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Provvedimento del 27 febbraio 2025 [10143908]

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[doc. web n. 10143908]

Provvedimento del 27 febbraio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 97 del 27 febbario 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Guardia di finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche che ha accertato la presenza di un impianto di videosorveglianza, installato da Profumi di Primavera Guest House s.r.l., in assenza di idonei cartelli informativi e le cui telecamere sono idonee a riprendere la strada pubblica;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con le note del 23.6.23 e del 27.11.23, il sig. XX e la sig.ra XX segnalavano l’installazione di un impianto di videosorveglianza - composto da due telecamere posizionate presso il civico 10 e due presso il civico 13 di Vico II Emanuele Duni in Matera – da parte presumibilmente della Profumi di Primavera Guest House s.r.l., (di seguito, la “Società”) non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali in quanto le telecamere sarebbero state idonee a riprendere la strada pubblica e l’ingresso dell’immobile della sorella della segnalante.

2. L’avvio del procedimento

A seguito di intervento richiesto dall’Ufficio, con nota del 7.3.2024, la Guardia di finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche trasmetteva il verbale del controllo effettuato, in data 7.2.2024, presso la sede legale di Profumi di Primavera Guest House s.r.l., esercente attività di affittacamere, sita in Matera, via Lucana 185, presso la relativa struttura operativa, sita in Matera via Lucana 181 e presso i civici 13 e 10 di Vico II Emanuele Duni.

Dal verbale si rilevava che “presso il civico 13 di Vico II Emanuele Duni in Matera sono installate due telecamere, posizionate a circa tre metri d’altezza in modo da riprendere la zona antistante l’ingresso alla suite della società e parte di Vico II Emanuele Duni con particolare riferimento al civico 12 del vicolo in questione” e che “presso il civico 10 di Vico II Emanuele Duni sono installate due telecamere, posizionate a circa tre metri d’altezza in modo da riprendere la zona antistante l’ingresso della casa vacanze denominata “L’Albero della Vita” e parte del Vico II Emanuele Duni con particolare riferimento al civico 11 del vicolo in questione corrispondente all’ingresso del locale adibito a centrale termica, di proprietà della società”.

Il verbale riferisce, inoltre, che “le telecamere sono segnalate da cartelli di informativa minima in materia di videosorveglianza riportanti l’immagine stilizzata di una telecamera e prive delle indicazioni riguardanti titolarità e finalità del trattamento”.

In merito alla titolarità dell’impianto, la rappresentante legale della Profumi di Primavera Guest House s.r.l., ha dichiarato che “per quel che riguarda le due telecamere del civico 13, la titolarità è in capo alla Profumi di Primavera Guest House s.r.l.” e che “per quel che riguarda le due telecamere del civico 10, la titolarità dovrebbe essere di mia sorella Michela”.

Successivamente al controllo, con nota inviata alla Guardia di finanza in data 4.3.2024, le “socie alla pari della Profumi di primavera Guest House s.r.l. e Michela Chita in qualità di titolare della struttura ricettiva L’Albero della Vita” rappresentavano di:

aver “oscurato la telecamera destra situata in Vico II Duni n. 13 che inquadra la strada e parte del civico 12”,

aver provveduto ad installare “i cartelli di videosorveglianza posti sugli ingressi di Vico II Duni, di cui al civico n. 13 “Suite Profumi di Primavera”, al civico 10 della casa vacanza “Albero della Vita” e la caffetteria “Profumi di Primavera” di cui al civico 181 di via Lucana riportando in chiaro il nome del titolare del trattamento delle finalità”. Quanto dichiarato è stato comprovato con relativa documentazione fotografica.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Ufficio, con nota del 3.6.2024 (prot. n. 67234) provvedeva a notificare alla Profumi di Primavera Guest House s.r.l. l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento.

Con nota del 27.6.2024, la Profumi di Primavera Guest House s.r.l. inviava i propri scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e dell’art. 166, comma 6, del Codice, con cui rappresentava che “a seguito del sopralluogo (…), le sig.re … , rispettivamente legale rappresentante e socie della società Profumi di Primavera Guest House s.r.l. si attivavano il giorno stesso al fine di rimuovere completamente le criticità emerse e a tal fine provvedevano a:

a) oscurare le marginali porzioni di immagini eccedenti l’area di stretta pertinenza consentita, inquadrate da una telecamera installate presso il civico 13 di vico II Duni e in particolare le piccole porzioni di strada pubblica e del civico 12;

b) integrare la compilazione dei cartelli informativi relativi alla videosorveglianza con l’indicazione del nominativo del titolare del trattamento e delle finalità.

Di tali adempimenti, si dichiara negli scritti difensivi, “le sig.re … davano altresì tempestiva comunicazione al Garante allegando a comprova idonea documentazione fotografica”.

La Società rappresentava, inoltre, che:

- l’installazione del sistema di videosorveglianza ha “trovato fondamento nell’esigenza di tutela del patrimonio aziendale e delle persone”;

- “sono state presentate due distinte richieste di autorizzazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (una per ciascuno dei civici citati) evase rispettivamente con il rilascio dell’autorizzazione n. 44 del 07.06.2023 e dell’autorizzazione n. 45 del 07.06.2023, relativamente alle telecamere installate presso la sede legale e lal sede operativa della società Profumi di Primavera guest House s.r.l.”;

- “all’esterno di entrambi i civici, poi, sin dall’installazione dell’impianto, di videosorveglianza, è stata apposta la cartellonistica minima al fine di segnalare la presenza delle telecamere”;    

- “al momento dell’accesso, il monitor della telecamera del civico 13 – per la quale è risultato che la stessa fosse idonea a inquadrare una porzione di strada pubblica di Vicolo II Duni oltre che una piccola parte del civico 12 – sia risultato spento, così’ come altrettanto spento era il DVR, attivato per la prima volta solo in presenza dei militari. Tale circostanza è rilevante se si considera che prima dell’accesso del Nucleo della Guardia di Finanza, né la sig.ra …, né le sig.re … avevano effettuato alcun accesso a tale impianto di videosorveglianza e che di fatto tale telecamera era rimasta inutilizzata. Prima di quel momento le sig.re … non avevano avuto modo di constatare che una delle telecamere del civico 13 inquadrasse alcune piccole porzioni eccedenti la propria proprietà e preso atto di tale circostanza si sono subito attivate il giorno stesso, per oscurare le porzioni di ripresa non necessarie rispetto alle finalità del trattamento”.

In merito all’informativa, la Parte ha dichiarato che la stessa “è sempre stata presente sin dall’installazione delle telecamere se pure in maniera non dettagliata”.    

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato.

Posto che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento, si rileva come tale trattamento debba essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A tale scopo, quindi, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante impianti di videosorveglianza, occorre che il titolare del trattamento predisponga idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità) affinché gli interessati siano resi “consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza”.

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, al punto 7), specifica che “le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello) mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”.

Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”.

Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

Inoltre, in base alle disposizioni del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile del 2010 nel caso di ripresa di aree esterne ad edifici ed immobili il trattamento deve avvenire “con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.)” (si veda, in particolare, il punto 6.2.2.1 del provvedimento).

Analogamente le già citate Linee Guida n. 3/2019 prevedono che, “in generale, la necessità di utilizzare la videosorveglianza per proteggere i locali del Titolare finisce ai confini della proprietà, tuttavia, per una protezione efficace, in alcuni casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza nelle immediate vicinanze dei locali. In questo contesto, il Titolare dovrebbe prendere in considerazione mezzi fisici e tecnici, come ad esempio bloccare o pixelare aree non rilevanti” (3.1.2 par. 27).  

4. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base del verbale di accertamento redatto dalla la Guardia di finanza di Roma – Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche è emerso che gli impianti di videosorveglianza, installati da parte della Profumi di Primavera Guest House s.r.l., presso  la   struttura operativa sita in Matera via Lucana 181 e presso la suite sita in Vico II Emanuele 13, erano attivi e funzionanti, sprovvisti di idonei cartelli informativi e le cui  telecamere (più specificamente quelle posizionate presso la suite della Società sita in Vico II Emanuele 13) erano idonee a riprendere parte della strada pubblica (in particolare, parte di Vico II Emanuele Duni all’altezza del civico 12 del vicolo in questione).

Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento, nonché in violazione del principio generale di trasparenza del trattamento, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del medesimo Regolamento.

Inoltre, essendo le telecamere installate presso la Profumi di Primavera Guest House s.r.l.,  idonee a riprendere anche la strada pubblica la parte ha violato principi generali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento in ragione del mancato rispetto delle citate prescrizioni di cui al provvedimento generale in materia di videosorveglianza; inoltre il relativo trattamento risulta effettuato in violazione dell’art. 6 del Regolamento in quanto privo di base giuridica.

5. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento.

Alla luce di quanto complessivamente rilevato, l’Autorità rileva l’illiceità del trattamento effettuato in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento.

[OMISSIS]

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da Profumi di Primavera Guest House s.r.l., P.I. 01283410775, attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza installati presso la sede operativa della Società e presso la “Suite Profumi di Primavera” sita al civico 13 di Vico II Emanuele, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento;

[OMISSIS]

DISPONE

ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante;

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei