggetto di trasmissione al Sistema TS a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, alle prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del citato decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto, all’art. 1, stabilisce che gli iscritti a 18 tipologie di elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il citato d.m. 9 agosto 2019 e testé indicati, “Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, [inviino] al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”;

CONSIDERATO che, per la trasmissione telematica al Sistema TS dei predetti dati per la loro relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione, l’art. 2, comma 1, dello schema rinvia alle modalità previste dai richiamati decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, del 27 aprile 2018 e del 19 ottobre 2020, su cui il Garante aveva già espresso il proprio avviso favorevole, nonché dal decreto del 29 gennaio 2021, relativo alla proroga dei termini per la trasmissione;

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 2, comma 2, dello schema rinvia la definizione delle modalità tecniche di utilizzo dei predetti dati, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi sentito il Garante;

RITENUTO, pertanto, di non dover formulare rilievi sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sottoposto ad esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si prevede, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, l’estensione della rilevazione delle spese sanitarie, oggetto di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, alle prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019.

Roma, 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9681102
Data
10/06/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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