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Diritto di accesso - Si cancellano solo i dati trattati illecitamente - 2 maggio 2002 [1064895]

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[doc. web. n. 1064895]

Diritto di accesso - Si cancellano solo i dati trattati illecitamente - 2 maggio 2002

L´istanza di cancellazione può essere proposta soltanto quando i dati siano trattati dal titolare in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti ed utilizzati (fattispecie in cui il Garante, nel respingere l´istanza di cancellazione, ha ritenuto lecito il trattemento dei dati effettuato da un concessionario del servizio di riscossione tributi, in quanto espletato in ossequio alle norme del d.P.R. n. 602/1973 che, tra l´altro, fissano anche specifici obblighi di conservaione dei dati dei contribuenti).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Achille Cimini nei confronti di Serit Servizi Riscossione Tributi S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, lamenta di non aver ricevuto idonea risposta ad una istanza avanzata alla Serit Servizi Riscossione Tributi S.p.A. ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la cancellazione del nominativo relativo al genitore defunto, con riferimento all’intestazione che compare nell’avviso di pagamento relativo alla tassa dello smaltimento dei rifiuti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2002, Serit Servizio riscossione S.p.A., ha inviato in data 26 marzo u.s. una memoria nella quale ha spiegato che:

  • la Serit Servizi Riscossione Tributi S.P.A. - concessionaria per la Provincia di Terni del servizio di riscossione dei tributi - riscuote i tributi, in qualità di mandatario, anche del comune di residenza dell’interessato "secondo le procedure previste dalle norme vigenti";
  • tali norme prevedono la formazione del ruolo da parte dell’Ente impositore, e cioè la compilazione dell’elenco dei contribuenti;
  • i dati del defunto in possesso della Serit Servizio riscossione S.p.A sono stati comunicati dal comune di residenza dell’interessato;
  • la trasmissione di tali dati dal comune al concessionario è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973

Il titolare ha poi chiesto il rimborso delle spese inerenti il procedimento.

Nell’audizione delle parti del 4 aprile u.s., il ricorrente ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato che il titolare non osserverebbe nell’effettuare il trattamento dei dati specifiche disposizioni della legge n. 675/1996 (con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei dati e alle misure di sicurezza). Il ricorrente ha chiesto inoltre che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su una richiesta di cancellazione avanzata nei confronti di una concessionaria del servizio di riscossione dei tributi.

Il ricorso non è fondato.

La cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali, com’è noto, possono essere chieste soltanto nel caso in cui i dati siano trattati in violazione di legge o non sia più necessaria la loro conservazione rispetto agli scopi per i quali essi sono stati raccolti ed utilizzati ( art. 13, comma 1, lett. c), n. 2), legge n. 675).

Dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria non sono però emersi elementi che facciano ritenere illegittimo il trattamento dei dati svolti dalla Serit Servizi Riscossione Tributi S.P.A., anche in ragione di diversi compiti riservati alla società e all’ente impositore.

Il titolare del trattamento ha infatti evidenziato di agire in base a specifica normativa che prevede determinati obblighi, anche di conservazione, per la riscossione dei tributi (d.P.R. n. 602/1973).

Resta infine impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere nei confronti del titolare del Comune di Acquasparta (TR) il diritto di cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 riferiti al genitore defunto.

Per quanto concerne le altre richieste menzionate in premessa, formulate solo in sede di ricorso, le stesse devono essere invece dichiarate inammissibili.

Il ricorso ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 può essere presentato solo per la tutela di precise richieste formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della medesima legge, avanzate precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Il procedimento disciplinato dal medesimo art. 29 ha infatti caratteri peculiari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare senza particolari formalità qualsiasi violazione della disciplina del trattamento dei dati personali


3. Sussistono infatti giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • dichiara non fondato il ricorso;
  • dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 2 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1064895
Data
02/05/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)