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Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 16 ottobre 2002 [1066565]

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[doc. web. n. 1066565]

Procedimento relativo ai ricorsi - La decisione sulle spese è discrezionale - 16 ottobre 2002

Ove ricorrano giusti motivi legati alla specificità della vicenda esaminata, il Garante, in sede di decisione del ricorso, può discrezionalmente compensare in tutto o in parte le spese del procedimento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Danilo Cussini

nei confronti di

Edimedia Edizioni s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Edimedia Edizioni s.r.l. in ordine ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscere l’origine, nonché la logica e le finalità del relativo trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Edimedia Edizioni s.r.l. ha fornito riscontro con nota datata 8 ottobre 2002, sostenendo:

  1. di non registrare alcun dato personale del ricorrente;
  2. che l’account nuoviamici@sitoverde.com, utilizzato per inviare l’e-mail indesiderata, non è intestato alla Edimedia edizioni s.r.l.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In riferimento alle richieste formulate nei confronti della società inizialmente indicata nella richiesta ex art. 13 e successivamente individuata nel ricorso quale titolare del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, alla luce del riscontro che Edimedia Edizioni s.r.l. ha fatto pervenire all’interessato nel corso del procedimento, con specifico riferimento alla dichiarata estraneità al contestato trattamento dei dati personali; dichiarazione della cui veridicità il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Questa Autorità si riserva inoltre di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 sulla liceità del trattamento di dati effettuato nel caso di specie, previa verifica dell’identità del titolare del trattamento.

Per quanto concerne le spese, in considerazione della mancata risposta all’istanza ex art. 13 (che ha indotto l’interessato a proporre il successivo ricorso) va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Edimedia Edizioni s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli