Provvedimento del 17 luglio 2025 [10172305]
Provvedimento del 17 luglio 2025 [10172305]
[doc. web n. 10172305]
Provvedimento del 17 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 446 del 17 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);
VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.;
VISTO il reclamo del 29 settembre 2022 con il quale il sig. XX nella qualità di padre ed esercente la potestà genitoriale sulla minore XX, rappresentato dall’Avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, da parte dell’Associazione Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame ODV (di seguito “ChangeTheGame”) nella relativa pagina Facebook (reperibile al link ://...) “presumibilmente a partire dalla data 09.07.2022” di un post contenente, tra l’altro, il dispositivo della decisione disciplinare n. XX del XX, emessa dal Tribunale Federale nei confronti della minore stessa “senza alcuna cancellazione, oscuramento, anonimizzazione o pseudonimizzazione del nominativo (…) e del suo numero di tesseramento (…)”.
CONSIDERATO, in particolare, che il reclamante ha rappresentato:
la violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 196/2003, e dell’art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 ivi richiamato, con riguardo al divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore anche in caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale;
che tale violazione è emersa in ragione del fatto che la menzionata decisione del Tribunale Federale sanciva la responsabilità della minore, insieme ad altre 5 tesserate, per aver cercato di occultare e comunque omesso di segnalare la condotta illecita posta in essere dalla XX, ritenuta a sua volta responsabile per aver consentito il libero acceso alla struttura ed il contatto con i tesserati, anche minorenni, da parte del sig. XX, soggetto radiato dalla Federazione, nonché condannato anche presso le ordinarie sedi giudiziarie per condotte gravi ai danni di minori;
che nella richiamata pagina veniva inoltre pubblicata la foto del sig. XX, unitamente ad un commento dell’Associazione stessa;
di aver indirizzato, già in data 25 marzo 2022, al recapito di posta elettronica certificata dell’Associazione, una specifica istanza di accesso ai dati relativi alla minore ex art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare con riguardo ad un altro post pubblicato dall’Associazione sempre sulla propria pagina Facebook ed inerente alla persona del sig. XX, senza aver ottenuto alcun riscontro;
CONSIDERATO che, alla luce del divieto richiamato dal sopra citato art. 50 del d.lgs. n. 196/2003, il reclamante ha richiesto all’Autorità di imporre all’Associazione “il divieto di ogni pubblicazione della decisione del Tribunale Federale n.XX in data XX o anche di solo parte della medesima decisione (dispositivo, etc.) ovvero la cancellazione, oscuramento, anonimizzazione o pseudonimizzazione del nominativo della minore (…) e del suo numero di tesseramento e di ogni altra notizia idonea a consentire la sua identificazione”, nonché, in ragione di tale violazione, di denunciarne il comportamento alle competenti autorità per il reato di cui all’art. 684 c.p. e di infliggere ogni ulteriore sanzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
CONSIDERATO che nel reclamo è stata altresì lamentata la violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento, stante il mancato riscontro alla menzionata istanza di accesso, con conseguente richiesta di imporre le sanzioni previste per la violazione dei diritti degli interessati sanciti dalle richiamate norme;
VISTA la nota di ChangeTheGame del 6 marzo 2023, con la quale, in risposta alle ripetute comunicazioni dell’Ufficio, reiterate da ultimo con nota del 27 febbraio 2023, l’Associazione, nell’evidenziare che “entrambi i post di cui si fa menzione nel reclamo non sono più pubblicati sulla pagina Facebook”, ha precisato che:
ChangeTheGame è “un’organizzazione di volontariato che si occupa di combattere ogni forma di violenza sessuale, emotiva e fisica all’interno del contesto sportivo”;
in ragione delle attività che svolge per l’assolvimento delle proprie finalità essa “è solita subire attacchi da parte dei soggetti accusati e/o condannati per le violenze e delle persone loro vicine”, anche attraverso mail o messaggi minatori cui non viene dato alcun seguito;
tra i casi di cui l’Associazione si è occupata rientra anche quello del sig. XX, istruttore di equitazione al centro di numerosi scandali, legati ad abusi sessuali in danno di minorenni e condannato in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di un’atleta minorenne nell’aprile 2020;
già prima della sentenza definitiva di condanna, il sig. XX, nell’anno 2016, aveva subito un provvedimento di radiazione da parte degli organi di giustizia della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) che, tuttavia, non aveva posto fine alla relativa attività, grazie “all’azione di protezione di alcuni circoli ippici austriaci ed italiani” che hanno continuato a dargli ospitalità, consentendo così di mantenere contatti con atlete minorenni;
avendo appreso ciò l’Associazione, “che sin dall’inizio aveva seguito il caso”, ha ritenuto doveroso darne notizia al fine di evitare che altre minorenni divenissero vittime del sig. XX, inseguendo il sogno di raggiungere la gloria sportiva, sotto la guida di colui che viene considerato uno dei migliori istruttori di equitazione;
verosimilmente, è a questa notizia che potrebbe aver fatto riferimento il reclamante nella richiesta del 25 marzo 2022, posto che “nel mese di ottobre 2022 è stato operato un restyling della pagina Facebook dell’Associazione e alcuni post sono stati involontariamente cancellati, e tra questi, evidentemente quello indicato dal reclamante, dato che ad oggi l’Associazione non è stata in grado di trovarlo”;
l’omessa risposta all’istanza del reclamante nasce dal fatto che l’Associazione ha ricevuto negli anni diversi messaggi minatori che ha provveduto a cestinare, sicché è probabile che la richiesta del reclamante “sia stata erroneamente interpretata come tale e abbia seguito la medesima sorte”;
“in ogni caso alla data dell’istanza, vale a dire il 25 marzo 2022, l’Associazione non era in possesso né ha trattato alcun dato riferibile alla sig.ra XX”, l’unico dato ad essa riferibile e che sia mai stato trattato è il dispositivo della menzionata decisione XX resa dal Tribunale Federale FISE;
dal dispositivo di detta decisione non era possibile inferire che XX fosse minorenne e pertanto “l’Associazione non era consapevole di stare diffondendo dati relativi ad un minore”;
“nel momento in cui ne ha acquisito consapevolezza ha provveduto all’immediata rimozione del post effettuata già alla fine del mese di agosto 2022”, posto peraltro che “(…) l’Associazione ha quale scopo sociale proprio la tutela dei minori da ogni forma anche lata di abuso e violenza (…)”;
non si può convenire con il reclamante circa l’applicabilità dell’art. 50 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del DPR n. 488/1998 anche ai procedimenti disciplinari sportivi “i quali non sono procedimenti giudiziari neppure in senso lato, atteso, peraltro, che la fattispecie criminosa prevista e punita dall’art. 684 c.p., richiamata dalla norma in ultimo citata è reato monoffensivo che tutela soltanto l’amministrazione della giustizia e non il soggetto sottoposto a procedimento”;
l’Associazione, in ragione delle finalità perseguite ha comunque ritenuto doveroso “rimuovere il post e distruggere la copia del dispositivo in proprio possesso”;
CONSIDERATO che, a fronte di tale memoria, inviata in pari data al reclamante, non sono pervenute osservazioni da parte di quest’ultimo;
VISTA la nota di questa Autorità del 24 luglio 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur prendendo atto dell’avvenuta rimozione del richiamato post, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par.2, del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par.1, lett. a), b) e c), nonché degli artt. 12 e 15 del citato Regolamento;
CONSIDERATO, in particolare, che l’Autorità ha rilevato in tale sede come l’asserita circostanza che dal dispositivo della decisione dell’organo di giustizia sportiva non emergesse la minore età dell’interessata non poteva esimere l’Associazione dall’effettuare ogni opportuna verifica preliminare, tenuto conto che, come dalla stessa dichiarato, la vicenda aveva riguardato specificamente un soggetto di cui erano noti i comportamenti ai danni di minori, tanto da ritenere doveroso darne notizia al fine di evitare che altri minorenni ne potessero divenire vittime;
VISTA la nota del 10 agosto 2023 con la quale ChangeTheGame ha, con specifico riguardo a tale rilievo operato dall’Autorità, rappresentato che:
“ChangeTheGame ha seguito e denunciato le vicende in cui è rimasto coinvolto il sig. XX con riferimento alla violenza sessuale reiterata nel tempo perpetrata in danno di un’atleta minorenne” ed ai relativi esiti processuali, nonché disciplinari, essendo stato condannato definitivamente dalla giustizia ordinaria nel 2019 e precedentemente radiato da parte degli organi della giustizia sportiva nel 2016;
l’Associazione ha ricevuto notizia della denuncia presentata alla giustizia sportiva nei confronti del club sportivo che aveva continuato ad avvalersi della collaborazione del sig. XX, nonostante gli esiti della vicenda processuale e disciplinare e, nel marzo 2022, ha pubblicato un breve video nel quale era ritratto solo quest’ultimo “avvisando il pubblico della sua radiazione e del fatto che verosimilmente continuava ad allenare”;
la successiva richiesta del sig. XX non è stata letta a causa “dell’errore di valutazione, commesso in assoluta buona fede, di cui si è detto nella precedente memoria;
nel mese di XX la FISE ha pubblicato il dispositivo della decisione di condanna del club sportivo, riportando i nomi dei diversi tesserati sanzionati per aver agevolato l’opera del sig. XX, compreso quello di XX, di cui però non era indicata l’età e che, pertanto, l’Associazione non avrebbe potuto immaginare che “una minorenne avesse cooperato per consentire al sig. XX di sottrarsi alle conseguenze della radiazione”,
l’errore in cui è incorsa l’Associazione circa la maggiore età di tutti i sanzionati risulta scusabile “considerato altresì’ che il Tribunale Federale FISE non ne aveva disposto l’anonimizzazione”, sussistendo, pertanto, “un ragionevole affidamento circa il fatto che tra le persone indicate nel dispositivo non vi fossero minori”;
inoltre, non potendo avere accesso ai dati del tesseramento FISE l’Associazione non avrebbe potuto risalire alla data di nascita della minore XX;
nel momento in cui GhangeTheGame ha appreso che nel dispositivo della menzionata sentenza era contenuto il nome di soggetti minorenni “ha immediatamente rimosso il post che ne dava notizia”;
del resto, GhangeTheGame è una associazione di volontariato che utilizza tutte le entrate costituite dalle quote associative e dalle donazioni per prestare assistenza legale e psicologica gratuita in favore delle vittime di abusi sessuali, fisici e psicologici nel mondo dello sport e favorire, attraverso una serie di attività, una cultura della prevenzione;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
CONSIDERATO che nel reclamo è stata invocata l’applicazione dell’art. 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali che richiama, a sua volta, il divieto di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 con riguardo alla pubblicazione di notizie o immagini relative a minori coinvolti i procedimenti giudiziari non solo penali;
VALUTATO che il divieto ivi sancito non risulta invocabile nel caso di specie, posto che il trattamento dei dati della minore afferisce specificamente ad un procedimento disciplinare sportivo e non ad un procedimento giudiziario come previsto dalla norma;
CONSIDERATO, pertanto, che la normativa applicabile nell’ipotesi in esame, riguarda in particolare:
- l’art. 5, par. 1 lett. a), b) e c) del Regolamento con riferimento ai principi generali di liceità e correttezza, nonché di adeguatezza, pertinenza e limitazione dei dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- l’art. 15 del Regolamento che sancisce il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma circa la sussistenza o meno di un trattamento in corso dei dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso a tali dati ed a tutte le informazioni richiamate dalla norma;
- l’art. 12 del citato Regolamento che impone al titolare del trattamento di fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento stesso “senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa”, salvo gli specifici motivi di proroga;
CONSIDERATO che nel profilo Facebook di ChangeTheGame, nel riportare integralmente il dispositivo della decisione disciplinare emessa dal Tribunale Federale, sono stati diffusi i dati personali della minore (nome, cognome e numero di tesseramento);
RITENUTO che a tale diffusione debba attribuirsi un carattere di eccedenza e non pertinenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati trattati, in particolar modo ove se ne consideri la riferibilità a soggetti vulnerabili come i minori di cui è prioritario il rispetto della riservatezza, anche ai fini di preservarne il relativo equilibrio psico-fisico nel caso di pubblicazione di notizie ed informazioni che ne riguardino il coinvolgimento in un ambito come quello della giustizia sportiva;
CONSIDERATO che il titolare del trattamento, prima di pubblicare decisioni che riguardino soggetti minorenni anche nella sola forma del dispositivo, è quindi tenuto ad effettuare un’attenta verifica delle informazioni personali oggetto di diffusione e della ricorrenza o meno dei presupposti per l’oscuramento di determinati dati, in particolare ove si tratti di soggetti minorenni, adottando, a tal fine, ogni opportuno accorgimento;
VALUTATO, altresì che, la circostanza che dal predetto dispositivo non emergesse la circostanza della minore età dell’interessata, non può considerarsi esimente rispetto ad un doveroso accertamento preliminare, da parte di un’associazione il cui scopo sociale è quello di tutelare proprio i minori da abusi perpetuati nel mondo sportivo e che aveva già seguito, come dichiarato, le vicende di un soggetto condannato per episodi di violenza sessuale ai danni di minorenni;
CONSIDERATO che ChangeTheGame non ha fornito alcun riscontro alle richieste già in precedenza avanzate dal reclamante nell’interesse della minore ai sensi del richiamato art. 15 del Regolamento, in contrasto con il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati, espressamente previsto dal citato art. 12 del Regolamento;
RITENUTO che, con riguardo a tale circostanza, non può darsi pregio alle argomentazioni legate al fatto che, negli anni, l’Associazione ha ricevuto, in merito alla vicenda XX, diversi messaggi e lettere minatorie e che l’istanza di accesso sarebbe stata “erroneamente interpretata” e cestinata alla stregua di queste ultime;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, la diffusione dei dati della minore sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento, e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;
RITENUTO che, nel caso di specie, il titolare abbia anche violato le disposizioni di cui agli artt. 12 e 15 del citato Regolamento;
RITENUTA pertanto accertata l’illiceità delle citate condotte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, si ingiunge al titolare di adottare ogni misura organizzativa necessaria al fine di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze (art. 12 del citato Regolamento), compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato, nonché il correlato diritto alla cancellazione (artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento);
RITENUTO, inoltre, di dover ingiungere all’Associazione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati personali oggetto di diffusione tramite i propri canali social vengano trattati nel rispetto dei principi e delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento alle informazioni che riguardano soggetti minorenni rispetto alle quali dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti opportuni (quale, ad esempio, l’oscuramento) al fine di inibirne l’identificazione;
RITENUTO che, in base ad una valutazione complessiva degli elementi sopra descritti, con riguardo ai trattamenti già realizzati e con finalità dissuasiva, sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par. 5, del Regolamento;
RITENUTO che ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, del Regolamento, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo;
RILEVATE le circostanze da prendere in considerazione e che, nel caso di specie, devono essere valutate sotto il profilo delle aggravanti:
- la gravità della violazione, dal momento che il trattamento lamentato nel reclamo in parola ha avuto ad oggetto i dati personali (nome, cognome e numero di tessera) di una minore rispetto alla quale l’ordinamento giuridico riconosce una tutela rafforzata in ragione della vulnerabilità di tale soggetto e dei rischi significativi sottesi alla circolazione in rete di informazioni ad esso riconducibili (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);
- la persistente pubblicazione dei dati personali della minore su un canale social del titolare, posto che, da quanto emerso in atti, il post oggetto di doglianza è risultato rinvenibile sulla pagina Facebook dell’Associazione per più di un mese (da luglio 2022 sino alla fine di agosto 2022) (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);
- la reiterazione della condotta omissiva tenuta dall’Associazione la quale non ha risposto all’istanza di esercizio del diritto di accesso del reclamante, ex art. 15 del Regolamento in data 25 marzo 2022, e ha peraltro fornito riscontri tardivi alle diverse note inviate dall’Autorità (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);
- il carattere negligente della condotta, tenuto conto che l’Associazione ha agito con noncuranza rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dovendosi rilevare che la ricorrenza dell’errore umano come motivazione dei comportamenti omissivi rispetto alla richiamata istanza di esercizio dei diritti dell’interessata, ha costituito comunque un indice di insufficienti misure organizzative interne, anche in considerazione della delicatezza dei temi trattati dal titolare, avuto specifico riguardo all’azione di denuncia e intervento contro gli abusi sessuali, pure verso minori, nel contesto sportivo (art. 83, par. 2, lett. b del Regolamento);
RITENUTI, altresì, quali elementi attenuanti:
- la natura isolata della condotta posto che il procedimento in parola è scaturito da un solo reclamo (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);
- l’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico dell’Associazione (art. 83, par. 2 lett. e del Regolamento);
- la complessiva valutazione sulla capacità economica del titolare, quale Associazione senza scopo di lucro che persegue “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, con particolare riferimento alla tutela in favore di minori in ambito sportivo, vittime di abusi; nello specifico, l’ultimo “Rendiconto per cassa” reso disponibile nel sito internet dell’Associazione, relativo al periodo d’imposta 2023, ha registrato una situazione di disavanzo d’esercizio, risultando pertanto in perdita (art. 83, par. 2 lett. k del Regolamento);
RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi nei confronti ChangeTheGame ODV la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000 (diecimila/00) pari allo 0,05% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro;
RITENUTO, altresì, nel caso in argomento, di dover applicare, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019;
CONSIDERATO che, in attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di censura, con specifico riferimento alla pubblicazione, per più di un mese, dei dati personali relativi alla minore su un canale social del titolare; ciò laddove le finalità perseguite attraverso il descritto trattamento avrebbero potuto essere ugualmente realizzate mediante dati anonimi, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela della minore coinvolta, riconosciute dall’ordinamento giuridico;
RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato dall’Associazione Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame ODV (C.F. 97842520153), con sede in Milano (20159), Via Pastrengo n. 12; di conseguenza:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge al titolare di adottare ogni misura organizzativa necessaria al fine di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e di soddisfare, senza ingiustificato ritardo, le relative istanze, compreso il diritto di opposizione che può essere avanzato “in qualsiasi momento” dall’interessato, nonché il correlato diritto alla cancellazione (artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento);
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge all’Associazione di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati personali oggetto di diffusione tramite i propri canali social vengano trattati nel rispetto dei principi e delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento alle informazioni che riguardano soggetti minorenni rispetto alle quali dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti opportuni (quale, ad esempio, l’oscuramento) al fine di inibirne l’identificazione;
c) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge al citato titolare di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
ORDINA
all’Associazione Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame ODV, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.
INGIUNGE
alla predetta Associazione, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine alle violazioni ed alle misure adottate nei confronti de Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame ODV, in conformità all’art. 58, par.2 del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 17 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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