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Artifici nello svolgimento dell'attività di giornalista - 5 luglio 2007 [1436163]

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[doc. web n. 1436163]

[v. anche Newsletter 16 ottobre 2007]

Artifici nello svolgimento dell´attività di giornalista - 5 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e YX rappresentati e difesi dall´avv. Domenico Tambasconei confronti di Sky Italia s.r.l., in qualità di editore del canale satellitare "Sky News", rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Franco Ferrari presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio, e R.C.S. Quotidiani S.p.A., assistita dall´avv. Caterina Malavenda;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan; 

PREMESSO

Il KX, nel corso della trasmissione "Controcorrente", Sky News, canale satellitare di cui è editore la resistente, ha trasmesso un servizio televisivo sull´utilizzo del velo islamico in Italia, dal titolo "WX" e contenente "le immagini e le dichiarazioni" dei due ricorrenti, imam delle Moschee di ZK e, rispettivamente, di ZX.

Il servizio, presente anche sul sito Internet "www.skylife.it", è stato curato da due collaboratori dell´emittente che, fingendosi marito e moglie di fede musulmana "alla ricerca di un consulto religioso", hanno registrato gli incontri con una telecamera nascosta. Ritenendo il trattamento illecito, in quanto effettuato in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), del Codice e 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, gli interessati hanno inoltrato un´istanza a Sky Italia s.r.l., ai sensi dell´art. 7 del Codice, sollecitando la cancellazione dei dati e la relativa attestazione. Nel formulare tale richiesta, il sig. XY ha rilevato inoltre che la traduzione non rispecchierebbe "in alcun modo il senso originario" di alcune parole pronunciate in lingua araba (cfr., in particolare la parola "awra" che sarebbe stata "scorrettamente tradotta (…) con il termine italiano vergogna, anziché con la corrispondente espressione "ciò che non deve essere scoperto"") e riporterebbe frasi ed espressioni mai utilizzate (quali "stiamo combattendo una guerra, qui siamo in trincea" e "società immorale").

Analoghe richieste sono state formulate dai due ricorrenti, sempre ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A. che, nell´edizione cartacea del "Corriere della Sera" del KX e in una sezione del proprio sito Internet, ha pubblicato un articolo, dal titolo "Tv nascoste in moschea. L´imam: sharia in Italia", "a firma di Magdi Allam in cui, unitamente alla pubblicizzazione del servizio "WX" realizzato dalla trasmissione "Controcorrente" di Sky tg24, si riportavano le parole asseritamente pronunciate" dai ricorrenti medesimi e le loro immagini estrapolate dal citato servizio.

Sky Italia s.r.l., con note del 5 e del 9 marzo 2007, ha rifiutato di cancellare i dati contenuti nel servizio, considerando il loro trattamento lecito sia alla luce dell´interesse pubblico ad un´informazione completa in relazione al tema trattato, sia tenendo conto che l´art. 2 del citato codice di deontologia consente al giornalista che raccoglie dati personali di omettere l´informativa qualora "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa", come sarebbe accaduto a suo avviso nel caso di specie. 

Ritenendo inidoneo tale riscontro e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da R.C.S. Quotidiani S.p.A., i ricorrenti hanno proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, ribadendo le richieste già avanzate ai due titolari del trattamento e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a loro carico.

I ricorrenti, nel ribadire le censure mosse in precedenza, hanno sostenuto che la deroga all´art. 2 del predetto codice di deontologia, invocata da Sky Italia s.r.l., non potrebbe trovare applicazione poiché l´intervista, qualora fosse stata esplicitamente richiesta, sarebbe stata comunque concessa ai giornalisti delle società convenute.

In relazione, poi, alla raccolta e alla diffusione delle proprie immagini, i ricorrenti hanno anche richiamato l´art. 96 della legge n. 633/1941, ritenendo illecita tale diffusione senza il loro consenso; illiceità che riguarderebbe in ogni caso l´intero trattamento, per effetto di una mancata designazione dei giornalisti quali incaricati del trattamento.

A seguito dell´invito ad aderire inviato dall´Autorità il 5 aprile 2007, Sky Italia s.r.l.  ha risposto con una nota del 27 aprile 2007 e con una memoria presentata il 4 maggio 2007 con le quali ha sottolineato che i propri collaboratori avrebbero "agito, tanto nella raccolta, quanto nella diffusione dei dati, nel legittimo esercizio della funzione giornalistica ed informativa", oltre che nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La resistente ha poi sostenuto che tali collaboratori, all´atto della raccolta dei dati, avrebbero "dichiarato la propria identità e fatto generica menzione della loro professione, rendendola altresì evidente nel corso della registrazione, attesa la costante annotazione sul proprio taccuino delle indicazioni offerte dai sigg. XY e YX nel corso del consulto, pur omettendo legittimamente l´informativa circa l´effettiva raccolta dei dati e la finalità della stessa". Ciò in quanto non sarebbe stato altrimenti possibile "raccogliere tale tipo di dichiarazioni (…), con evidente pregiudizio per la funzione informativa (…) svolta".

Circa la diffusione delle immagini dei ricorrenti, la società resistente ha quindi sostenuto di non ritenere necessario il loro consenso alla luce di quanto previsto dall´art. 97 della legge n. 633/1941, considerando che "l´Imam della Moschea di ZK, quanto quello della Moschea di ZX (…) possono ben essere considerati –nell´attuale contesto culturale italiano– persone notorie, dei cui comportamenti al pubblico può interessare essere informato, in considerazione del susseguirsi continuo di vicende che chiamano in causa culture tra loro diverse (tra cui in particolare quella musulmana) e i rispettivi esponenti di rappresentanza (quale l´Imam); l´attualità della questione" sarebbe "pertanto idonea a giustificare la riproduzione del servizio per scopi culturali e collegati a fatti di interesse pubblico".

Infine, con riferimento alle contestazioni relative alla traduzione delle parole del sig. XY, la resistente ha dichiarato di essersi avvalsa "di un interprete di comprovata esperienza, che all´occorrenza presta la propria opera di traduzione a beneficio dell´autorità giudiziaria e al quale è stato sin dall´inizio raccomandato di non discostarsi da quanto letteralmente affermato dal ricorrente".

Con nota del 24 aprile e memoria del 27 aprile 2007, R.C.S. Quotidiani S.p.A. ha parimenti ritenuto lecito il trattamento effettuato per finalità giornalistiche quale "legittima espressione del diritto di cronaca" (per la parte in cui "sintetizza i risultati dell´inchiesta di Sky"), "e del diritto di critica" (nella parte in cui l´autore espone le proprie considerazioni in ordine all´uso del velo integrale in Italia). In relazione all´asserita violazione dei princìpi di lealtà e correttezza di cui all´art. 11 del Codice e dell´art. 2 del codice di deontologia, la resistente ha sostenuto che i giornalisti non avrebbero potuto raggiungere lo scopo del proprio servizio "se si fosse proceduto, come ipotizzato, ad intervistare gli imam". La resistente ha poi ritenuto lecita la pubblicazione delle immagini, in quanto collegata ad un avvenimento di interesse pubblico (ovvero il servizio giornalistico che doveva andare in onda) e considerato il ruolo pubblico dei ricorrenti.

Infine, con riferimento alla designazione dei giornalisti a incaricati del trattamento, la resistente ha evidenziato l´autonomia dell´attività svolta dai singoli giornalisti nella fase di raccolta e di iniziale trattamento dei dati rispetto all´editore che li tratta con riferimento alla loro pubblicazione.

Con nota datata 15 maggio 2007 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice.

Con memoria inviata il 31 maggio 2007, i ricorrenti hanno sostenuto che anche la ricostruzione dei fatti rappresentata da Sky Italia s.r.l. (che pure non contestano) dimostrerebbe, comunque, come "la funzione giornalistica e la raccolta della notizia (id est le dichiarazioni dei ricorrenti in ordine all´opportunità che la donna indossi il niqab)" sarebbero state parimenti possibili qualora i giornalisti (ai quali i ricorrenti, pur informati sulla loro professione, hanno consentito l´accesso all´interno delle rispettive moschee e l´annotazione sul taccuino delle proprie risposte) avessero fornito loro l´informativa "sintetica con riferimento alla propria identità, alla professione ed alle finalità della raccolta" e reso noto l´uso di una telecamera.

Infine, pur osservando che le deroghe previste dall´art. 97 della l. n. 633/1941 non sarebbero applicabili al caso di specie (mancando "sia i requisiti della notorietà, sia il requisito dell´esistenza di un evento pubblico o di interesse pubblico"), i ricorrenti hanno sostenuto che, "nel contemperamento delle rispettive istanze confliggenti (diritto alla riservatezza e diritto di cronaca)", le resistenti "ben avrebbero potuto rifarsi alla invalsa prassi giornalistica di oscurare (in gergo tecnico "pixelare")" il volto degli interessati.

Con memoria del 12 giugno 2007 Sky Italia s.r.l., in relazione alla "presunta violazione del dovere di lealtà e correttezza, nonché alla lamentata omessa informativa sintetica", ha ribadito che "l´art. 2 del codice di deontologia (…) deroga all´obbligo di informativa sintetica nell´ipotesi in cui un simile adempimento comporterebbe l´impossibilità dell´esercizio della funzione informativa"; circostanza, questa, che sussisteva all´atto della raccolta dei dati da parte dei suoi collaboratori posto che, a suo avviso, qualora gli stessi "avessero manifestato la volontà di registrare una formale intervista, presentandosi nella loro veste professionale non avrebbero certamente potuto raccogliere affermazioni corrispondenti a quelle pronunciate dai sigg. XY e YX nella consapevolezza di non essere ripresi e, soprattutto, di essere interpellati in qualità di guida religiosa"

Con nota del 21 giugno 2007 la società resistente, a seguito di una specifica richiesta avanzata dal Garante il 14 maggio 2007, ha dichiarato di non poter "fornire copia della registrazione originale a partire dalla quale è stato montato il servizio televisivo trasmesso, poiché il girato originale, contenente ore di registrazioni in arabo in larga parte non utilizzate, è stato cancellato, mantenendo in archivio" esclusivamente la versione finale andata in onda nel corso della trasmissione "Controcorrente"

Con fax del 27 giugno 2007 i ricorrenti, rilevando che "l´asserita cancellazione del filmato originale da parte di Sky Italia s.r.l., nel violare il principio di correttezza nel trattamento dei dati, impedisce (…) di verificare il rispetto del complementare principio di esattezza nel trattamento dei dati stessi", hanno ribadito le proprie richieste.

Con nota del 28 giugno 2007 la resistente ha replicato ribadendo la liceità del trattamento effettuato e rilevando che la cancellazione di quanto originariamente registrato dai due collaboratori della società sarebbe a suo avviso in linea con quanto previsto dall´art. 11, comma 1, lett. e), del Codice e con quanto richiesto ex artt. 7 e 8 del Codice dal ricorrente medesimo.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati personali effettuato in ambito giornalistico in relazione alla raccolta e alla successiva diffusione, anche a mezzo Internet e senza ricorrere ad alcuna tecnica di mascheramento, di alcune informazioni personali e, in particolare, di immagini e dichiarazioni degli interessati, riprese a loro insaputa.  

Il Codice, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare quello alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di stampa (cfr. artt. 136 e s.), prevede specifiche garanzie nel caso di trattamenti effettuati a fini giornalistici. In virtù degli artt. 136 e 137, comma 3, del medesimo Codice, nonché delle disposizioni contenute nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 e riportato nell´allegato A del Codice), tali trattamenti possono essere effettuati anche senza il consenso dell´interessato (previsto in termini generali dagli artt. 23 e 26 del Codice), sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali va ritenuto sussistente l´interesse pubblico a conoscere, nei limiti dell´essenzialità, le opinioni delle guide religiose di due delle principali Moschee italiane in ordine all´opportunità che le donne musulmane indossino o meno il velo (e in particolare quello integrale) nell´ambito di un servizio giornalistico che aveva l´intento di rappresentare i diversi punti di vista esistenti al riguardo nel contesto culturale italiano e che, a tal fine, riporta i commenti rilasciati da diverse persone appartenenti a diverse nazionalità e religioni.

Tuttavia, nel caso specifico, le modalità di raccolta dei dati personali dei ricorrenti e, in particolare, delle loro immagini, risultano, allo stato degli atti, essere state poste in essere in violazione dei princìpi in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dell´obbligo sussistente in capo a chi effettua trattamenti a fini giornalistici di rendere note le finalità della raccolta e, in particolare, di evitare l´uso di "artifici" (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

Dalla ricostruzione dei fatti emersa nel procedimento risulta che i collaboratori dell´emittente televisiva, nel raccogliere le informazioni direttamente presso i ricorrenti, pur palesando la propria professione, si sono finti coniugi alla ricerca di un consulto privato e non hanno reso noti né l´uso di una telecamera per la registrazione delle loro immagini e delle dichiarazioni rese, né la finalità ad essa sottesa (ovvero la diffusione nell´ambito di un servizio televisivo), violando in tale modo i predetti princìpi.

Peraltro, con riguardo all´art. 2 del codice di deontologia, che consente al "giornalista che raccoglie notizie" di omettere tali informazioni solo nel caso in cui "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l´esercizio della funzione informativa", si deve rilevare che tali eventualità non si rinvengono nel caso di specie; ciò, tenuto anche conto che i due collaboratori della resistente avrebbero comunque reso nota, sia pure in termini generici, la propria professione ai ricorrenti che li hanno ammessi nel loro ufficio all´interno della Moschea e che hanno continuato a fornire loro le proprie indicazioni, come rilevato dalla stessa parte resistente, pur se gli stessi continuavano ad annotarle su un taccuino.

Il ricorso è pertanto fondato in relazione alla richiesta dei ricorrenti, che va qualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano contenuti nel citato servizio giornalistico. Va conseguentemente vietata a Sky Italia s.r.l., quale misura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, l´ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dal proprio sito Internet, nel quali sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007. La società resistente dovrà dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data.

Anche la richiesta formulata nei confronti di R.C.S. quotidiani S.p.A. deve essere qualificata quale opposizione al trattamento dei dati personali tratti dal servizio giornalistico "WX" e contenuti nell´articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" del KX (che anticipava la messa in onda del servizio medesimo). Con riguardo ad essa, va rilevato che, sebbene il giornalista della citata testata non abbia partecipato direttamente all´acquisizione illecita dei dati personali effettuata da Sky Italia s.r.l., tuttavia, alla luce dell´acclarata illiceità di tali modalità di raccolta, quale misura a tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va vietata a R.C.S. Quotidiani S.p.A. l´ulteriore diffusione di tali dati, e in particolare delle immagini raccolte mediante l´uso della telecamera nascosta, con conseguente cancellazione dei medesimi dalla pagine web del proprio sito Internet, nelle quali siano eventualmente ancora contenuti, entro il 31 agosto 2007. La società dovrà dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, ed è posto nella misura di 300 euro a carico di Sky Italia s.r.l. e nella misura di 200 euro a carico di R.C.S. quotidiani S.p.A., tenuto conto in quest´ultimo caso, del mancato riscontro all´interpello preventivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e per l´effetto vieta agli editori resistenti l´ulteriore diffusione di tali dati (con conseguente cancellazione dei medesimi dai propri siti Internet, sui quale sono ancora contenuti) entro il 31 agosto 2007;

b) ordina agli editori resistenti di dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti nella misura di 300 euro a carico di Sky Italia s.r.l. e nella misura di 200 euro a carico di R.C.S. quotidiani S.p.A., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 5 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli