Parere su uno schema di decreto avente ad oggetto l’individuazione...
Parere su uno schema di decreto avente ad oggetto l’individuazione delle modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti - 18 dicembre 2025 [10213930]
[doc. web n. 10213930]
Parere su uno schema di decreto avente ad oggetto l’individuazione delle modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti - 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 790 del 18 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE”;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2024, n. 4, recante “Misure tecniche ed organizzative inerenti alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati “;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’articolo 44, rubricato “Accesso ai risultati della sorveglianza individuale”, della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/E uratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” anche nella prospettiva di assicurare il riordino della normativa di settore;
CONSIDERATO che il predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, prevede norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione delle persone che lavorano contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, emesse da una sorgente al di fuori dell'organismo (esposizione esterna) o all'interno dell'organismo (esposizione interna);
VISTO, in particolare, l’articolo 126 del predetto decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha previsto l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti (di seguito “Archivio”), e che con decreto del medesimo dicastero, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'INAIL, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione del predetto Archivio nonché le modalità di accesso da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali;
VISTI gli articoli 109, comma 9, e 114 comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo, ai sensi dei quali i datori di lavoro e i lavoratori autonomi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali “i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti”, ai fini del loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui al citato articolo 126;
VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 10 dicembre 2025 con cui è stato trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e relativo allegato tecnico, redatto di concerto con il Ministero della Salute, previo parere dell’Istituto nazionale per l’assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e concernente l’individuazione delle modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio di cui all’articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nonché le modalità di accesso al predetto Archivio da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali;
CONSIDERATO che il predetto schema di decreto, di cui è parte integrante il relativo allegato, si compone di 7 articoli che disciplinano le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell’Archivio precisando le finalità istituzionali perseguite, i dati trattati (comprensivi dei relativi tracciati record indicati nell’allegato tecnico), le fonti di alimentazione, le tipologie di informazioni, le modalità di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio e di aggiornamento delle informazioni, il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali in relazione alla specifica finalità perseguita, il periodo di conservazione dei dati e le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Archivio prevedendo, in particolare:
- le finalità perseguite nell’ambito del quadro normativo di settore europeo e nazionale, ossia quella di assicurare la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e di individuare e identificare le attività che comportano il rischio da radiazioni ionizzanti; consentire altresì lo scambio motivato delle informazioni relative alle dosi ricevute dal gestore dell’Archivio fra le competenti Autorità degli Stati Membri, nonché con soggetti anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore ai soli fini delle visite mediche di preassunzione, dei giudizi di idoneità alla mansione e di controllo dell’ulteriore esposizione del lavoratore (art. 2, comma 1);
- che l’Archivio ha lo scopo di raccogliere le informazioni relative alle dosi valutate nel corso della vita lavorativa del lavoratore esposto al fine della tutela dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di consentire alle Autorità di vigilanza di controllare e conoscere le dosi valutate accumulate da ogni lavoratore esposto, di elaborare statistiche e valutare l’efficacia delle disposizioni dettate in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e di assicurare la corretta raccolta e conservazione dei dati, esclusivamente per le finalità previste dallo schema di decreto (art. 2 comma 2 lett. a), b) e d);
- l’indicazione dei dati contenuti nell’Archivio per ciascun lavoratore censito, e in particolare: i dati relativi all’azienda (denominazione, codice fiscale, indirizzo sede legale, codice ATECO, ambito di intervento dell’azienda); i dati relativi al delegato del datore di lavoro (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale); i dati dei lavoratori (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, nome, indirizzo e tipologia dell’azienda, dati e valori di esposizione esterna e interna, come definite dall’articolo 7, punto 41 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), i dati relativi al rapporto di lavoro, la categoria di esposizione (A o B), ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (art.1, nonché, par. 2, allegato tecnico allo schema di decreto) ;
- che i dati di cui all'articolo 109, comma 9, e all’articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono trasmessi telematicamente all’Archivio e aggiornati attraverso i servizi informatici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno del Portale “Servizi lavoro” (art. 3 comma 1);
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nell’Archivio, nonché per le finalità di applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rende disponibile sul proprio sito istituzionale l’informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento e che l'accesso al sistema è effettuato secondo le modalità di autenticazione previste dalla normativa vigente e descritte nell’allegato tecnico (art. 3, comma 2);
- che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi- quali titolari del trattamento ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei risultati delle “valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti” (ai sensi degli artt. 109, comma 9 e 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), possono autorizzare l’accesso ai servizi informatici di cui al comma 1 ai soggetti formalmente delegati, in coerenza con il sistema di gestione delle deleghe dell’Archivio e rendono disponibile l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, ai propri lavoratori esposti (art. 3, comma 3);
- che i dati anagrafici delle aziende e dei lavoratori autonomi sono conferiti dal datore di lavoro in fase di accreditamento, quale condizione necessaria per l’accesso al Portale “Servizi lavoro”, che ospita l'applicativo dell’Archivio (art.3 comma 3);
- che il datore di lavoro può, in ogni momento, modificare i dati anagrafici relativi al profilo aziendale al quale è associato; il sistema di anagrafica dell’Archivio, recante i dati indicati nell’allegato tecnico, consente di importare i dati anagrafici delle aziende e delle unità produttive, ove presenti, nella banca dati “Servizi Lavoro”, agevolando i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nel processo di compilazione e trasmissione telematica delle comunicazioni; i dati relativi alle unità produttive sono inseriti e aggiornati dal datore di lavoro stesso o suoi delegati e nel sistema sono inserite funzioni di facilitazione nella selezione del settore economico (Ateco) e della qualifica professionale del lavoratore esposto (art. 3, comma 4);
- che i datori di lavoro possono avvalersi di una apposita funzionalità dell’Archivio per il caricamento dei dati relativi all’anagrafica dei lavoratori e all’esposizione interna ed esterna cui sono soggetti, (art. 3, comma 5 nonché par. 2 dell’allegato tecnico allo schema di decreto);
- che l’Archivio è gestito in house dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 3, comma 7);
- che i dati di “esposizione esterna e interna” di cui all’allegato tecnico (“Trattamento dei dati”, par. 1 lettera f)), sono aggiornati con cadenza almeno annuale (art. 3 comma 8);
- che, salvo quanto previsto dall’art. 132 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nel quadro delle finalità di tutela della salute e di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, i dati raccolti saranno conservati, per ciascun lavoratore, sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno 30 anni dopo la cessazione dell'attività produttiva a rischio, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore esposto, in considerazione dei possibili effetti di natura stocastica nel lungo o medio termine. Decorso il termine di conservazione, i dati verranno anonimizzati e collocati in un archivio offline, adottando tecniche che non consentano la identificazione degli interessati neanche in forma indiretta (art. 4);
- l’accesso ai dati di cui all’articolo 1, comma 3, da parte dei datori di lavoro e dei soggetti delegati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, relativamente alla propria situazione aziendale e nei limiti dei dati inseriti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all'articolo 109, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (art. 5, comma 1, lett. a));
- l’accesso ai dati di cui all’articolo 1, comma 3 da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti delegati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, nei limiti dei dati direttamente inseriti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all'articolo 114, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (art. 5, comma 1, lett. b));
- l’acquisizione dal Portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei dati personali presenti nell'Archivio, con riferimento all’ambito territoriale di competenza, da parte degli organi di vigilanza, indicati nell’allegato tecnico nell'ambito della vigilanza amministrativa sull'adempimento degli obblighi datoriali, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgiD in tema di interoperabilità (art. 5, comma 1, lett. c));
- l’accesso, limitatamente ai dati personali relativi al personale di volo presenti nell’Archivio, da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai fini dell’idoneità al volo secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgiD in tema di interoperabilità (art. 5, comma 1, lett. d));
- l’accesso all’Archivio da parte del Ministero della salute, per le finalità di sorveglianza sanitaria; da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’Interno, in qualità di punti di contatto ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101; da parte del Ministero della Difesa, nell'ambito delle attività di vigilanza; da parte dell’INAIL, per lo svolgimento dei compiti di assicurazione sul lavoro e di vigilanza; da parte dell’ISS, ai fini di ricerca, sperimentazione e controllo per quanto attiene alla salute pubblica e dell’ISIN per le finalità di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per utilizzare i dati ivi conservati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in adesione alle linee guida AgiD in tema di interoperabilità; i predetti soggetti possono consultare i dati privati degli elementi identificativi (art. 5, commi 2 e 4);
- che non sono disponibili funzionalità che consentano l’accesso diretto dell’Archivio da parte dei lavoratori, cui i dati si riferiscono, fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento, (art. 5, comma 5);
- che i soggetti, pubblici e privati, che accedono nel rispetto della normativa di settore all’Archivio, operano in qualità di titolari del trattamento essendo soggetti obbligati a rispettare il predetto quadro normativo (art.5, comma 6);
- il Ministero effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, apr. 10 del Regolamento;
- le misure tecniche e organizzative adottate nell’ambito dell’Archivio e definite più compiutamente nell’allegato tecnico allo schema di decreto (art.6, commi 1 e 2);
- che le modifiche e integrazioni del decreto e dell’allegato tecnico, parte integrante del decreto stesso, potranno essere attuate con le medesime modalità di adozione del decreto qualora si incida sui tipi di dati e operazioni di trattamento (art.6, comma 3);
CONSIDERATO, in generale che, come rappresentato dall’Autorità nelle interlocuzioni anche informali intercorse, in coerenza con l’orientamento del Garante, nel sistema delineato dal Regolamento e dal Codice, le scelte di fondo relative al trattamento di dati personali devono essere individuate nell’ambito di una idonea base giuridica che abbia specifiche caratteristiche in termini di qualità della fonte, contenuto essenziale del diritto e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (artt. 5, par. 1, e 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, nonché cons. 41 del Regolamento) e che, pertanto, gli elementi essenziali del trattamento, anche tenuto conto della specifica natura dei dati personali trattati (art. 9 del Regolamento), devono essere disciplinati all’interno di un atto che abbia le caratteristiche di cui agli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
CONSIDERATO che i trattamenti in esame presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati - in quanto riguardano informazioni che comprendono anche dati appartenenti a categorie particolari, di cui all’art. 9 del Regolamento, in particolare dati sulla salute (valori specifici di esposizione diretta o indiretta a radiazioni ionizzanti e conseguente rischio di malattie derivanti da tale esposizione per i lavoratori su base nazionale) e sono effettuati su larga scala - sia in termini di numerosità degli interessati, peraltro vulnerabili, che di estensione geografica, e che tali rischi devono essere adeguatamente individuati e mitigati nell’ambito della prevista valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento e dei relativi aggiornamenti;
CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle numerose interlocuzioni, anche informali intercorse, volte a rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a quella di settore più specifica relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti sopra richiamata, assicurando, in pari tempo, il rispetto delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati nel delicato contesto lavorativo e professionale (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
CONSIDERATO che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei lavoratori, anche relativi a categorie particolari di dati (cfr. art. 9, par. 1, del Regolamento), al ricorrere di un’idonea base giuridica, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti anche di interesse pubblico derivanti dalla disciplina di settore e, in particolare, gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli derivanti dalla normativa di settore più specifica relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3; art. 9, parr. 2, lett. b), e 4; art.88 del Regolamento; artt.2-ter e 2-sexies del Codice);
CONSIDERATO, pertanto, che i trattamenti di dati personali prefigurati dallo schema di decreto sono destinati a essere effettuati in uno scenario particolarmente complesso e delicato, nell’ambito del quale i lavoratori, in ragione delle mansioni assegnate e dei compiti in concreto svolti, risultano esposti a rischi estremamente gravi per la propria salute - circostanza che giustifica, peraltro, la previsione a carico del datore di lavoro di ulteriori e più specifici obblighi, che possono comportare altresì, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, il trattamento di informazioni di natura sensibile normalmente sottratte alla sfera di conoscibilità che gli è, di regola, riservata dall’ordinamento (v., appunto, Titolo IX, Capo III, del cit. d. lgs. n. 81/2008), circostanza che richiede necessariamente di essere mitigata nel pieno rispetto dei principi di protezione dei dati;
CONSIDERATO che lo schema di decreto individua le specifiche garanzie e contiene misure volte a ridurre i rischi per i diritti e le libertà degli interessati affinché i trattamenti dei dati relativi alla salute delle persone che lavorano in contesti che, anche alla luce delle specifiche mansioni svolte dagli interessati, comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti – nel riparto di competenze e separazione di ruoli previsti dalla normativa di settore in capo rispettivamente ai datori di lavoro (artt. 9, par. 2, lett. b), e 88 del Regolamento) e agli organi pubblici di vigilanza (quali l’ISIN, gli organi del SSN, gli Ispettorati del lavoro ed ENAC limitatamente ai dati del personale di volo; art. 9, parr. 2, lett. g) e h) i), e 3, del Regolamento) –, siano trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni che tutelano la dignità della persona nel contesto lavorativo e professionale;
RILEVATO, più nel dettaglio, che sono state tenute in debita considerazione le osservazioni fornite nell’ambito delle predette interlocuzioni per assicurare - in ossequio ai principi generali del trattamento nonché a quelli di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5 e 25 del Regolamento) e tenendo conto dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento nello specifico contesto in esame- il rispetto del Regolamento e del Codice, con particolare riguardo a:
- la puntuale individuazione di tutti i soggetti pubblici e privati che alimentano e/o accedono all’Archivio con riferimento alle specifiche finalità istituzionali che ne giustificano la consultazione o l’alimentazione nonché l’individuazione delle modalità di accesso selettivo alle informazioni raccolte (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c) del Regolamento);
- la definizione del ruolo assunto dai soggetti a vario titolo coinvolti nei trattamenti di dati personali trattati nell’ambito dell’Archivio in relazione alla specifica finalità perseguita da ciascuno, e dunque tenendo conto della necessità di assicurare una chiara separazione tra le operazioni eseguibili dagli organi pubblici che svolgono la specifica attività di vigilanza (ISIN, gli organi del SSN, gli Ispettorati del lavoro ed ENAC limitatamente ai dati del personale di volo), dagli altri soggetti pubblici in relazione alle finalità attribuite dalla legge (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, ISIN, INAIL, ISS,) nonché dai datori di lavoro pubblici e privati (artt. 9, par. 2, lett. b), e 88 del Regolamento), assicurando la trasparenza nei confronti degli interessati e una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, anche con riferimento al ruolo assunto da eventuali soggetti terzi delegati alla realizzazione e gestione dell’Archivio, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 24 e 28 del Regolamento);
- la specifica indicazione che le persone fisiche che trattano i dati, nell’ambito del presente Archivio, per conto e nell’interesse dei titolari del trattamento nell’adempimento degli obblighi previsti dalla predetta disciplina di settore, siano, anche tenuto conto della delicatezza dei dati personali oggetto di trattamento, espressamente autorizzati e specificamente istruiti a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice;
- la puntuale elencazione delle operazioni effettuate da parte di ciascun soggetto per le proprie finalità istituzionali quali, in particolare, le comunicazioni da parte dei datori di lavoro, le consultazioni da parte di ciascun soggetto istituzionale;
- la puntuale individuazione delle tipologie di dati personali acquisiti nonché le misure volte ad assicurare il trattamento dei soli dati esatti e aggiornati, stante la possibilità di variazione degli stessi nel corso del tempo, nonché dei soli dati pertinenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di esattezza (art. 5, par. 1, lett. a), c) e d), del Regolamento);
- le modalità per assicurare che siano trattati esclusivamente i dati personali degli interessati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità istituzionali, raccogliendo le sole informazioni pertinenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, tenendo conto della necessità di assicurare il pieno coordinamento con le disposizioni nazionali più specifiche e di maggior tutela che proteggono la libertà e la dignità del lavoratore (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice);
- le modalità per assicurare che gli interessati ricevano le necessarie informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali che li riguardano attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli interessati (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento);
- la corretta individuazione dei tempi di conservazione delle diverse tipologie dei dati personali trattati nell’ambito dell’Archivio, in relazione a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento) nonché la documentazione afferente alle valutazioni tecnico-scientifiche svolte e che sono state tenute in considerazione nell’ambito della determinazione dei periodi di conservazione dei personali dei lavoratori esposti;
- le garanzie di non identificabilità degli interessati, nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, di vigilanza, di assicurazione sul lavoro, di ricerca, sperimentazione e controllo e di sicurezza nucleare e radioprotezione da parte di ciascun Ente a ciò preposto, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento;
- le garanzie di anonimizzazione dei dati personali dei lavoratori alla cessazione del termine di conservazione dei dati stessi (cons. 26 del Regolamento);
- l’individuazione di misure tecniche e organizzative adottate nell’ambito dell’Archivio al fine di garantire il rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento, descritte nell’allegato tecnico, con particolare riferimento alla registrazione delle operazioni di trattamento nei file di log, alla protezione delle password degli incaricati mediante l’uso di algoritmi crittografici allo stato dell’arte e l’adozione di specifiche policy o istruzioni, alla separazione dei dati anagrafici e dei dati relativi alla salute, alla cifratura nonché alle tecniche utilizzate per l’anonimizzazione dei dati ritenendosi, in particolare, il solo mascheramento una tecnica non del tutto sufficiente, in quanto, di fatto, rappresenta una sorta di “filtro” di accesso al dato che rimane tal quale (personale) e di distinguere, se del caso, le misure di anonimizzazione e pseudonimizzazione, avendo queste, tutele diverse;
- la garanzia che, nell’ambito delle procedure di autenticazione informatica, vengano acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del personale autorizzato ad operare sull’Archivio, previa adeguata informazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione dei dati e di integrità e riservatezza nonché delle norme a tutela della sfera privata del lavoratore (artt. 5, par. 1, lett. a), c) e f) nonché 88 del Regolamento e 113 del Codice) nonché curando l’accesso mediante uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del Codice dell'amministrazione digitale, adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
OSSERVA che, pur a fronte delle valutazioni tecnico-scientifiche tenute in considerazione ai fini della determinazione dei periodi di conservazione dei personali dei lavoratori esposti, occorre verificare, alla luce delle finalità perseguite nel quadro della disciplina di settore applicabile, la necessità di garantire l’accessibilità ai dati personali anche successivamente alla data in cui il lavoratore abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età;RITENUTO, pertanto, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e relativo allegato, redatto di concerto con il Ministero della Salute, avente ad oggetto l’individuazione delle modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nonché le modalità di accesso al predetto archivio da parte dell'ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali, verificando, alla luce delle finalità perseguite nel quadro della disciplina di settore applicabile, la necessità di garantire l’accessibilità ai dati personali anche successivamente alla data in cui il lavoratore abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
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