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Provvedimento del 3 ottobre 2013 [2801089]

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[doc. web n. 2801089]

Provvedimento del 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 440 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 maggio 2013 da Maurizio Battisti nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con cui il ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, intestatario presso il predetto istituto bancario di un "piano finanziario n. (…) denominato My Way", nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi al predetto piano finanziario, con specifico riferimento al "prospetto sulla propensione al rischio debitamente sottoscritto dal cliente, al contratto di negoziazione e ricezioni ordini, al prospetto informativo dei prodotti acquistati e documento sui rischi dell´investimento, alle indicazioni relative alla proprietà degli stessi al momento della vendita, al documento contenente la specifica pattuizione delle condizioni applicate, al riepilogo degli importi liquidati, agli estratti di conto corrente su cui venivano addebitate le singole rate e ad ogni altro dato contenuto nei documenti rappresentativi dell´operazione in oggetto"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 giugno 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 giugno 2013, con la quale l´istituto di credito resistente, nel rappresentare che già in data 6 giugno 2013 "la competente struttura di Rete ha comunicato l´inoltro della documentazione richiesta allo studio legale" del ricorrente, ha tuttavia precisato che la stessa sarà nuovamente inviata all´interessato non appena rinvenuta presso l´archivio accentrato della Banca cui è stata fatta apposita richiesta;

VISTA la nota datata 14 giugno 2013 con la quale il ricorrente, nel  rappresentare che il riscontro ottenuto "è stato solo parziale", ha affermato che la banca resistente "ha inviato i soli estratti di conto corrente relativi all´anno 2003, trascurando invece le restanti annualità" e, in particolare, "ha omesso di trasmettere i dati personali dell´interessato contenuti negli estratti del conto corrente relativi all´arco temporale ricompreso tra il 1° ottobre 2000 e la data di chiusura del conto";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 31 luglio 2013 con la quale il titolare del trattamento ha affermato di avere provveduto a completare l´invio della documentazione richiesta a mezzo comunicazioni all´interessato effettuate in data 19 luglio 2013 (di cui ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 settembre 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato che il riscontro ottenuto "risulta completo";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia