g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 luglio 2025 [10172356]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10172356]

Provvedimento del 17 luglio 2025

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 17 luglio 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.;

VISTO il reclamo del 29 settembre 2022 con il quale il sig. XX nella qualità di padre ed esercente la potestà genitoriale sulla minore XX, rappresentato dall’Avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, da parte della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito “FISE”), sulla propria pagina web della versione integrale della decisione disciplinare XX, emessa dal Tribunale Federale nei confronti della minore stessa (e reperibile al link: https://...), “senza provvedere a nessuna cancellazione, oscuramento, anonimizzazione o pseudonimizzazione del nominativo (…) e del suo numero di tesseramento(…)”;

CONSIDERATO, in particolare che nel reclamo è stata evidenziata:

la violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 ivi richiamato, con riguardo al divieto di pubblicazione e divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore anche in caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale;

che tale violazione era emersa in ragione della pubblicazione integrale della decisione che sanciva la responsabilità della minore, insieme ad altre 5 tesserate, per aver cercato di occultare e comunque omesso di segnalare la condotta illecita posta in essere dalla XX, ritenuta a sua volta responsabile per aver consentito il libero acceso alla struttura ed il contatto con i tesserati, anche minorenni, da parte del sig. XX, soggetto radiato dalla Federazione, nonché condannato anche presso le ordinarie sedi giudiziarie per condotte gravi ai danni di minori;

PRESO ATTO che, in considerazione del divieto sancito dal sopra citato art. 50 del d.lgs. n. 196/2003 il reclamante ha chiesto all’Autorità di imporre alla FISE il divieto di ogni pubblicazione della menzionata decisione disciplinare ed in ogni caso la cancellazione, oscuramento, anonimizzazione o pseudonimizzazione del nominativo della minore e del suo numero di tesseramento e di ogni altra notizia idonea a consentirne l’identificazione, nonchè, in ragione di tale violazione, di denunciarne il comportamento alle competenti autorità per il reato di cui all’art. 684 c.p. e di infliggere ogni ulteriore sanzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che nel reclamo è stato evidenziato che la stessa FISE, nel pubblicare sul proprio sito, la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello nel successivo procedimento, “ha provveduto ad anonimizzare almeno parzialmente di dati della minore (…) ed il suo numero di tesseramento”;

VISTA la nota della FISE del 22 dicembre 2022, in risposta alla nota dell’Ufficio del precedente 7 dicembre con la quale, nell’affermare la piena liceità del trattamento effettuato e la non accoglibilità delle richieste avanzate con il reclamo, la Federazione ha precisato che:

successivamente al ricevimento della comunicazione del Garante e in attesa delle relative valutazioni, la Federazione ha provveduto, “per ragioni di prudenza” ad oscurare i dati della minore;

non possa ritenersi applicabile, al caso di specie, l’invocata norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 196/2003 - collocata nel Titolo I del Codice, relativo ai trattamenti in ambito giudiziario - in quanto il richiamo in essa contenuto al divieto di cui all’art. 13 del d.P.R. 448/1988 (c.d. Codice del processo penale minorile) è dettato per i processi penali con imputati minori di età non arrivati a dibattimento con udienza pubblica e ne estende la portata agli altri “procedimenti esercizio di poteri giurisdizionali pubblici”;

l’estensione da parte del citato art. 50 del divieto di cui all’art. 13 “si colloca nell’alveo di esercizio di quel residuale ed eccezionale potere normativo riconosciuto ai legislatori interni dal GDPR” e deve ritenersi operante per particolari tipologie di trattamento, come quelle previste dall’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, ovvero quelle riconducibili all’adempimento di obblighi legali in capo al titolare o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, con esclusione del “caso della giustizia sportiva e dei provvedimenti disciplinari della stessa”, che non costituiscono esercizio di pubblici poteri giurisdizionali;

la giustizia sportiva ha autonomia rispetto a quella statuale e tale autonomia (cfr. artt. 2 e 18 Cost.) riflette quella dell’ordinamento giuridico sportivo (cfr. art. 1 d.l. n. 220/2003 convertito con legge n. 280 /2003);

“il vincolo di giustizia, di natura negoziale, costituisce un momento fondamentale dell’ordinamento sportivo” (cfr. Cass. n. 18919/2005);

anche la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che “le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (sia pure in forma giustiziale) e non giurisdizionale” (TAR Lazio-Roma, n. 4391/2016);

la base giustificativa del trattamento operato dalla FISE deve quindi individuarsi nelle norme dell’ordinamento sportivo cui i tesserati volontariamente aderiscono e si sottopongono (artt. 20.1. e 20.4 del Regolamento di giustizia di cui alla del. della Giunta nazionale Coni n. 50/2022);

l’art. 11, comma 4, del Codice della giustizia Coni stabilisce che “le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito Internet istituzionale della Federazione in un’apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente la pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione”;

a sua volta l’art. 30 del menzionato Regolamento di giustizia stabilisce che le decisioni che concludono i procedimenti sono “pubblicate e conservate per un tempo di almeno 10 anni nel sito Internet della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso al pubblico e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page (…)”, mentre il successivo art. 53 stabilisce, al comma 6, che la decisione del Tribunale Federale è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata sul sito della Federazione e l’art. 55, al comma 2, sancisce che da detta pubblicazione decorre il termine per la proposizione del reclamo presso la Corte federale di Appello;

“la pubblicazione nel sito istituzionale delle decisioni adottate all’esito di procedimenti per illeciti disciplinari è un obbligo (…) che è posto in capo alla Federazione ed ai suoi organi da disposizioni di carattere negoziale alle quali, all’atto del tesseramento, lo sportivo aderisce”;

l’adesione del singolo all’ordinamento sportivo, stante anche quanto disposto dall’art. 10 dello Statuto FISE, mediante contratto e tesseramento, implica anche l’accettazione ed il rispetto delle regole di tale ordinamento e del funzionamento della giustizia sportiva;

il trattamento dei dati dei tesserati, in tale contesto, risulta giustificato sulla base dell’art. 6, lett. b) del GDPR con riguardo all’esecuzione del vincolo contrattuale associativo e la pubblicazione nel sito è necessaria per l’esecuzione del contratto associativo di cui l’interessato è parte;

nell’informativa privacy che segue il documento di tesseramento è precisato che il trattamento dei dati viene consentito alla FISE sulla base dell’adesione del tesserato al contratto associativo;

il trattamento dei dati dei tesserati consistente nella pubblicazione e diffusione delle decisioni che li riguardano è giustificato anche ai sensi dell’art. 6, lett. a) del GDPR in quanto l’interessato presta il proprio consenso a siffatto trattamento e dichiara all’atto del tesseramento “di essere edotto e di aver visionato lo Statuto e i Regolamenti F.I.S.E. (…) impegnandosi a rispettare le norme in essi contenuti e a farle rispettare al minore di cui si chiede il tesseramento”;

il “Regolamento interno sulla protezione, il trattamento e la circolazione dei dati personali” adottato dalla FISE è messo a disposizione e accettato dai tesserati, e prevede all’art. 33 che le sentenze e le altre decisioni di giustizia sportiva sono pubblicate e rese accessibili attraverso il sito della Federazione;

è tuttavia prevista una misura di protezione a garanzia dell’interessato che, con istanza motivata, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, può chiedere “che le sua generalità e ogni altro dato idoneo ad identificarlo siano omessi mediante applicazione di misure di protezione (…)” (cfr. art. 33, comma 2 cit.);

in tal caso il provvedimento “è comunque pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale della Federazione, ma l’accesso è ristretto alle sole parti del giudizio (art. 33, co. 6 , Reg. privacy FISE)”;

tale misura è apparsa proporzionata rispetto al bilanciamento tra esigenze dell’ordinamento sportivo e rispetto del principio associativo ed esigenze di tutela dei dati personali degli interessati, nonché “adeguata non avendo finora ricevuto alcuna obiezione, nemmeno da parte del DPO”;

“nel caso di specie la sedicenne XX i genitori esercenti la potestà hanno tuttavia deciso di non avvalersi dello strumento di garanzia posto a disposizione degli interessati dalla FISE, non avendo avanzato alcuna richiesta di oscuramento”;

la pubblicità delle sentenze è peraltro “necessaria anche per consentire ai 1900 Circoli affiliati sul territorio nazionale di conoscere lo stato del tesseramento dei loro interlocutori”, ai fini della concreta operatività della copertura assicurativa obbligatoria per legge;

con specifico riferimento ai minori, non sussiste “un divieto generale alla pubblicazione dei dati (…) in Internet”, inoltre, la capacità degli stessi di intendere la portata della pubblicazione sul web dei propri dati personali è presupposta dallo stesso legislatore sia europeo che nazionale, stante quanto disposto dagli artt. 8 del GDPR e 2-quinquies del Codice;

il trattamento nel caso di specie è stato pertanto effettuato ai sensi della richiamata normativa prevista in ambito sportivo, nonché nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 e in conformità con l’art. 6, par. 1, lett. a) e lett. b) del GDPR, dovendosi ritenere inapplicabile l’art. 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

la FISE esprime comunque “la piena disponibilità a condividere con il Garante l’introduzione di misure che, per il futuro, prevedano l’adozione di garanzie ancora maggiori (…)”;

VISTA la memoria di replica del 2 gennaio 2023 con la quale il reclamante, nell’insistere nelle richieste formulate nel reclamo, ha, a propria volta, evidenziato che:

la stessa FISE in alcune decisioni del Tribunale Federale, emesse sempre nei confronti di minori, “ha provveduto all’oscuramento dei dati riferiti alle persone minorenni” XX);

nella decisione 30_09_19, provvedimento XX è stato “persino disposto espressamente l’oscuramento dei dati riferiti a persone minorenni”;

come già osservato nel reclamo, anche con riguardo alla pubblicazione della successiva decisione della Corte Federale d’Appello nei confronti della minore XX la FISE ha provveduto all’oscuramento dei dati riferibili alla stessa (XX);

anche gli organi di giustizia del CONI nelle loro decisioni provvedono all’oscuramento dei dati riferiti a soggetti minorenni (XX);

il Garante con l’ordinanza ingiunzione nei confronti della Federazione italiana di tiro con l’arco del 20 ottobre 2022 – doc. web n. 9831323 pronunciata “in un caso senz’altro analogo, ha chiarito i principi che devono valere in caso di pubblicazione di una decisione del giudice sportivo”;

in detto provvedimento è stata sancito che: “il titolare del trattamento, in applicazione dei principi di finalità e di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web atti e documenti contenenti dati personali, è tenuto, ad ogni modo, a selezionare con attenzione le informazioni oggetto di pubblicazione, verificando, caso per caso, se ricorrano o meno i presupposti per l’oscuramento di determinati dati (…)”;

tali principi “valgono senz’altro ed ancora di più quando si tratta di informazioni riguardanti una persona minorenne” e quando la decisione “contiene tematiche di natura così delicata come nell’odierna fattispecie”;

anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha evidenziato, con riguardo alla tutela dei minori nel mondo della comunicazione, che detta tutela si estende anche a fatti che non siano specificamente reati, garantendone l’anonimato per non incidere sull’armonico sviluppo della personalità;

la FISE, pertanto, “non ha fatto buon governo dei principi illustrati”, essendo doveroso provvedere al richiamato oscuramento dei dati della minore;

l’art. 50 del Codice privacy deve essere comunque applicato anche con riguardo alla pubblicazione delle decisioni della giustizia sportiva “atteso che l’ordinamento giuridico sportivo e gli organi di giustizia ivi costituiti sono pur sempre sottoposti all’ordinamento giuridico italiano a cui devono uniformarsi”;

anche a non voler ritenere applicabile il citato art. 50 al caso di specie ciò non escluderebbe l’applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.ls. n. 196/2003, tra cui si evidenziano, in particolare le disposizioni di cui all’art.5 che si ritengono comunque violate e le conseguenti sanzioni di cui all’art. 83, pure richieste con il reclamo in forma residuale;

nessuna rilevanza può avere l’eccezione circa la mancata richiesta di oscuramento da parte del reclamante e della figlia, come confermato dalla sopra citata decisione del Garante che non ha preso in considerazione la corrispondente eccezione della Federazione sportiva coinvolta;

privi di rilevanza anche i richiami alle norme di cui agli artt. 8 del GDPR e 2-quinquies del Codice posta la diversità del contesto cui esse si riferiscono rispetto alla pubblicazione di informazioni che possono turbarne o danneggiare lo sviluppo della personalità del minore;

VISTA la nota di questa Autorità del 18 luglio 2023, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, pur prendendo atto dell’avvenuto oscuramento dei dati della minore e degli accorgimenti adottati con riguardo alla pubblicazione della successiva decisione della Corte Federale d’Appello nei confronti della minore stessa, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate, al medesimo titolare, le violazioni di legge, individuate nel caso di specie nella violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento;

VISTA la nota del 19 settembre 2023 con la quale la FISE, nel rinviare a quanto già espresso nei precedenti scritti, ha rappresentato che:

i dati della reclamante contenuti nella decisione disciplinare (nome, cognome, numero di tessera) “non hanno carattere di eccedenza rispetto al fine per i quali sono stati trattati” e sono da ritenersi adeguati e pertinenti a tali legittime, esplicite finalità;

la FISE anche in ragione della sua natura federale, è obbligata e necessita di “rendere nota pubblicamente e diffusamente la posizione di un atleta nella comunità sportiva” e la relativa legittimazione a partecipare ad allenamenti, gare, premiazioni, nonché a beneficiare di coperture assicurative;

tale “pubblicità di status” risulta necessaria per il corretto funzionamento del meccanismo associativo sportivo, del suo ordinamento e del vincolo associativo di ciascun atleta;

le numerose associazioni sportive federate, dislocate nel territorio, hanno necessità di conoscere la posizione di un atleta;

l’esigenza di conoscere lo status di un tesserato deriva “dall’esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico regolamentare e contrattuale” che esige “la conoscibilità delle sanzioni disciplinari comminate agli atleti” (cfr. ad es. art. 6.5 del Regolamento di giustizia);

anche gli altri atleti hanno bisogno e diritto di conoscere la posizione di un avversario a tutela dei propri diritti, ma anche in adempimento a precisi doveri del rapporto associativo;

una platea qualificata e cospicua di soggetti (Ufficiali di gara, componenti degli organi federali, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione in Enti affiliati e aggregati e tutti i tesserati) ha esigenza di conoscere la posizione disciplinare di un tesserato per esercitare un preciso dovere giuridico in particolare quello di segnalare tempestivamente comportamenti illeciti (cfr. art. 3. e art. 2.1, lett. c) Reg. Giust);

anche il pubblico degli eventi sportivi deve poter verificare la correttezza dello svolgimento delle competizioni;

inoltre, la copertura assicurativa del tesserato potrebbe essere sospesa o esclusa nel caso in cui il tesserato incorra in provvedimenti disciplinari;

le richiamate finalità “sarebbero solo parzialmente raggiungibili” ed in modo maggiormente dispendioso ed inefficiente se la FISE dovesse provvedere a comunicazioni individuali del provvedimento disciplinare;

anche in una recente causa, pendente presso la Corte di giustizia UE (Causa C-115/22) -con riguardo alla pubblicazione di informazioni relative a sanzioni inflitte ad una atleta, unitamente al nome, nel sito dell’Organismo indipendente per il controllo antidoping austriaco, da valutarsi in relazione al rispetto del principio di liceità e di minimizzazione dei dati - le conclusioni dell’Avvocato Generale hanno evidenziato come causa di giustificazione dell’informazione al pubblico anche dei dati identificativi dell’atleta destinatario della sanzione sia la particolare finalità dissuasiva e preventiva, riguardo ad alcuni comportamenti in ambito sportivo, sia quella di evitare l’elusione della misura comminata, attraverso l’informazione a tutti coloro che potrebbero “sponsorizzare o ingaggiare l’atleta in questione” e che, pertanto, in ragione di tali finalità, la misura della pubblicazione risulta idonea, “né forme alternative potrebbero raggiungere tale fine con altrettanta efficacia”;

rispetto alle decisioni degli organi della giustizia sportiva la FISE si limita “a ricevere quanto trasmessole per la pubblicazione obbligatoria sul proprio sito”, per cui richiederle di intervenire attraverso l’oscuramento dei dati “comporterebbe (…) un irragionevole (e illegittimo secondo l’ordinamento sportivo) aggravio e snaturamento delle funzioni (…) oltre che una illogica duplicazione di passaggi”;

la FISE non ha un potere di intervento diretto e versa in una situazione “di legittimo e ragionevole affidamento che si sia già svolta da parte degli Organi competenti quell’attività di eventuale “selezione” che oggi si contesta”;

l’art. 33 del Reg. privacy FISE stabilisce, del resto, come già rilevato, la possibilità per l’interessato, di presentare un’istanza motivata di oscuramento dei propri dati all’Organo davanti al quale pende il giudizio;

nel caso in esame, la FISE ha ricevuto in forma integrale la decisione del Tribunale Federale mentre, anche in forma oscurata, il provvedimento di secondo grado per la pubblicazione, con ciò spiegandosi come, in alcuni casi, la Federazione proceda alla pubblicazione di decisioni oscurate, aspetto che, nella propria memoria di replica, “(…) la reclamante vorrebbe, al contrario, presentare come arbitrario da parte della FISE”;

insieme alle finalità sopra indicate la pubblicazione delle decisioni sul sito della Federazione è attività obbligatoria che persegue anche il “fine procedurale di assicurare la conoscibilità delle decisioni, la certezza dei rapporti sportivi, il decorso dei termini per l’impugnazione, l’esecutorietà della decisione”;

il tesserato FISE è portato a conoscenza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti CONI e federali e del proprio Regolamento privacy e specificamente informato anche all’atto di adesione della possibilità di pubblicazione sul sito web dei dati personali;

le disposizioni circa l’an ed il quomodo della pubblicazione dei dati hanno natura negoziale e l’autonomia delle parti del rapporto sportivo regolamenta anche le modalità di trattamento ed oscuramento dei dati personali, per cui ove la previsione regolamentare che regola il rapporto associativo e che prevede l’oscuramento dietro istanza dovesse essere ritenuta irrilevante o inefficace “ci troveremmo di fronte ad un caso di invalidità di una disposizione negoziale accertata da un’Autorità indipendente”;

una siffatta ipotesi è inammissibile nel nostro ordinamento, stante la competenza dell’autorità giudiziaria “a conoscere delle invalidità delle regole di autonomia privata”;

nella richiamata decisione del Garante nel caso Fitarco la natura dei dati era diversa trattandosi di dati particolari e non comuni, inoltre “dalla motivazione di quel provvedimento non risulta se FITARCO abbia predisposto un meccanismo di adesione e costituzione negoziale del vincolo sportivo con esplicito riferimento alle regole che disciplinano le forme di pubblicazione delle decisioni della giustizia sportiva”;

infine, non si riviene il carattere di eccedenza rispetto alla sfera di riservatezza della minore in quanto la “vicenda de qua esula dalla sua sfera intima ed individuale” attenendo a comportamenti e status di una più ampia dimensione, propria della vita pubblica, i.e. sociale/associativa” della stessa;

da ultimo, il meccanismo predisposto tramite il reg, privacy FISE unitamente all’informativa offerta ai tesserati “è stato finora ritenuto un ragionevole punto di bilanciamento tra le diverse esigenze che questo complesso fenomeno pone”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che nel reclamo è stata invocata l’applicazione dell’art. 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali che richiama, a sua volta, il divieto di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 con riguardo alla pubblicazione di notizie o immagini relative a minori coinvolti i procedimenti giudiziari non solo penali;

VALUTATO che il divieto ivi sancito non risulta invocabile nel caso di specie, posto che il trattamento dei dati della minore afferisce specificamente ad un procedimento disciplinare sportivo e non ad un procedimento giudiziario come previsto dalla norma;

CONSIDERATO, pertanto, che:

la fattispecie in esame deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati con riguardo alle forme di pubblicità previste per le decisioni degli organi della giustizia sportiva ed in particolare agli obblighi di pubblicazione on-line di tali decisioni sui siti delle Federazioni sportive (cfr. Codice della giustizia Coni adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni, n. 1538del 9 novembre 2015, approvato con DPCM del 16 dicembre 2015, nonché Regolamento di giustizia della Fise di cui alla deliberazione della Giunta Nazione del Coni, n. 50 del 9 marzo 2022);

analoghe disposizioni in ordine alla pubblicazione dei provvedimenti della giustizia sportiva sono contenute nel “Regolamento interno sulla protezione, il trattamento e la circolazione dei dati personali” adottato dalla FISE;

in particolare, dall’insieme delle disposizioni ivi presenti è previsto che le decisioni di giustizia sportiva siano pubblicate e rese accessibili attraverso il sito della Federazione;

le ragioni di tali previsioni risiedono, come emerso dagli atti del procedimento, nell’esigenza di assicurare la conoscibilità delle decisioni, la certezza dei rapporti sportivi, il decorso dei termini per l’impugnazione, l’esecutorietà della decisione;

la pubblicità dello status di un tesserato, come è stato altresì evidenziato, risponde anche ad esigenze di corretto funzionamento dell’ordinamento e del vincolo associativo sportivo di ciascun atleta che esige, sulla base di un preciso obbligo giuridico regolamentare e contrattuale, anche la conoscibilità delle sanzioni disciplinari comminate agli atleti;

il tesserato FISE è portato a conoscenza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti CONI e federali e dello specifico Regolamento privacy adottato dalla Federazione e, quindi, anche della possibilità di pubblicare e rendere accessibili sul sito web le decisioni degli organi di giustizia sportiva, nonché della possibilità di richiedere espressamente a questi ultimi la misura dell’oscuramento dei dati prima della definizione del giudizio;

RITENUTO, tuttavia, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla FISE, non emerge dal tenore di nessuna delle disposizioni sopra citate, che il richiamato obbligo di pubblicazione, da parte di quest’ultima, della decisione direttamente trasmessa dall’organo di giustizia sportiva, anche laddove l’interessato non si sia avvalso della facoltà di presentare una preliminare istanza di oscuramento dei dati, escluda qualsivoglia valutazione ed intervento circa le modalità della pubblicazione stessa nel proprio sito on-line, in particolare ove risultino coinvolti dei minori ;

RITENUTO, difatti, che tali considerazioni, rispetto a trattamenti relativi a dati identificativi di soggetti minorenni, risultano tanto più rilevanti, quanto più si consideri la rigorosa tutela che deve riservarsi a questi ultimi con riguardo alla loro sfera di riservatezza ed all’impatto che la diffusione di informazioni legate al coinvolgimento in procedimenti della giustizia sportiva, può avere sul loro equilibrio psico-fisico;

RITENUTO che la misura dell’oscuramento dei dati della minore, seppure successiva, è stata infatti pacificamente adottata dalla Federazione nel caso di specie e che anche la conseguente decisione della Corte Federale d’Appello risulta essere stata pubblicata, nel sito della FISE, con l’accorgimento dell’oscuramento dei dati riferibili alla stessa;

RITENUTO, inoltre, che il riferimento alla natura negoziale del rapporto con il tesserato e l’invocazione, come base giuridica del trattamento dei relativi dati, dell’art. 6, par. 1 lett. c) e lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 non incide sul dovere del titolare di effettuare, nel caso concreto, un’attenta selezione delle informazioni da pubblicare, quando il trattamento coinvolga i dati di soggetti particolarmente vulnerabili come i minori;

VALUTATO che il richiamato bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, nel caso di trasmissione integrale di decisioni della giustizia sportiva afferenti a minorenni, deve rispondere a criteri di flessibilità che impongono una valutazione, da parte del titolare del trattamento, anche al momento della obbligatoria pubblicazione sul proprio sito istituzionale, non potendosi ancorare detto bilanciamento “a monte”, esclusivamente alla mera previsione della possibilità per l’interessato di presentare una preliminare richiesta di oscuramento agli organi della giustizia sportiva, peraltro prima della definizione del relativo grado di giudizio;

RITENUTO, pertanto, che il legittimo affidamento, serbato dal titolare rispetto a preliminari valutazioni in merito all’oscuramento dei dati da parte dei predetti organi della giustizia sportiva, non può in alcun modo sanare la condotta contestata, posto che l’ulteriore pubblicazione delle decisioni sul sito istituzionale della Federazione costituisce un autonomo trattamento del quale quest’ultima risulta responsabile;

RITENUTO, dunque, che nell’ipotesi in esame, i riferimenti alla minore ben potevano limitarsi alle sole iniziali del nome e cognome della stessa, misura che già risulta, unitamente all’oscuramento del numero di tesseramento, pacificamente adottata anche in altri casi di pubblicazione di decisioni della giustizia sportiva rivolte a soggetti minorenni e, quindi, già ritenuta idonea a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di settore ed il soddisfacimento di tutte le finalità cui la pubblicazione deve assolvere;

RITENUTO che alla pubblicazione dei dati della minore, lamentata nel reclamo, deve attribuirsi un carattere di eccedenza e non pertinenza rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono stati trattati, in particolar modo ove se ne consideri la riferibilità a soggetti vulnerabili di cui è prioritario il rispetto della riservatezza, anche ai fini di preservarne il relativo equilibrio psico-fisico nel caso di pubblicazione di notizie ed informazioni che ne riguardino il coinvolgimento in un ambito come quello della giustizia sportiva;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che, nel caso di specie, la diffusione dei dati della minore sia da reputarsi in contrasto con i principi sanciti dall’art. 5, par. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento, e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

RITENUTA  accertata l’illiceità delle citate condotte, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, si ingiunge al titolare di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati personali oggetto di pubblicazione tramite il sito internet della Federazione vengano trattati nel rispetto dei principi e delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento alle informazioni che riguardano soggetti minorenni rispetto alle quali dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti opportuni (quale, ad esempio, l’oscuramento) al fine di inibirne l’identificazione;

RITENUTO che, in base ad una valutazione complessiva degli elementi sopra descritti, con riguardo ai trattamenti già realizzati e con finalità dissuasiva, sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par. 5, del Regolamento;

RITENUTO che, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, il citato art. 83, par. 5, del Regolamento, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1, del Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi, elencati al par. 2, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo;

RILEVATE le circostanze da prendere in considerazione e che, nel caso di specie, devono essere valutati sotto il profilo delle aggravanti:

- la gravità della violazione, dal momento che il trattamento lamentato nel reclamo ha avuto ad oggetto i dati personali (nome, cognome e numero di tessera) di una minore rispetto alla quale l’ordinamento giuridico riconosce una tutela rafforzata in ragione della vulnerabilità di tale soggetto e dei rischi significativi sottesi alla circolazione in rete di informazioni allo stesso riconducibili (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);

- il carattere negligente della condotta, posto che la Federazione ha omesso di effettuare, nel caso di specie, le necessarie valutazioni conformemente al dettato normativo e alla giurisprudenza dell’Autorità in materia di trattamenti di dati relativi a soggetti minorenni (art. 83, par. 2, lett. b del Regolamento);

- la complessiva valutazione sulla capacità economica del titolare, tenuto conto che, come rilevato dall’ultimo bilancio ordinario d’esercizio relativo all’anno 2024, disponibile nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Federazione, nonché dagli elementi contabili significativi ivi riportati, il valore della produzione si è attestato intorno ai 28 milioni annui, pur registrando, rispetto al 2023, una perdita di euro 2.572.791 (art. 83, par. 2 lett. k del Regolamento);   

RITENUTI, altresì, quali elementi attenuanti:

- la natura isolata della condotta, posto che il procedimento in parola è scaturito da un solo reclamo (art. 83, par. 2, lett. a del Regolamento);

- il tempestivo oscuramente dei dati della minore operato dalla Federazione in seguito all’apertura dell’istruttoria davanti al Garante (art. 83, par. 2, lett. c del Regolamento);

- l’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico della Federazione (art. 83, par. 2 lett. e del Regolamento);

- il grado di cooperazione con l’Autorità di controllo tenuto conto che il titolare ha prontamente fornito risposte puntuali ed esaustive, anche avuto riguardo alla specifica normativa che disciplina il settore sportivo (art. 83, par. 2, lett. f del Regolamento);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi nei confronti di FISE la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000 (diecimila/00) pari allo 0,05% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro;

RITENUTO, altresì, nel caso in argomento, di dover applicare, la sanzione accessoria della pubblicazione nel sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019;

CONSIDERATO che, in attuazione dei principi di cui all’art. 83 del Regolamento, l’irrogazione di tale sanzione accessoria appare proporzionata in relazione alla gravità e al particolare disvalore delle condotte oggetto di censura, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati personali relativi alla minore sul sito internet del titolare; ciò laddove le finalità perseguite attraverso il descritto trattamento avrebbero potuto essere ugualmente realizzate mediante dati anonimi, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela della minore coinvolta, riconosciute dall’ordinamento giuridico;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine e alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all’art. 58, par.2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione effettuato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) C.F. 97015720580, con sede in Roma (00196) Viale Tiziano, 74; di conseguenza:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Federazione di adottare ogni misura idonea a verificare che i dati personali oggetto di diffusione tramite il proprio sito internet vengano trattati nel rispetto dei principi e delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento alle informazioni che riguardano soggetti minorenni rispetto alle quali dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti opportuni (quale, ad esempio, l’oscuramento) al fine di inibirne l’identificazione;

b) ai sensi dell’art. 157 del Codice, ingiunge al citato titolare di comunicare all’Autorità, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alla misura imposta; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

ORDINA

alla Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.

INGIUNGE

alla predetta Federazione, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

a) ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del regolamento n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento nonché, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione della presente ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par.1, lett. u) del Regolamento, in ordine alle violazioni ed alle misure adottate nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in conformità all’art. 58, par.2 del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi