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Provvedimento del 6 giugno 2013 [2603890]

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[doc. web n. 2603890]

Provvedimento del 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 febbraio 2013, presentato nei confronti di BCC-Gestione Crediti S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Umberto Gueli), ha richiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nel "mandato senza rappresentanza stipulato tra BCC San Marco di Calatabiano e BCC Gestioni Crediti Spa per la gestione ed il recupero del credito relativo alla "sofferenza 0001128-XY" ed in particolare:

a) nella lettera che BCC Gestioni Crediti Spa in data 11 novembre 2008 avrebbe inviato alla BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

b) nelle "relazioni" e "pareri" e "valutazioni" che BCC Gestioni Crediti Spa avrebbe comunicato dal luglio 2008 al novembre 2011 (periodo di durata dell´incarico) a BCC San Marco di Calatabiano in relazione alla sofferenza in questione;

c) nella "lettera di incarico ed (…) annesso mansionario" sottoscritto tra BCC Gestioni Crediti Spa e la dott.ssa XX, consulente cui era stata affidata la pratica XY;

d) nelle "relazioni" e "pareri" e "valutazioni" che la dott.ssa XX avrebbe comunicato a BCC Gestioni Crediti Spa dal luglio 2008 al novembre 2011;

e) nelle c.d. "scheda di apertura pratica in via informatica" e "scheda di arricchimento" relative ad XY registrate nei sistemi di BCC Gestioni Crediti Spa;

RILEVATO che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota dell´8 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 16 aprile 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria depositata in data 4 aprile 2013 con la quale BCC-Gestione Crediti S.p.A. ha dichiarato di svolgere attività di recupero crediti, in forza di contratti che disciplinano le modalità di svolgimento del servizio e le relative condizioni economiche, "mentre i singoli incarichi vengono affidati attraverso la trasmissione di flussi informatici periodici contenenti i dati anagrafici e contabili dei crediti da recuperare";

RITENUTO che, nel caso di specie, BCC-Gestione Crediti S.p.A., secondo il contratto sottoscritto con BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., ha svolto l´incarico (dal luglio 2008 al novembre 2011) di recupero del credito vantato dalla mandante nei confronti della ricorrente e degli eventuali coobbligati;

RILEVATO che, in risposta alla richiesta ex art. 7 del Codice, la resistente ha fornito alla ricorrente, con la lettera del 24 gennaio 2012, tutte le informazioni in ordine ai dati trasmessi da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., e alle finalità e modalità del trattamento comunicando alla ricorrente anche il dettaglio dei dati anagrafici e contabili a lei riferibili;

RILEVATO che, sempre nella stessa lettera del 24 gennaio 2012, la resistente ha chiarito di aver trattato i dati della ricorrente quale responsabile esterno del trattamento nominato da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. che rimane in ogni caso titolare del trattamento dei dati stessi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la lettera di avvenuto conferimento incarico a BCC Gestione Crediti S.p.A. dell´11 novembre 2008, la resistente ha sostenuto che la richiesta della copia di tale lettera dovrebbe essere rivolta al mittente, la BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

RILEVATO che, in ordine al contratto di mandato intercorso tra BCC Gestione Crediti S.p.A. e BCC San Marco di Calatabiano soc. coop., la resistente ha precisato che "non contiene dati relativi a debitori, ma regola i rapporti professionali fra le società e non è quindi riproducibile a soggetti terzi";

RITENUTO che tale non riproducibilità si estende anche al contratto e  al "mansionario" fra BCC Gestione Crediti e i propri collaboratori, in particolare la dott.ssa XX";

VISTA la memoria pervenuta in data 16 aprile 2013 con la quale la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente, BCC Gestione Crediti S.p.A. figurerebbe nell´elenco delle aziende "titolari" a cui BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. può inviare i dati personali dei clienti per le finalità indicate nell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice pubblicata sul sito internet www.bancasanmarco.it ed ha pertanto chiesto che la resistente fornisca prova della propria nomina a "responsabile del trattamento dati" da parte di BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

RITENUTO, per quanto riguarda, invece, la lettera di avvenuto conferimento incarico dell´11 novembre 2008 che la ricorrente ha dichiarato di esserne già in possesso perché trasmessale da BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. ma di pretenderne comunque la comunicazione relativamente ai dati personali in essa contenuti o di ammettere di non averla mai inviata;

VISTA la memoria del 6 maggio 2013 con la quale la resistente, nel ribadire la propria posizione di responsabile del trattamento ha precisato "di essere solita predisporre e trasmettere in formato elettronico alle banche mandanti il testo della lettera da inviare ai clienti oggetto del mandato di recupero crediti", lettera che, eventualmente modificata dalla banca mandante, viene stampata su propria carta intestata, firmata e spedita;

CONSIDERATO che la resistente, sul punto, ha ribadito che i dati personali utilizzati per predisporre la bozza di lettera in questione sono gli stessi già comunicati alla ricorrente;

VISTA l´ulteriore memoria fatta pervenire in data 21 maggio 2013 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

VISTA la nota pervenuta in data 28 maggio 2013 e la successiva memoria del 29 maggio con le quali la resistente ha trasmesso al Garante il contratto sottoscritto fra BCC Gestione Crediti S.p.A. e BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. in data 19 maggio 2008 e la relativa nomina a responsabile esterno al trattamento dei dati personali per l´attività di gestione ed incasso dei crediti, del 19 maggio 2008;

CONSIDERATO che "le indicazioni in merito ad eventuali Titolari o Responsabili del trattamento dei dati personali riportate nel proprio sito internet da alcune banche rientrano nella responsabilità di quest´ultime";

CONSIDERATO che la resistente ha infine fornito alla ricorrente la copia della lettera dell´11 novembre 2008 (peraltro già in possesso) il cui testo in formato elettronico era stato fornito a suo tempo a BCC San Marco di Calatabiano soc. coop.;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 147 del Codice, il ricorso al Garante può essere proposto esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, la ricorrente ha proposto ricorso con riferimento a dati personali trattati esclusivamente dalla resistente in qualità di responsabile del trattamento; che tale circostanza non solo è stata oggetto di dichiarazione ai sensi dell´art. 168 del Codice ma è stata dalla resistente provata nel corso dell´istruttoria attraverso la produzione dell´atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice da parte di BCC San Marco di Calatabiano soc. coop. datato 19 maggio 2008;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di BCC Gestione Crediti S.p.A.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate integralmente fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia