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Provvedimento del 24 aprile 2008 [1519616]

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[doc . web n. 1519616]

Provvedimento del 24 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Luigi d´Andrea a Telma s.r.l. con la quale l´interessato, in relazione a una comunicazione telefonica promozionale ricevuta presso l´utenza fissa del proprio studio professionale, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi completi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e si è altresì opposto al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone la cancellazione;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 17 gennaio 2008, presentato da Luigi d´Andrea, rappresentato e difeso dall´avv. Antonio Caolo presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Telma s.r.l., con il quale il ricorrente, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 marzo 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 7 febbraio 2008 e 26 marzo 2008 con le quali la società resistente, nel riscontrare le predette richieste, ha sostenuto, tra l´altro, che il trattamento dei dati dell´interessato è stato effettuato in esecuzione di "un contratto di agenzia avente per oggetto la commercializzazione di prodotti e servizi per conto di Telecom Italia S.p.A." la quale ha fornito i dati medesimi "estraendoli dal DB Pagine Gialle di Seat";

RILEVATO che nella medesima nota il titolare del trattamento, nel sostenere che l´operatore ha comunque fornito, durante la chiamata promozionale, un´informativa breve "il cui testo gli è stato fornito da Telecom Italia", ha altresì dichiarato di aver già cancellato i dati del ricorrente dalla propria lista;

VISTA la nota pervenuta via fax il 13 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, sostenendo in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telma s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli