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Provvedimento del 28 novembre 2013 [2943792]

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[doc. web n. 2943792]

Provvedimento del 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 538 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto in data 30 luglio 2013 proposto nei confronti della Parrocchia San Giovanni Bosco di Altamura, con il quale XY ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali; di seguito "Codice"), volta a far annotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via e.mail in data 17 settembre 2013 con la quale il parroco della Parrocchia San Giovanni Bosco di Altamura ha dichiarato di aver provveduto ad annotare la volontà del ricorrente nel registro dei battesimi della parrocchia e che il ritardo nell´esecuzione della richiesta è dipeso da motivi di salute;

VISTA la nota inviata in data 5 novembre 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatto del riscontro ricevuto dalla controparte;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alla richiesta dell´interessato avendo il parroco competente attestato di aver effettuato l´annotazione richiesta;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia